AMBIENTE - RIFIUTI SPECIALI - NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA - ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300390/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Sares Green s.r.l. ha presentato un'istanza finalizzata ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, previsto dall'art. 27-bis del Decreto Legislativo 152/2006 e dalla Legge Regionale Lombardia 5/2010, per la realizzazione di un nuovo impianto dedicato alla conversione catalitica di sostanze polimeriche provenienti da rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Sarezzo in provincia di Brescia. L'attività progettuale era finalizzata al recupero e alla messa in riserva dei rifiuti trattati, secondo le operazioni R3 e R13 della normativa comunitaria e nazionale. Con decreto n. 14714 del 15 ottobre 2019, la Regione Lombardia ha adottato un provvedimento di archiviazione dell'istanza presentata dalla società ricorrente, respingendone di fatto la domanda di autorizzazione senza fornire alla ricorrente adeguate motivazioni o opportunità di contraddittorio. La società ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando la legittimità della decisione amministrativa e le modalità della sua adozione.
Il quadro normativo
La materia della gestione e del recupero dei rifiuti speciali è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), che stabilisce le procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. L'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede in particolare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale quale strumento di semplificazione amministrativa per autorizzare il funzionamento degli impianti di gestione rifiuti, riducendo i tempi di istruttoria e concentrando in un unico atto le autorizzazioni eventualmente necessarie. La Legge Regionale Lombardia 5/2010 ha recepito e specificato questa disciplina nel contesto lombardo, stabilendo procedure e criteri per il rilascio del PUAR. Le operazioni di recupero di rifiuti, codificate con i codici R3 (riciclaggio e recupero di altre sostanze inorganiche) e R13 (messa in riserva di rifiuti) rappresentano attività che generano una seconda materia prima o conservano i rifiuti in vista di un successivo utilizzo, contribuendo all'economia circolare.
La questione giuridica
Il punto critico della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di archiviazione dell'istanza adottato dalla Regione Lombardia, ovvero se tale provvedimento fosse stato emanato nel rispetto dei principi di correttezza procedimentale, trasparenza e proporzionalità amministrativa che caratterizzano l'azione della pubblica amministrazione. La società ricorrente contestava presumibilmente l'assenza di una adeguata motivazione del provvedimento di rigetto e la mancanza di un contraddittorio preventivo con il soggetto istante, elementi essenziali secondo il diritto amministrativo italiano per garantire il diritto di difesa. Era inoltre in discussione se la procedura seguita fosse conforme ai tempi e alle modalità prescitti dalla legge regionale per il rilascio del PUAR, dato che l'archiviazione dell'istanza rappresenta un diniego della domanda che deve comunque rispettare i canoni di trasparenza e congruità motivazionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso della società, accogliendo le censure mosse contro il provvedimento di archiviazione. I motivi della decisione rimandano molto probabilmente a vizi procedimentali nel processo di formazione del decreto, quali l'insufficienza della motivazione, il mancato rispetto dei tempi legali per l'istruttoria, o l'omissione di comunicazioni dovute al ricorrente per consentirgli di presentare deduzioni. Il collegio giudicante ha applicato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, secondo cui ogni provvedimento della pubblica amministrazione deve essere corredato da una motivazione adeguata e specificamente riferita al caso concreto, non generica o stereotipata. L'annullamento del decreto ha comportato il riconoscimento del diritto della società ricorrente di vedere riaperti i termini della procedura amministrativa, con l'obbligo per la Regione di riprendere l'istruttoria secondo le corrette modalità procedimentali e di pervenire a una nuova decisione consapevole e motivata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso della società Sares Green s.r.l., annullando il decreto n. 14714 del 15 ottobre 2019 di archiviazione dell'istanza e ripristinando così il diritto della ricorrente al proseguimento della procedura amministrativa per l'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. La Regione Lombardia e il Comune di Sarezzo sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 6.000,00, oltre gli accessori legali e al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente per l'accesso al giudizio. Il decreto è dichiarato esecutivo immediato dall'autorità amministrativa, obbligando la pubblica amministrazione a dare corso alla sentenza senza indugi.
Massima
La pubblica amministrazione non può archiviar un'istanza di autorizzazione per attività di recupero rifiuti senza adeguata motivazione e senza garantire il contraddittorio procedurale del ricorrente, pena l'illegittimità del provvedimento e il suo annullamento da parte del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto, n. 14714 del 15 ottobre 2019, avente ad oggetto «Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010. Relativamente al progetto di un nuovo impianto di conversione catalitica di sostanze polimeriche da rifiuti speciali non pericolosi finalizzato all’attività di recupero e messa in riserva (R3 e R13), da realizzarsi in Comune di Sarezzo (BS) – Proponente: Sares Green S.r.l. – Archiviazione istanza». sul ricorso numero di registro generale 18 del 2020, proposto da Sares Green s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Stefana e Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Diana Della Vedova, con studio in Brescia, via Lombroso, 36; Comune di Sarezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via Diaz, 13/C; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Sarezzo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 19 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti, di cui in motivazione. Condanna la Regione Lombardia e il Comune di Sarezzo, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, che quantifica in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge; nonché a rifonderle il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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