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Sentenza n. 202300582/2023

Sentenza n. 202300582/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO - SIN DI BRESCIA CAFFARO - INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO - RICHIESTA ALLA RICORRENTE DI PROVVEDERVI IN UN TERMINE DATO - SUCCESSIVA ESECUZIONE D'UFFICIO E RECUPERO ANTICIPAZIONI

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300582/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Livanova Plc ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, contro una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datata 3 dicembre 2019. La controversia si inserisce nel contesto della gestione e bonifica del sito di interesse nazionale di Brescia-Caffaro, un'area gravemente contaminata sottoposta a procedura straordinaria di bonifica con un commissario straordinario delegato. Livanova Plc, quale società privata interessata alla questione, ha proposto l'impugnazione della nota ministeriale sostenendo di subire un pregiudizio dalla medesima. Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente non aveva provato adeguatamente la sussistenza di un interesse legittimo concreto e attuale nei confronti dell'atto impugnato. La controversia toccava questioni di competenza amministrativa in materia ambientale e di bonifica di siti contaminati di importanza nazionale.

Il quadro normativo

La materia della bonifica dei siti contaminati è disciplinata dal Titolo V della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152). I siti di interesse nazionale come Brescia-Caffaro sono assoggettati a procedure straordinarie di bonifica gestite da commissari straordinari designati dallo Stato. Le decisioni e le comunicazioni del Ministero dell'Ambiente relative a tali siti rientrano nella sfera della discrezionalità amministrativa vincolata. Per proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale è necessario che il ricorrente sia legittimato attivo, cioè che dimostri di essere portatore di una situazione giuridica soggettiva (interesse legittimo o diritto soggettivo) lesionata dall'atto impugnato. Tale principio trova fondamento nella disciplina generale del processo amministrativo di cui al Codice del Processo Amministrativo.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente Livanova Plc a impugnare la nota del Ministero dell'Ambiente. La questione giuridica consisteva nel verificare se la società ricorrente potesse vantare una qualificata e concreta posizione di svantaggio, tale da qualificarsi come interesse legittimo, rispetto all'atto impugnato. La questione era di primaria importanza processuale poiché la mancanza di una idonea posizione soggettiva comporta l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal merito della controversia. La complessità della questione risiedeva nel valutare il nesso causale tra l'atto ministeriale e una possibile lesione della sfera giuridica del ricorrente nel contesto di una procedura di bonifica gestita da organi straordinari.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato attentamente gli atti di causa e ha concluso che Livanova Plc non aveva provato la sussistenza di un interesse legittimo idoneo a giustificare la legittimazione attiva nel ricorso. Il tribunale ha ritenuto che la società ricorrente non aveva dimostrato come e in quale modo concreto la nota del Ministero del 3 dicembre 2019 incidesse sulla sua sfera giuridica, creando una situazione di svantaggio lesionabile. La valutazione della corte è stata che mancassero gli elementi costitutivi dell'interesse legittimo, quale situazione giuridica qualificata distinta dal mero interesse di fatto o dalla curiosità generica. Il giudice amministrativo ha così proceduto al rigetto del ricorso sin dalla fase preliminare, ritenendo che la carenza di legittimazione fosse palese e non suscettibile di colmare mediante diverse argomentazioni sulla questione di merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse legittimo. La sentenza è stata pronunciata in data 7 luglio 2023 dal collegio presieduto dal magistrato Angelo Gabbricci. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, con conseguente assenza di condanna al pagamento di alcunché. La decisione pone fine al giudizio di primo grado in forma definitiva mediante pronunciamento del Tribunale, con esclusione di qualsiasi valutazione nel merito della questione sostanziale riguardante la nota ministeriale impugnata.

Massima

Per la ricevibilità di un ricorso in materia amministrativa è indispensabile che il ricorrente dimostri la sussistenza di un interesse legittimo concreto e attuale, inteso come situazione giuridica qualificata lesionabile dall'atto impugnato, in difetto del quale il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 dicembre 2019, Prot. 0024887;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 96 del 2020, proposto da Livanova Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, Rosario Zaccà e Martina Gasparri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Snia S.p.A. in amministrazione straordinaria,
il Commissario straordinario delegato del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia addì 7 luglio 2023, nella camera di consiglio svoltasi da remoto ai sensi dell’articolo 87 comma 4 bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:

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