AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300625/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il signor Riva Alberto ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro il diniego dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piccola piscina interrata nel giardino della sua abitazione situata nel comune di Villa d'Adda, in provincia di Bergamo. La richiesta di autorizzazione era stata presentata al Comune il 3 dicembre 2020 con protocollo numero 12683, ma il Responsabile del Servizio Tecnico comunale aveva denegato il rilascio dell'autorizzazione mediante provvedimento del 22 aprile 2021. Il ricorrente aveva contestato non solo il diniego del Comune, ma anche il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia per le province di Bergamo e Brescia, trasmesso il 15 aprile 2021, nonché il preavviso di diniego della medesima Soprintendenza del 31 marzo 2021. La controversia si inserisce nel quadro della tutela del paesaggio e dei beni culturali, disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Il quadro normativo
La materia delle autorizzazioni paesaggistiche è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 42 del 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il quale richiede che gli interventi su immobili ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico ricevano preventiva autorizzazione amministrativa. Le Soprintendenze, organi decentrati del Ministero della Cultura, hanno il compito di esprimere pareri sugli interventi che potrebbero incidere sul paesaggio e sui beni culturali, garantendo la compatibilità tra gli interventi progettati e gli interessi culturali e paesaggistici tutelati. I Comuni, ricevuti i pareri soprintendenziali, devono adottare i propri provvedimenti in conformità alle valutazioni espresse dall'ente di tutela, oppure motivare specificamente le ragioni di eventuale dissenso. Il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche deve rispettare i principi di corretta istruttoria, proporzionalità e coerenza con i valori paesaggistici che la normativa intende proteggere.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del diniego dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione comunale e della Soprintendenza. Il ricorrente contestava che il provvedimento fosse privo di adeguata motivazione oppure fondato su valutazioni erronee circa l'impatto dell'opera sul paesaggio. La questione comportava l'interpretazione dei criteri di compatibilità paesaggistica, ovvero i parametri secondo i quali un'opera, anche di modesta entità come una piscina interrata, potesse considerarsi lesiva dei valori paesaggistici tutelati nel territorio di Villa d'Adda. Si poneva inoltre il problema della corretta sinergia tra la valutazione della Soprintendenza e la decisione amministrativa del Comune, nonché il grado di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione nel valutare l'impatto paesaggistico di interventi minori.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso nella seduta del 21 giugno 2023, ha accolto le considerazioni formulate dall'Amministrazione comunale e implicitamente ha condiviso la posizione della Soprintendenza. Dalla decisione di respingere il ricorso emerge che il collegio giudicante ha ritenuto il procedimento amministrativo correttamente condotto secondo le prescrizioni normative. Il TAR ha probabilmente valutato che il parere della Soprintendenza fosse stato espresso secondo competenze tecniche appropriate e che il Comune avesse correttamente recepito le indicazioni soprintendenziali nel propria decisione. La sentenza evidenzia come le amministrazioni competenti avessero esercitato la loro discrezionalità amministrativa entro i limiti consentiti dalla legge, verificando se l'intervento richiesto fosse compatibile con la tutela paesaggistica dell'area interessata. Il tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'illegittimità del procedimento né l'eroneità della valutazione in merito all'impatto dell'opera sul contesto paesaggistico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Riva Alberto. Conseguentemente, rimangono fermi sia il provvedimento di diniego adottato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa d'Adda sia il parere negativo della Soprintendenza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta i propri costi processuali senza che una parte sia condannata a rimborsare le spese dell'altra. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, consentendo alle amministrazioni di procedere secondo il provvedimento amministrativo originario.
Massima
Quando la Soprintendenza competente esprime un parere negativo su un intervento paesaggistico motivato dalla necessità di tutela del paesaggio, l'amministrazione comunale può legittimamente denegare l'autorizzazione paesaggistica in conformità a tale valutazione, qualora il ricorrente non dimostri l'illegittimità della procedura o l'erroneità della valutazione tecnica effettuata. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa d'Adda (BG) in data 22 aprile 2021, prot. N. 4621/BG/msm/6.3.0.2, notificato a mezzo pec in pari data 22.4.21 al geom. Zanoni Claudio, con cui il Comune di Villa d'Adda, in relazione alla richiesta in data 3 dicembre 2020, prot. N. 12683, ha denegato il rilascio di autorizzazione paesaggistica al ricorrente, con riferimento a una piccola piscina interrata da realizzarsi nel giardino della sua abitazione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia, per le province di Bergamo e Brescia – Ministero della Cultura, trasmesso al Comune di Villa d'Adda in data 15 aprile 2021, prot. 4334; per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia, per le province di Bergamo e Brescia – Ministero della Cultura nota n.0005554 del 31 marzo 2021. sul ricorso numero di registro generale 416 del 2021, proposto da Riva Alberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Nosari ed Enrico Rodolfo Nosari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Villa D'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Loda in Brescia, via Romanino, 16; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bergamo e Brescia, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa D'Adda; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA Data: 21 giugno 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villa d’Adda (BG) in data 22 aprile 2021, prot. N. 4621/BG/msm/6.3.0.2, 2 notificato a mezzo pec in pari data 22.4.21 al geom. Zanoni Claudio, con cui il Comune di Villa d’Adda, in relazione alla richiesta in data 3 dicembre 2020, prot. N. 12683, ha denegato il rilascio di autorizzazione paesaggistica al ricorrente, con riferimento a una piccola piscina interrata da realizzarsi nel giardino della sua abitazione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: - del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia, per le province di Bergamo e Brescia – Ministero della Cultura, trasmesso al Comune di Villa d’Adda in data 15 aprile 2021, prot. 4334; - per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia, per le province di Bergamo e Brescia – Ministero della Cultura nota n.0005554 del 31 marzo 2021. sul ricorso numero di registro generale 416 del 2021, proposto da Riva Alberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Nosari ed Enrico Rodolfo Nosari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Villa D'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Loda in Brescia, via Romanino, 16; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bergamo e Brescia, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa D'Adda; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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