Sentenza n. 202300403/2023
Ambiente - Autorizzazione Recupero Rifiuti Organici - Modifica Per Incremento Produzione - Clausola Di Eventuale Revoca - Illegittimita'
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una ditta operante nel settore del recupero e gestione dei rifiuti ha ricevuto dalla Provincia di Mantova una modifica sostanziale della propria Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in materia IPPC, atto notificato il 11 novembre 2019. Tale modifica provvedeva all'annullamento della porzione autorizzativa relativa all'operazione R5, concernente il recupero di inerti, riducendo così il perimetro delle attività che la ditta poteva esercitare. In conseguenza dell'annullamento di questa porzione autorizzativa, la Provincia ha anche emesso una diffida in data 20 agosto 2019 con cui intimava alla ricorrente di cessare l'esercizio dell'attività non più autorizzata. La ditta ha impugnato sia il provvedimento di modifica dell'AIA sia la diffida, presentando tre ricorsi distinti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, reclamando l'annullamento degli atti, il risarcimento dei danni e l'accertamento della sussistenza del proprio diritto a continuare l'esercizio dell'attività R5.
Il quadro normativo
La controversia verte sulla materia delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), disciplinate dal codice dell'ambiente (decreto legislativo numero 152 del 2006) e dalla direttiva europea numero 96/61/CE, successivamente sostituita dalla direttiva numero 2010/75/UE. L'AIA rappresenta una forma di autorizzazione unificata che raggruppa i diversi titoli abilitativi necessari per esercitare impianti soggetti a controllo ambientale integrato, classificati sotto il regime IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Secondo la normativa vigente, l'autorità competente (in questo caso la Provincia) è titolata a modificare l'AIA ricorrendo a procedimenti di variante, distinti tra varianti ordinarie, non ordinarie e modifiche sostanziali a seconda del tipo e della portata della variazione rispetto all'autorizzazione originaria. Le modifiche sostanziali comportano l'applicazione di una procedura più severa, equiparata a una nuova autorizzazione, con obbligo di publicazione e partecipazione del pubblico.
La questione giuridica
Il giudice era chiamato a risolvere il controverso tema della legittimità della decisione della Provincia di annullare una porzione della autorizzazione originaria mediante una variante in senso restrittivo dell'AIA. In particolare, occorreva verificare se la Provincia disponesse del potere di modificare sostanzialmente l'AIA riducendone l'ambito di applicazione, se fossero stati seguiti i procedimenti corretti, e se l'attività R5 fosse effettivamente riconducibile alle competenze amministrative della Provincia medesima. Inoltre, la ricorrente contestava la legittimità della diffida lamentando che fosse stata emessa senza che la Provincia avesse previamente completato un procedimento formalmente corretto di modifica dell'autorizzazione. La questione si inscriveva nel più ampio problema dell'interpretazione dei poteri amministrativi di modifica e riduzione delle autorizzazioni ambientali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi in camera di consiglio, ha ragionato sulla base degli atti prodotti dalle parti e della documentazione di causa. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa (cosa tutt'altro che inusuale nelle sentenze di ottemperanza e nei procedimenti brevemente dispositivi), il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che la Provincia avesse agito in conformità alle proprie attribuzioni e che il procedimento di modifica dell'AIA fosse stato condotto secondo il dettato normativo applicabile. Il giudice ha presumibilmente valutato che la riclassificazione dell'operazione R5 da IPPC a non IPPC, ovvero l'esclusione di talune attività dalla precedente autorizzazione, rientrava nella discrezionalità amministrativa della Provincia o fosse comunque legittimata da aspetti tecnici o procedurali che la ricorrente non era riuscita a confutare adeguatamente. La respinta del ricorso 67 e la reiezione dei rilievi procedurali contenuti nel ricorso 188 attestano che il giudice ha accordato fiducia all'operato della pubblica amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso numero 67 del 2020, rigettando pertanto la pretesa di annullamento della modifica all'AIA e il correlato accertamento del diritto a esercitare l'attività R5. Ha dichiarato inammissibile il ricorso numero 68 del 2020, ascrivendolo probabilmente a profili di carenza di legittimazione attiva, difetto di interesse o già ricompreso nella materia discussa con il primo ricorso. Ha respinto anche il ricorso numero 188 del 2020, avverso la diffida della Provincia. Infine, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Provincia di Mantova, quantificandole in diecimila euro oltre gli accessori di legge, applicando in tal modo anche una sanzione economica al ricorrente soccombente. La sentenza è stata sottoposta alla esecuzione dell'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie.
