AMBIENTE - ALLEVAMENTO - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - PRESCRIZIONI - INOSSERVANZA - DIFFIDA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300436/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento dell'atto dirigenziale della Provincia di Mantova 3.2.2020 n. PD/86 - diffida ex art. 29 decies, IX comma, del D.lgs. 3.4.2006 n. 152, del verbale di sopralluogo 29.11.2019, della relazione finale 11.12.2017 dell'ARPA della Lombardia, Dipartimento di Mantova, inerente l'attività ispettiva espletata ai sensi dell'art. 29 decies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 364 del 2020, proposto da Societa' Agricola Fondo Perla S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Provincia di Mantova, in persona del presidente pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; A.T.S. Val Padana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - dipartimento provinciale di Mantova, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Comune di Cavriana, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato: che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 9 maggio 2023; che le spese con la Provincia, unica costituita, possono essere compensate, considerato che questa ha limitato la sua attività difensiva al deposito telematico di documenti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 10 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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