Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202300604/2023

Ambiente - Inquinamento - Piano Di Rimozione E Smaltimento Di Rifiuti - Ordine Di Presentazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Le società Caffaro S.r.l. e Caffaro Chimica S.r.l., entrambe in liquidazione amministrativa straordinaria con commissario straordinario, hanno ricorso al TAR Lombardia per impugnare una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Brescia tra ottobre e dicembre 2019. Il provvedimento principale è un'ordinanza (prot. PG 277544 del 27 dicembre 2019) con cui il Comune intimava alle società ricorrenti la presentazione di un piano dettagliato per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati presso l'area dello stabilimento Caffaro situato in via Nullo 8 a Brescia. Tale area ricade all'interno di un Sito di Interesse Nazionale, cioè un'area dichiarata inquinata e sottoposta a regime speciale di bonifica e risanamento ambientale per la quale lo Stato esercita una vigilanza tecnica attraverso il Commissario Straordinario. Le ricorrenti contestavano la competenza stessa dell'autorità locale a emanare l'ordinanza, sostenendo che su un sito d'interesse nazionale dovesse prevalere la competenza degli organi nazionali di cui alla disciplina speciale.

Il quadro normativo

La questione si inscrive nel complesso sistema della bonifica dei siti inquinati, regolato dal Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche), che attribuisce compiti diversificati a vari livelli amministrativi a seconda della categoria di inquinamento e dello status di "sito di interesse nazionale". I Siti di Interesse Nazionale sono sottoposti a un regime speciale che coinvolge il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione, le Province e i Comuni, secondo un principio di leale collaborazione e secondo precise ripartizioni di competenze. Nel caso di stabilimenti dismessi o in liquidazione su tali siti, la questione della responsabilità della bonifica e dell'ordine di esecuzione assume complessità particolare, poiché occorre coordinare le responsabilità civilistiche dell'impresa (in quanto responsabile dell'inquinamento) con l'intervento sostitutivo della pubblica amministrazione qualora l'impresa sia insolvente o inattiva. La procedura amministrativa ordinaria prevede che gli atti siano emessi secondo i criteri di competenza funzionale e territoriale.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità della competenza dell'amministrazione comunale a emettere un'ordinanza di bonifica nei confronti di società ricorrenti su un'area inserita nel catalogo dei Siti di Interesse Nazionale. La ricorrente contestava se il Comune, pur essendo territorialmente competente, possedesse la competenza funzionale a emanare in via ordinaria un provvedimento di tale natura, ovvero se tale materia dovesse essere integralmente gestita dagli organi nazionali istituiti appositamente per i siti di interesse nazionale. Inoltre, emergeva la questione della corretta identificazione del destinatario dell'ordine di bonifica, considerato che le ricorrenti si trovavano in stato di liquidazione amministrativa straordinaria, il che potrebbe incidere sulla loro responsabilità operativa effettiva nella gestione della bonifica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso durante l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023, non ha potuto pronunciarsi nel merito della controversia poiché le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso mediante atto depositato il 20 giugno 2023, regolarmente notificato alle controparte. Tuttavia, il collegio ha ritenuto opportuno rilevare, nella sua valutazione preliminare, che sussisteva "almeno dubbia la competenza dirigenziale ad emettere il provvedimento impugnato", una considerazione che evidenzia come la questione sollevata dalle ricorrenti non fosse frutto di capziosità procedurali, ma toccasse un aspetto sostanzialmente problematico della ripartizione delle competenze amministrative. Questo rilievo del collegio costituisce un'implicita ammissione che le ragioni delle ricorrenti sul terreno dell'illegittimità del provvedimento per incompetenza non erano manifestamente infondate. La decisione di compensare le spese, piuttosto che addossarle completamente alle ricorrenti, riflette questa valutazione di dubbiezza sulla fondatezza della posizione dell'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato estinto il giudizio per l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte di Caffaro S.r.l. e Caffaro Chimica S.r.l., annullando pertanto il procedimento senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell'ordinanza e dei provvedimenti correlati emessi dal Comune e da ARPA Lombardia. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese, senza condanna al pagamento da parte della ricorrente soccombente. Questa compensazione costituisce una deroga importante alla normale regola della soccombenza, giustificata dal fatto che il collegio aveva accertato la dubbia fondatezza legale della posizione dell'Amministrazione Comunale relativamente alla competenza funzionale. L'ordinanza di esecuzione della sentenza impone che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa con i tempi ordinari.

Massima

La dubbia competenza dirigenziale di un'amministrazione comunale a emanare ordinanze di bonifica nei confronti di società in liquidazione su aree classificate come Siti di Interesse Nazionale giustifica la compensazione delle spese processuali nel procedimento di ricorso, poiché la questione della ripartizione di competenze tra enti locali e organi nazionali non è manifestamente infondata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Brescia prot. PG 277544 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto “Ordinanza per la presentazione del piano di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati presso l’area dello stabilimento Caffaro sito a Brescia in via Nullo 8”;
- annullamento, per quanto occorra, della nota del Comune di Brescia prot. PG 256157 del 28 novembre 2019 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento;
- annullamento, per quanto occorra, della nota del Comune di Brescia prot. PG 216549 dell’8 ottobre 2019;
- annullamento, per quanto occorra, delle note ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia e Mantova prot. 133207 del 19 agosto 2019 e prot. 204151 del 24 dicembre 2019;
- annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non noto.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 63 del 2020, proposto da
Caffaro S.r.l. in Liquidazione in A.S.,
Caffaro Chimica S.r.l. in Liquidazione in A.S.,
in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore Marco Cappelletto, anche ricorrente in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ruberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il Comune di Brescia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gisella Donati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Brescia, corsetto S. Agata, 11/B;
l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia,
l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia e Mantova,
la Regione Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
il Commissario Straordinario pro tempore del Sito Interesse Nazionale "Brescia Caffaro",
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del ministro pro tempore,
Caffaro Brescia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
che il ricorso è stato rinunciato con atto depositato il 20 giugno 2023, previamente notificato;
che le spese possono comunque essere compensate, essendo almeno dubbia la competenza dirigenziale ad emettere il provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio, svoltasi da remoto ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., il giorno 7 luglio 2023, con l'intervento dei signori magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash