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Sentenza n. 202300516/2023

Sentenza n. 202300516/2023

AMBIENTE - PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - APPROVAZIONE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300516/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La vicenda riguarda il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Spinadesco, un atto che classifica il territorio comunale in base ai limiti di rumore ammissibili in diverse aree. L'Acciaieria Arvedi s.p.a., azienda che opera nel territorio comunale, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia sezione di Brescia tanto la deliberazione di adozione della revisione del Piano datata 22 ottobre 2020 quanto la deliberazione di approvazione definitiva dello stesso Piano datata 26 marzo 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 21 aprile 2021. La ricorrente ha contestato anche il parere fornito da ARPA Lombardia in data 30 dicembre 2020, attraverso il quale l'agenzia regionale ha espresso le proprie valutazioni tecniche sulla compatibilità ambientale del Piano. La controversia si inserisce nel procedimento amministrativo che ha portato alla revisione della zonizzazione acustica locale, durante il quale la ricorrente aveva presentato specifiche controdeduzioni alle osservazioni ricevute. L'Acciaieria Arvedi è stata contrastata dalle difese del Comune di Spinadesco e dall'associazione Il Nibbio ODV, entrambi costituiti in giudizio per sostenere la legittimità della deliberazione impugnata. La causa è stata discussa nel corso dell'udienza pubblica del 24 maggio 2023 dinanzi al collegio giudicante composto dai magistrati Gabbricci, Limongelli e Pavia.

Il quadro normativo

La materia della zonizzazione acustica rientra nel regime della prevenzione e del controllo dell'inquinamento acustico, disciplinato a livello nazionale dal decreto legislativo numero 194 del 1995 e dalle leggi regionali che lo implementano nei rispettivi territori. I comuni hanno l'obbligo di adottare e mantenere aggiornato il Piano di classificazione acustica del territorio, suddividendo il territorio stesso in zone caratterizzate da specifici limiti di rumore, al fine di proteggere gli ambienti esterni e le popolazioni esposte. La procedura di adozione e approvazione del Piano di zonizzazione acustica rappresenta un procedimento amministrativo complesso che richiede specifiche istruttorie tecniche affidate alle agenzie regionali di protezione ambientale, come ARPA Lombardia, la quale fornisce pareri vincolanti sulla conformità tecnica del Piano alle normative vigenti. La revisione del Piano deve tener conto delle osservazioni e delle controdeduzioni presentate dai soggetti interessati durante la fase istruttoria, come previsto dalle disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della revisione della zonizzazione acustica del Comune di Spinadesco così come adottata e definitivamente approvata dagli organi municipali. La ricorrente Acciaieria Arvedi ha presumibilmente contestato la classificazione acustica assegnata alla zona in cui opera, sostenendo presumibilmente che la zonizzazione prescegliesse limiti di rumore incompatibili con la natura dell'attività industriale svolta. La controversia tocca il bilanciamento tra la tutela ambientale e la protezione della popolazione dalle esposizioni al rumore da un lato e il diritto delle imprese a esercitare le proprie attività economiche nel territorio dall'altro, una tensione tipica del diritto amministrativo ambientale.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riporti estesamente la motivazione, il Tribunale ha ritenuto di respingere integralmente il ricorso proposto dalla Acciaieria Arvedi, il che significa che il collegio giudicante ha ritenuto che gli atti impugnati, tanto le deliberazioni di adozione e approvazione definitiva quanto il parere di ARPA Lombardia, fossero tutti conformi alle normative vigenti e correttamente motivati. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che la procedura seguita dal Comune fosse stata corretta, che le osservazioni e le controdeduzioni presentate dalla ricorrente fossero state adeguatamente valutate e che non vi fossero violazioni di legge nella classificazione acustica definitivamente approvata. Il Tribunale ha inoltre accolto le argomentazioni difensive del Comune di Spinadesco e dell'associazione Il Nibbio ODV, condannando la ricorrente alle spese del giudizio. L'esito negativo del ricorso suggerisce che il Tribunale ha ritenuto la zonizzazione acustica adottata non solo legittima dal punto di vista procedimentale ma anche sostanzialmente corretta sotto il profilo tecnico e ambientale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso presentato dall'Acciaieria Arvedi s.p.a., confermando così la legittimità della deliberazione di approvazione definitiva del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Spinadesco del 26 marzo 2021 e della deliberazione di adozione del 22 ottobre 2020, nonché del parere di ARPA Lombardia sottostante. La sentenza è stata pronunciata come definitiva nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 ed è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in tremila euro a favore del Comune di Spinadesco e in altrettanti tremila euro a favore dell'associazione Il Nibbio ODV, oltre agli accessori di legge.

Massima

L'amministrazione comunale nella revisione della zonizzazione acustica territoriale, conformandosi alle valutazioni tecniche dell'agenzia regionale di protezione ambientale e nel rispetto del procedimento amministrativo, adotta atti pienamente legittimi che non possono essere impugnati in assenza di vizi procedimentali o sostanziali manifesti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Spinadesco n. 2 del 26 marzo 2021 avente ad oggetto «Controdeduzioni alle osservazioni revisione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Spinadesco. Approvazione definitiva», pubblicata sul B.U.R. della Regione Lombardia n. 16 del 21 aprile 2021, compresi gli elaborati allegati al Piano e, per quanto occorrer possa, del parere di ARPA Lombardia del 30 dicembre 2020, nonché della deliberazione del Comune di Spinadesco n. 30 del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto «Adozione revisione Piano di zonizzazione acustica del Comune di Spinadesco», nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2021, proposto da
Acciaieria Arvedi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Barzazi e Giovanni Borgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Guido Barzazi, con studio in Venezia-Mestre, via Torino, 186;
Comune di Spinadesco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Gandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il Nibbio ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivo Formigaro, Federica Villa e Antonio Alessandro Nolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonio Alessandro Nolli, con studio in Brescia, via Solferino, 26;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia - Dipartimento di Cremona e Mantova, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spinadesco e de “Il Nibbio” ODV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 24 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Spinadesco e in altrettanti euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore della “Il Nibbio” ODV.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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