Massima
L'autorità amministrativa competente in materia ambientale è titolata a modificare sostanzialmente l'autorizzazione integrata ambientale riducendo il perimetro autorizzativo per singole operazioni di smaltimento rifiuti, purché il procedimento sia condotto secondo i parametri legali e le esigenze tecniche della revisione autorizzativa siano adeguatamente documentate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento A) Quanto al ricorso n. 67 del 2020: - dell’atto dirigenziale n° -OMISSIS- (doc. A), notificato in data 11/11/2019, e avente ad oggetto “Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) alla -OMISSIS- S.r.l. (P.IVA -OMISSIS-) - -OMISSIS- (MN) già rilasciata con A.D. n 21/12 del 30/01/2013 modificata (-OMISSIS-) alla -OMISSIS- di -OMISSIS- & C. S.n.c., per l'esercizio dell'Attività IPPC 6.5 e NON IPPC connesse (R3 - R13 da e per R3) - Annullamento parziale della Determinazione PD n. -OMISSIS-/2018- determinazione di conclusione del procedimento”, limitatamente alla parte in cui provvede all’annullamento dell’AIA 2018 riferita alla sola operazione R5, e ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o, comunque, connesso, e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi, nonché per l’accertamento e la dichiarazione dell’attuale sussistenza di un titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività di recupero inerti R5 non IPPC e il conseguente diritto ad esercitare anche tale attività in capo alla ricorrente. B) Quanto al ricorso n. 68 del 2020: - in parte qua dell’atto dirigenziale n° -OMISSIS-(doc. A), notificato in data 11/11/2019, e avente ad oggetto “Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con A.D. n°21/12 del 30/01/2013 e modificata con A.D. n. -OMISSIS- alla Ditta -OMISSIS- di -OMISSIS- & C. S.n.c. variata in -OMISSIS- S.r.l. (P.IVA -OMISSIS-) - -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS- per l'esercizio dell'Attività IPPC 6.5 e attività connesse. C) Quanto al ricorso n. 188 del 2020: - della diffida di cui alla nota della Provincia di Mantova prot. n. PD/-OMISSIS-del 20.8.2019, notificata il 22.8.2019. sul ricorso numero di registro generale 67 del 2020, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi, Franco Gaetano Scoca e Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz 13/C; Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione della Provincia di Mantova nei precitati giudizi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 68 del 2020, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi, Franco Gaetano Scoca e Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz 13/C; Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; sul ricorso numero di registro generale 188 del 2020, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi, Franco Gaetano Scoca e Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Bezzi in Brescia, via Diaz 13/C; Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, così statuisce: a) respinge il ricorso r.g. 67/2020; b) dichiara inammissibile il ricorso r.g. 68/2020; c) respinge il ricorso r.g. 188/2020; d) condanna la parte ricorrente a rifondere alla Provincia di Mantova le spese di lite, che liquida complessivamente in € 10.000,00 (diecimila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed eventuali altri soggetti comunque indicati in sentenza, e in particolare - ma non in via esclusiva - le denominazioni “-OMISSIS- s.r.l.”, “-OMISSIS- di -OMISSIS- & C. s.n.c.” , “-OMISSIS-”, oltre ad eventuali indirizzi o toponimi. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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