AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PRESCRIZIONI - ILLEGITTIMITA'
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300567/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Orto Nicola ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro l'autorizzazione paesaggistica rilasciata il 7 maggio 2020 dal Parco del Monte Netto per lavori di pavimentazione di un portico pertinenziale della propria abitazione principale situata nel Comune di Capriano del Colle in provincia di Brescia. La controversia ha avuto origine dal parere negativo emesso dalla Commissione paesaggistica locale il 8 ottobre 2019, che aveva ritenuto incompatibile dal punto di vista paesistico la pavimentazione del portico. Il ricorrente contesta le prescrizioni imposte dall'Ente gestore del parco nonché il silenzio mantenuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio in relazione alla medesima pavimentazione. La fattispecie riguarda dunque il difficile equilibrio tra il diritto del privato proprietario di apportare modifiche alla propria abitazione e i vincoli paesaggistici derivanti dall'area di interesse paesistico protetto in cui si trova l'immobile.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal decreto legislativo numero 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che disciplina la tutela paesistica dei territori soggetti a vincolo. In particolare, l'articolo 147 del decreto legislativo n.42/2004 prevede che i lavori in aree protette richiedono una preventiva autorizzazione paesaggistica e l'intervento di organi competenti come le Commissioni paesaggistiche locali e le Soprintendenze. La figura del Parco quale Ente di gestione ha il compito di rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche conformemente ai pareri delle Commissioni specializzate e nel rispetto dei principi di tutela che caratterizzano l'area protetta. Il silenzio assenso dell'amministrazione è escluso in materia paesaggistica, ove invece vige il principio della necessaria pronuncia espressa, e la Soprintendenza mantiene competenze di controllo e di osservanza della disciplina di tutela sul territorio.
La questione giuridica
Il ricorrente contesta la legittimità dell'autorizzazione paesaggistica e delle prescrizioni da essa derivanti, nonché la valutazione negativa espressa dalla Commissione paesaggistica sulla compatibilità della pavimentazione proposta. Centrale risulta la questione della corretta identificazione dei soggetti legittimati a ricevere il ricorso, poiché il ricorrente ha convenuto anche la Soprintendenza e il Comune benché non fossero formalmente gli autori dei provvedimenti impugnati. La questione investe quindi sia il profilo del merito (se le prescrizioni paesaggistiche fossero proporzionate e doverose) che il profilo procedurale (la legittimazione passiva dei vari organi coinvolti nella procedura autorizzativa).
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha operato anzitutto una valutazione della legittimazione passiva dei convenuti, ritenendo che l'autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata dal Parco del Monte Netto come Ente gestore dell'area protetta e dunque solo tale ente poteva essere convenuto per contestare il provvedimento autorizzativo in questione. Pertanto, ha disposto l'estromissione del processo della Soprintendenza e del Comune in quanto difettavano del necessario collegamento diretto con i provvedimenti impugnati, essendo parti diverse dall'Ente che aveva materialmente emesso l'atto. Nel merito, il tribunale ha ritenuto che il ricorso presentato da Orto Nicola non potesse essere accolto, evidenziando come le valutazioni della Commissione paesaggistica relative alla incompatibilità paesistica della pavimentazione costituissero giudizi tecnici vincolanti per l'Ente e non arbitrariamente sindacabili in sede giurisdizionale senza validi motivi. La decisione del Parco di conformarsi al parere della Commissione specializzata si è rivelata corretta dal punto di vista procedimentale e sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso proposto da Orto Nicola, ritenendo legittima l'autorizzazione paesaggistica e le prescrizioni imposte dal Parco del Monte Netto. Ha inoltre estromesso dal processo la Soprintendenza e il Comune di Capriano del Colle per difetto di legittimazione passiva, non risultando direttamente responsabili dei provvedimenti impugnati. Ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di euro 5.500 oltre agli accessori di legge, suddivise tra il Parco del Monte Netto (euro 2.500), il Comune (euro 1.500) e il Ministero della Cultura (euro 1.500).
Massima
L'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Ente gestore di un'area protetta, quando conformata al parere tecnico espresso dalla Commissione paesaggistica secondo le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali, è legittima e vincolante nei confronti del proprietario che intenda apportare modifiche all'immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesistico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - dell'autorizzazione paesaggistica prot. 110 del 07/05/2020 del Parco del Monte Netto, “per i lavori di accertamento di compatibilità paesistica relativa a portico di pertinenza dell'abitazione principale del ricorrente nel Comune di Capriano del Colle in Loc. Via Ca' del Sole snc “ (doc. 1), nella parte in cui impone al ricorrente di osservare le prescrizioni emesse nel parere della Commissione Paesaggio; - del verbale dell'8 ottobre 2019, della Commissione paesaggistica limitatamente al parere negativo riguardante la pavimentazione del portico (doc.2); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento al silenzio serbato dalla Soprintendenza ex art.147, co.5, del d.lgs n.42 del 2004, relativamente alla pavimentazione del portico. sul ricorso numero di registro generale 411 del 2020, proposto da Orto Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Parco del Monte Netto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Moretto n. 31; Ministero della Cultura - Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Comune di Capriano del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierina Buffoli e Andrea Mina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco del Monte Netto, del Ministero della Cultura - Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, e del Comune di Capriano del Colle; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dispone l’estromissione dal processo del Ministero della Cultura – Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, e del Comune di Capriano del Colle, per difetto di legittimazione passiva; b) respinge il ricorso; c) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) in favore del Parco del Monte Netto, in € 1.500,00 (millecinquecento) in favore del Comune di Capriano del Colle, e in € 1.500,00 (millecinquecento) in favore del Ministero della Cultura, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →