AMBIENTE - DISCARICA RIFIUTI SPECIALI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – VARIANTE – ISTANZA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300326/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Systema Ambiente S.p.A., società operante presumibilmente nel settore della gestione ambientale o della sostenibilità, ha presentato alla Provincia di Brescia una richiesta di variante non sostanziale a un'Autorizzazione Integrata Ambientale il 10 agosto 2021. La Provincia ha rigettato questa istanza con provvedimento protocollo 163371/2021 del 27 settembre 2021. Di fronte a questo rifiuto, la ricorrente ha presentato ricorso al TAR e successivamente, il 23 giugno 2022, ha integrato il ricorso con motivi aggiunti diretti contro il provvedimento definitivo numero 1045/2022 del 14 aprile 2022 emanato dal Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della stessa Provincia, che confermava il rigetto dell'istanza iniziale. La controversia nasce dunque dal contrasto tra la ritenuta possibilità della ricorrente di apportare modifiche non sostanziali alla propria autorizzazione ambientale e il rifiuto opposto dall'amministrazione provinciale competente.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nel sistema delle autorizzazioni ambientali disciplinato dal diritto europeo e dal diritto nazionale italiano, in particolare dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006 così come modificato, che regola l'Autorizzazione Integrata Ambientale quale procedimento unico di rilascio di autorizzazioni ambientali per impianti potenzialmente inquinanti. All'interno di questo quadro normativo, la legge prevede la possibilità di richiedere varianti ai provvedimenti autorizzativi, distinguendo tra varianti sostanziali e non sostanziali, con procedimenti e conseguenze giuridiche differenziati. Le varianti non sostanziali sono generalmente soggette a un regime più snello rispetto alle varianti sostanziali, potendo essere approvate senza il ricorso all'intero procedimento di autorizzazione. La questione della corretta qualificazione di una modifica come sostanziale o non sostanziale rappresenta un aspetto cruciale dell'amministrazione ambientale moderna, incidendo direttamente sui tempi di attuazione dei progetti imprenditoriali.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso ha riguardato la corretta qualificazione e il legittimo rigetto della richiesta di variante presentata dalla ricorrente, nonché l'eventuale violazione dei principi di proporzionalità, tempestività e corretta istruttoria nel procedimento amministrativo. La ricorrente evidentemente contestava la qualificazione della propria variante come sostanziale oppure riteneva viziato il procedimento di valutazione sotto i profili della motivazione, della comparazione dei presupposti normativi e dell'applicazione corretta della normativa ambientale. Dalla struttura del ricorso emerge inoltre una questione relativa alla carenza di interesse sopravvenuta, cioè l'interrogativo se, nel tempo trascorso tra il primo rifiuto e il successivo intervento della Provincia, potessero essere intervenute circostanze modificative della posizione giuridica sostanziale della ricorrente, tale da rendere il ricorso sur privo di rilevanza pratica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto a una valutazione articolata della posizione processuale e della fondatezza del ricorso, distinguendo tra la parte introduttiva e i motivi aggiunti. Quanto al ricorso iniziale, il collegio giudicante ha ritenuto di dichiararlo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, evidentemente ravvisando che il provvedimento successivo del 14 aprile 2022 costituisse una pronuncia nuova e autonoma sulla quale dovesse concentrarsi il giudizio, oppure che circostanze sopravvenute avessero reso vano l'annullamento del primo provvedimento. Tuttavia, relativamente ai motivi aggiunti proposti contro il provvedimento del 14 aprile 2022, il giudice ha ritenuto fondati, almeno in parte, gli argomenti della ricorrente, accogliendo così il ricorso per quanto riguarda questa parte della controversia. L'accoglimento parziale suggerisce che il giudice ha individuato profili di illegittimità nel provvedimento impugnato, probabilmente relativi a difetti procedurali, motivazionali o di errata applicazione della normativa di settore, pur non ritenendo opportuno accogliere integralmente tutte le conclusioni della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale ha definitivamente pronunciato nel modo seguente: dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, mentre accoglie in parte i motivi aggiunti e annulla il provvedimento impugnato nei sensi, nei limiti e per gli effetti precisati nella motivazione della sentenza. La Provincia di Brescia è pertanto tenuta ad adeguarsi a questa pronuncia giurisdizionale, riesaminando la richiesta di variante secondo le indicazioni che emergono dalle valutazioni del TAR, sebbene il giudice abbia lasciato comunque margini di apprezzamento all'amministrazione visto il carattere parziale dell'accoglimento. Inoltre, il collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, secondo la regola generale che vede ciascuna parte sopportare i propri oneri processuali quando non ricorra il presupposto della soccombenza totale.
Massima
Nelle controversie relative alla qualificazione e al rigetto di istanze di variante non sostanziale ad un'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'amministrazione competente deve rispettare i principi procedurali e sostanziali di cui al decreto legislativo numero 152 del 2006, essendo suscettibili di annullamento i provvedimenti viziati da difetti di motivazione, di istruttoria o di errata applicazione della normativa ambientale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, nella seduta del 8 marzo 2023, ha pronunciato sentenza nel ricorso numero 921 del 2021 proposto da Systema Ambiente S.p.A., rappresentata dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, Andrea Manerba e Alberto Cappellini, contro la Provincia di Brescia, rappresentata dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi. Nel dispositivo, il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda l'impugnazione del provvedimento della Provincia di Brescia, protocollo numero 163371/2021 del 27 settembre 2021, con cui era stato rigettato il progetto di variante non sostanziale presentato il 10 agosto 2021. Accoglie invece in parte i motivi aggiunti presentati il 23 giugno 2022 e annulla il provvedimento del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia numero 1045/2022 del 14 aprile 2022, nonché la relativa relazione tecnico-istruttoria, nei sensi, nei limiti e per gli effetti precisati nella motivazione. Il Tribunale compensa le spese di lite, considerando che nessuna parte ha ottenuto la vittoria totale. La sentenza è ordine all'autorità amministrativa di dare immediata esecuzione a tale pronuncia, in conformità alle modalità fissate dal giudice amministrativo nel corso della procedura giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'atto della Provincia di Brescia, prot. n. 163371/2021 del 27 settembre 2021, con cui è stato rigettato il progetto di variante non sostanziale presentato dalla ricorrente il 10 agosto 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 giugno 2022: del provvedimento del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia, n. 1045/2022 del 14 aprile 2022, e della “Relazione tecnico-istruttoria” ad esso allegata, con i quali è stata definitivamente rigettata l’istanza della ricorrente di variante “non sostanziale” all’AIA. sul ricorso numero di registro generale 921 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Systema Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, Andrea Manerba e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manerba in Brescia, via Solferino 53; Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI 29; Comune di Montichiari, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti: a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse; b) accoglie in parte i motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi, nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione; c) compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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