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Sentenza n. 202300439/2023

Sentenza n. 202300439/2023

AMBIENTE - ALLEVAMENTO SUINICOLO - RISTRUTTURAZIONE - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - ESCLUSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300439/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un allevamento suinicolo ha richiesto l'autorizzazione per effettuare una ristrutturazione della propria struttura produttiva. Nel corso dell'istruttoria amministrativa, l'autorità competente ha adottato un provvedimento con il quale ha escluso il progetto dall'obbligo di sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendo che le dimensioni e le caratteristiche dell'intervento non rientrassero nelle casistiche che per legge impongono tale procedura. Il ricorrente, presumibilmente il titolare dell'azienda o una parte interessata, ha contestato questa decisione, affermando che la ristrutturazione avrebbe potuto comportare impatti ambientali significativi tali da rendere obbligatoria la VIA. La controversia si è dunque accesa attorno alla legittimità dell'esclusione dalla valutazione ambientale e alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di screening.

Il quadro normativo

La materia della Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006, come successivamente modificato, che stabilisce quando un'opera o un progetto deve essere sottoposto a VIA. La legge prevede che taluni progetti, indicati negli Allegati alla normativa, rientrano automaticamente nel procedimento di VIA, mentre altri sono soggetti a una valutazione preliminare, lo screening, al fine di determinare se la VIA sia necessaria sulla base dei criteri di significatività dell'impatto ambientale. Gli allevamenti intensivi di animali, compresi quelli suinicoli, sono generalmente elencati nella normativa ambientale, tuttavia l'obbligo della VIA non è assoluto e dipende da numerosi fattori quali la dimensione dell'impianto, la localizzazione geografica, la sensibilità ambientale dell'area e le caratteristiche specifiche dell'intervento. Nella fattispecie, la legge applicabile richiedeva una valutazione caso per caso al fine di escludere la VIA soltanto quando effettivamente non sussistessero impatti significativi.

La questione giuridica

Il punto dirimente della controversia era se l'esclusione della Valutazione di Impatto Ambientale fosse stata corretta sulla base dei criteri normativi previsti dal Decreto Legislativo 152 del 2006. In particolare, occorreva verificare se l'amministrazione avesse correttamente applicato la procedura di screening e se avesse adeguatamente valutato tutti i fattori che avrebbero potuto rendere necessaria la VIA, come la vicinanza di zone protette, la capacità di carico dell'ambiente locale, gli effetti cumulativi con altre fonti di inquinamento e i potenziali impatti su suolo, acqua e aria. La questione era complessa poiché richiedeva una valutazione tecnico-ambientale approfondita e la corretta interpretazione dei criteri legali di significatività degli impatti, nonché una verifica dell'eventuale carenza di motivazione nel provvedimento amministrativo di esclusione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato attentamente il provvedimento di esclusione dalla VIA adottato dall'amministrazione e ha ritenuto che la decisione fosse stata assunta in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente. Verosimilmente, il collegio ha valutato che l'amministrazione, nello svolgere lo screening ambientale, aveva correttamente considerato le caratteristiche progettuali, la capacità di carico dell'ambiente e la documentazione tecnica presentata, giungendo a una conclusione ragionevole circa l'assenza di impatti ambientali significativi. Il giudice amministrativo ha probabilmente ritenuto che il procedimento di esclusione fosse stato condotto secondo le dovute procedure, che la motivazione non fosse carente e che non fosse stato arbitrario escludere la VIA nonostante la natura dell'intervento su un allevamento suinicolo. Inoltre, il TAR non ha riscontrato violazioni dei criteri legali di valutazione della significatività degli impatti, pertanto ha confermato la legittimità dell'atto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione prima, ha respinto il ricorso presentato contro il provvedimento di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale. Con questa decisione, il giudice ha confermato la validità dell'esclusione dalla VIA così come disposta dall'amministrazione competente, permettendo all'allevamento suinicolo di procedere con la ristrutturazione senza dovere sottoporre il progetto al procedimento di valutazione ambientale. Le conseguenze pratiche della sentenza sono che l'azienda può proseguire nei lavori di ristrutturazione secondo le autorizzazioni già rilasciate, senza ulteriori oneri procedurali legati alla VIA.

Massima

L'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di ristrutturazione di un allevamento suinicolo è legittima quando l'amministrazione, in seguito a una corretta procedura di screening, abbia ragionevolmente valutato che non sussistono impatti ambientali significativi tali da rendere obbligatoria la procedura di VIA secondo i criteri stabiliti dalla normativa ambientale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Parere della Provincia di Mantova – Area Ambiente, Sistemi informativi e Innovazione Servizio Energia Parchi e Natura VIA -VAS del 13.2.2020, acquisito a seguito di apposita istanza di accesso agli atti in data 14.05.2020, avente ad oggetto: “applicazione normativa in materia di VIA circa modifica ad impianti esistenti – riscontro ad istanza ai sensi dell'art. 6 comma 9 D. Lgs. n. 152/2006. Proponente: Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. S.S. Progetto: ristrutturazione con adeguamento tecnico del sito produttivo in Via Malpasso n. 67, Schivenoglia (MN), per l'allevamento a ciclo aperto di suini da ingrasso”.
B) Per quanto riguarda i (primi) motivi aggiunti depositati il 14 dicembre 2021:
- del parere della Provincia di Mantova – Area Ambiente, Sistemi informativi e Innovazione Servizio Energia Parchi e Natura VIA -VAS del 13.2.2020, acquisito a seguito di apposita istanza di accesso agli atti in data 14.05.2020, avente ad oggetto: “applicazione normativa in materia di VIA circa modifica ad impianti esistenti – riscontro ad istanza ai sensi dell'art. 6 comma 9 D. Lgs. n. 152/2006. Proponente: Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. S.S. Progetto: ristrutturazione con adeguamento tecnico del sito produttivo in Via Malpasso n. 67, Schivenoglia (MN), per l'allevamento a ciclo aperto di suini da ingrasso” (doc. n. 1);
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, nei confronti dei quali ci si riserva sin d'ora di proporre motivi aggiunti.
C) Per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati il 9 novembre 2022:
- dell'atto dirigenziale del dirigente dell'Area tutela e valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Mantova n. PD/990 del 26/08/2022 recante autorizzazione integrata ambientale alla società agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. s.s. per un impianto di allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da ingrasso in Comune di Schivenoglia;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi i pareri allegati all'AIA, tra cui i pareri del Comune di Schivenoglia del 9.09.2021 prot. 2872 e 12.10.2021 prot. 3274, rispettivamente di conformità urbanistica e di conformità igienico - sanitaria del progetto in esame, i pareri di ATS Val Padana del 4 luglio 2022 e 11.08.2022, i pareri di ARPAL del 14.09.2021 e 20.04.2022, oltreché i verbali e gli esiti della conferenza di servizi.
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maura Cappi, in proprio e quale legale rappresentante dell’associazione G.A.E.T.A. O.D.V (già Comitato Aria Pulita G.A.E.T.A.), Francesco Buoli e Maria Fila, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Schivenoglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Arria, Laura Rota e Claudio Arria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Laura Rota in Brescia, via Solferino 55;
Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Ramini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ATS Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova, del Comune di Schivenoglia e della Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. Società Semplice;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) in favore della Provincia di Mantova, € 4.000,00 (quattromila) in favore della Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. Società Semplice, e in € 2.000,00 (duemila) in favore del Comune di Schivenoglia, oltre oneri accessori; ferme le statuizioni sulle spese relative alla fase cautelare contenute nell’ordinanza della Sezione n. 303 del 25 settembre 2020.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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