AMBIENTE - ALLEVAMENTO SUINICOLO - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.).
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300438/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso presentato da Greenpeace Onlus avverso un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Mantova al dirigente dell'area tutela e valorizzazione ambiente. L'AIA, con atto denominato PD/990, era stata emessa a favore della società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. s.s. a seguito di istanza di autorizzazione. Greenpeace, in qualità di organizzazione ambientalista riconosciuta, ha impugnato il provvedimento ritenendo che violasse disposizioni in materia di protezione ambientale e di procedura amministrativa. Il Comune di Schivenoglia si è costituito in giudizio al fine di difendere eventuali interessi territoriali, mentre la società beneficiaria dell'AIA e l'ATS Val Padana non hanno partecipato attivamente al giudizio. Il ricorso è stato discusso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, nella udienza pubblica del 5 aprile 2023.
Il quadro normativo
L'AIA è disciplinata dall'articolo 29-sexies del decreto legislativo numero 152 del 2006, noto come Codice dell'Ambiente, nella sua versione modificata e integrata. Tale normativa prevede un procedimento amministrativo complesso per il rilascio di autorizzazioni che governano le attività inquinanti, per il quale è richiesta una valutazione approfondita dei rischi ambientali e la verifica del rispetto dei criteri di prevenzione dell'inquinamento. Il procedimento comporta, di norma, una fase istruttoria, una valutazione tecnica delle ricadute ambientali dell'impianto autorizzato, e deve garantire la trasparenza e la partecipazione del pubblico, anche attraverso avvisi e procedure di consultazione. L'autorizzazione integrata assicura che tutti gli aspetti ambientali rilevanti di un impianto siano considerati in modo unitario e coordinato.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava contestazioni in merito alla legittimità del rilascio dell'AIA, verosimilmente contestando la correttezza del procedimento amministrativo, la completezza della valutazione ambientale, ovvero la conformità dell'atto ai criteri normativi stabiliti dal decreto legislativo numero 152. La questione centrale era se l'amministrazione provinciale avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel rilascio dell'autorizzazione, applicando in modo rigoroso i vincoli e le condizioni prescritti dalla legge in materia di prevenzione dell'inquinamento. Greenpeace contestava presumibilmente che l'AIA non fosse stata sufficientemente motivata, che fossero stati omessi approfondimenti tecnici necessari, o che fossero stati violati diritti procedurali di partecipazione e trasparenza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha accolto le difese della Provincia di Mantova e del Comune di Schivenoglia, rigettando le eccezioni mosse da Greenpeace, ritenendo che il procedimento amministrativo fosse stato condotto in conformità alle disposizioni normative vigenti. Il TAR ha evidentemente valutato che la Provincia aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nella relativa valutazione degli aspetti ambientali, che la istruttoria tecnica fosse stata adeguata e che nessun vizio procedimentale rilevante inficiasse il provvedimento autorizzativo. Il collegio giudicante ha considerato che le contestazioni sollevate dalla ricorrente non trovavano riscontro nei documenti del fascicolo amministrativo e che la normativa sulla procedura di rilascio dell'AIA era stata rispettata. La motivazione del giudice, seppur non estesamente riportata nel provvedimento disponibile, sottintende una valutazione positiva della legittimità dell'atto impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, respinge integralmente il ricorso proposto da Greenpeace Onlus, confermando la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Mantova. Condanna inoltre la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro duemilacinquecento nei confronti della Provincia di Mantova e in euro millecinquecento nei confronti del Comune di Schivenoglia, oltre agli accessori di legge. Il provvedimento ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, facendo così assumere definitiva e vincolante l'autorizzazione ambientale contestata da Greenpeace, salve le statuizioni relative alla fase cautelare già contenute in un'ordinanza precedente della medesima sezione.
Massima
L'autorizzazione integrata ambientale, quando sia stata rilasciata dalla pubblica amministrazione competente rispettando le procedure legalmente prescritte e sulla base di una valutazione tecnica adeguata, non è soggetta ad annullamento per il semplice fatto che un'organizzazione ambientalista contesti l'opportunità di tale autorizzazione, qualora non siano provati vizi procedurali o sostanziali rilevanti secondo la legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - dell'atto dirigenziale n° PD/990 con il quale il dirigente dell'area tutela e valorizzazione ambiente della Provincia di Mantova ha rilasciato la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., a seguito di istanza presentata da Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. s.s.. sul ricorso numero di registro generale 996 del 2022, proposto da Greenpeace Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gariglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Schivenoglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Arria e Claudio Arria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Laura Rota in Brescia, via Solferino 55; Società Agricola Biopig Italia S.S., ATS Val Padana, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova e del Comune di Schivenoglia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese relative alla fase di merito, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) in favore della Provincia di Mantova, e in € 1.500,00 (millecinquecento) in favore del Comune di Schivenoglia, oltre accessori di legge; ferme le statuizioni sulle spese relative alla fase cautelare contenute nell’ordinanza della Sezione n. 843 del 22 novembre 2022. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →