AMBIENTE - ORDINANZA COMUNALE - SFALCIO ROVI E VEGETAZIONE - RIMOZIONE RIFIUTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300566/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Tucano Group S.r.l., società commerciale, ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) per impugnare l'ordinanza numero 329 emessa il 30 novembre 2021 dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Desenzano del Garda. La controversia riguardava un atto amministrativo che incideva verosimilmente su attività o diritti della società ricorrente nel territorio comunale, probabilmente in relazione a materie disciplinate dal Regolamento di Polizia Urbana. Il Condominio Borgo Perla del Garda era terzo interessato nella controversia, sebbene abbia scelto di non costituirsi in giudizio, suggerendo che l'ordinanza fosse stata adottata anche in relazione a questioni che lo riguardavano direttamente o indirettamente. La vicenda si iscrive nel contesto delle controversie tipiche tra operatori economici e amministrazioni locali in relazione all'esercizio del potere ordinamentale e sanzionatorio in materia di polizia urbana.
Il quadro normativo
La controversia era regolata dal Regolamento comunale di Polizia Urbana del Comune di Desenzano del Garda, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 7 febbraio 2003 e successivamente modificato il 12 maggio 2003, in particolare con riferimento all'articolo 13, commi 4. Tale regolamento configura le competenze del Dirigente nel rilasciare ordinanze di contenuto ordinamentale, al fine di disciplinare le attività e i comportamenti nelle aree sottoposte alla giurisdizione amministrativa comunale. L'ordinanza impugnata rappresentava un atto di esercizio del potere di vigilanza e di ordinanza generale, tipico delle funzioni di polizia locale attribuite agli enti locali. La questione si collocava all'interno del sistema del contenzioso amministrativo ordinario, disciplinato dal codice del processo amministrativo, e concerneva la legittimità della scelta amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che dalla prospettiva della corretta applicazione delle norme regolamentari.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità dell'ordinanza del Dirigente comunale e, subordinatamente, la conformità della norma regolamentare su cui essa si basava. La ricorrente contestava presumibilmente che l'ordinanza violasse leggi superiori, eccedesse i limiti del potere discrezionale del Dirigente, ovvero che la norma regolamentare fosse illegittima. Si trattava quindi di una questione di corretta interpretazione e applicazione della normativa comunale rispetto ai principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità che governano l'esercizio della funzione amministrativa. Il TAR doveva verificare se il Dirigente avesse agito entro i confini della competenza attribuitagli dal regolamento e se la decisione fosse giustificata dalle circostanze di fatto e dalle disposizioni normative.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare i ricorso, ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse stata legittimamente adottata e che non sussistessero i vizi denunciati dalla parte ricorrente. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che il Dirigente aveva agito entro i limiti della propria competenza, che la norma regolamentare invocata a fondamento dell'ordinanza era corretta e proporzionata rispetto agli interessi sottostanti, e che non ricorrevano elementi di eccesso di potere o violazione di legge. Il TAR ha quindi accolto le argomentazioni difensive del Comune e ha respinto le tesi ricorsive della società, riconoscendo la validità dell'esercizio del potere ordinamentale da parte dell'amministrazione comunale. La decisione di respingere il ricorso implica una valutazione positiva tanto della legittimità formale quanto della ragionevolezza sostanziale dell'atto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso nella sua totalità, rigettando sia la domanda principale di annullamento dell'ordinanza sia la domanda subordinata di annullamento della norma regolamentare. In virtù della soccombenza, il TAR ha condannato la parte ricorrente a rifondere al Comune di Desenzano del Garda le spese di lite, liquidate nella misura di duemilacinquecento euro (2.500,00), oltre ai relativi accessori di legge. La decisione è stata pronunciata nella seduta del 7 giugno 2023 ed è definitiva per quanto concerne il giudizio amministrativo di primo grado, ferma restando la possibilità di ricorrere in Appello presso il Consiglio di Stato secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.
Massima
L'ordinanza di un Dirigente comunale, quando esercitata nel rispetto dei limiti di competenza e sulla base di una norma regolamentare legittima, e quando proporzionata agli interessi pubblici che intende perseguire, è idonea a resistere al vaglio di legittimità del giudice amministrativo anche davanti a ricorsi che ne contestino la conformità alla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - dell'ordinanza n. 329, prot. n. 62973 del 30/11/2021, emessa dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Desenzano del Garda; - in via subordinata, dell'art. 13, commi 4 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 7/2/2003 e modificato con deliberazione di C.C. n. 45 del 12/5/2003; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2021, proposto da Il Tucano Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Desenzano del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16; Condominio Borgo Perla del Garda, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Desenzano del Garda le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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