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Sentenza n. 202600474/2026
1 aprile 2026

Sentenza n. 202600474/2026

AMBIENTE - ENERGIE RINNOVABILI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - INSTALLAZIONE - AUTORIZZAZIONE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data1 aprile 2026
Numero202600474/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato ricorso al TAR della Lombardia - Brescia contro il diniego di autorizzazione per l'installazione di un impianto fotovoltaico presso una propria struttura, mediante il ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata. L'amministrazione competente aveva rigettato la domanda di installazione, impedendo concretamente al ricorrente di realizzare l'intervento di energia rinnovabile. La controversia rientra nella materia delle energie rinnovabili e della semplificazione amministrativa, settore in cui la legislazione nazionale ha recentemente introdotto procedure accelerate proprio per favorire la transizione ecologica. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di diniego, sostenendo che la propria domanda rientrasse a pieno titolo negli ambiti di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata, procedimento che non consente un rigetto discrezionale qualora i presupposti normativi siano rispettati.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalle disposizioni in materia di energie rinnovabili, in particolare dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (convertito in legge) e successivi decreti attuativi, che hanno introdotto la Procedura Abilitativa Semplificata per impianti fotovoltaici come strumento di semplificazione amministrativa. La PAS consente l'installazione di impianti fotovoltaici con una procedura semplificata e con termini abbreviati, riducendo gli oneri amministrativi e accelerando i tempi di realizzazione. Le norme rilevanti stabiliscono i requisiti che l'impianto deve possedere e i presupposti che consentono di accedere a questa procedura velocizzata. Il principio sotteso è quello della semplificazione normativa in favore della transizione ecologica, contemperato con la tutela dell'ambiente e dell'assetto urbanistico territoriale secondo criteri proporzionati e trasparenti.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia era se il diniego opposto dall'amministrazione rispettasse i criteri e i presupposti normativi della Procedura Abilitativa Semplificata, ovvero se l'atto di rigetto fosse stato motivato in base a ragioni legittimamente ricavabili dal quadro normativo. In altri termini, il ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per il rigetto, affermando che il suo impianto rientrasse integralmente nelle fattispecie ammesse dalla PAS e che pertanto l'amministrazione non potesse opporre un diniego se non ricorrevano specifici vizi del progetto o impedimenti normativi. La questione era rilevante sotto il profilo della tutela del diritto alle energie rinnovabili e della corretta applicazione della semplificazione amministrativa, al fine di evitare che amministrazioni locali potessero frustrare gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione con dinieghi arbitrari o insufficientemente motivati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha esaminato analiticamente se l'istanza rientrasse effettivamente negli ambiti di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata, verificando il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Ha constatato che l'impianto proposto dal ricorrente possedeva i caratteristiche tecniche e posizionali necessarie per accedere alla procedura semplificata, senza alcun impedimento specifico riferibile a vincoli paesaggistici, urbanistici o di altra natura tali da escluderlo. Il collegio ha quindi ritenuto che il diniego amministrativo mancasse di adeguata motivazione in relazione ai presupposti normativi della PAS, o che fosse stato emesso in contrasto con le disposizioni che disciplinano tale procedura. Ha infine rilevato che l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere la domanda anziché dichiararla inammissibile o carente, comportandosi in deroga alle proprie competenze procedimentali e finendo per vanificare la finalità semplificatoria intesa dal legislatore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego emesso dall'amministrazione competente, riconoscendo al ricorrente il diritto di procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico attraverso la Procedura Abilitativa Semplificata. La sentenza implica che l'amministrazione deve riprocedere secondo le corrette regole della PAS, senza poter opporre ulteriori dinieghi infondati. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente, secondo il principio di soccombenza disciplinato dal codice del processo amministrativo.

Massima

La Procedura Abilitativa Semplificata per impianti fotovoltaici non consente all'amministrazione il diniego discrezionale qualora l'impianto possegga i requisiti normativi richiesti, essendo la procedura stessa deputata a garantire il diritto alla realizzazione di interventi di energia rinnovabile mediante meccanismi di automaticità e semplificazione gestionale.


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