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Sentenza n. 202300211/2023

Sentenza n. 202300211/2023

AMBIENTE - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE BIOGAS - TITOLO ABILITATIVO - RILEVATA INOSSERVANZA - ORDINE DI CONFORMAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300211/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente ha impugnato un provvedimento di conformazione al titolo abilitativo emesso dalla Provincia di Mantova in data 3 agosto 2020. Tale provvedimento era stato emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Decreto Legislativo numero 28 del 3 marzo 2011, norma che disciplina la conformazione di titoli abilitativi già rilasciati in relazione a modifiche normative in materia di fonti rinnovabili e efficienza energetica. Il ricorso della società era stato fondato anche su una comunicazione protocollata dalla Provincia il 18 dicembre 2019, con cui l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA) aveva trasmesso gli esiti di accertamenti ambientali condotti presso i terreni della ricorrente in data 21 maggio 2019. La controversia riguardava complessivamente la legittimità e la conformità procedurale del provvedimento amministrativo di conformazione, nonché la corretta acquisizione nel procedimento degli accertamenti ambientali effettuati da ARPA.

Il quadro normativo

La materia è governata dal Decreto Legislativo numero 28 del 2011, che ha attuato la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili e ha stabilito il regime delle conformazioni dei titoli abilitativi quando intervengono modifiche normative o circostanze che alterano la conformità dei titoli stessi alle disposizioni vigenti. L'articolo 44, comma 3, dello stesso decreto prescrive specificatamente le modalità e i termini entro cui la pubblica amministrazione deve procedere alla conformazione di titoli abilitativi già rilasciati in precedenza. La questione amministrativa si inserisce nel contesto più ampio della tutela dell'ambiente e della corretta strutturazione del procedimento amministrativo conforme ai principi della legge numero 241 del 1990, che disciplina il procedimento amministrativo generale e richiede trasparenza, partecipazione, motivazione adeguata e rispetto dei diritti procedurali dei soggetti coinvolti.

La questione giuridica

Il ricorso della società ricorrente contestava la legittimità e la conformità procedurale del provvedimento di conformazione adottato dalla Provincia sulla base degli accertamenti ambientali comunicati da ARPA. La società avanzava presumibilmente contestazioni circa l'attendibilità o l'esattezza dei dati acquisiti, oppure circa la loro corretta inserzione nel procedimento amministrativo, oppure ancora sulla qualità della motivazione che il provvedimento avrebbe dovuto contenere in relazione a tali accertamenti. Il profilo giuridicamente rilevante consisteva quindi nel verificare se il provvedimento fosse stato adottato nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge, sulla base di accertamenti effettivamente attendibili e pertinenti al procedimento, e se la motivazione allegata dalla Provincia fosse stata sufficiente e logicamente coerente con i fatti acquisiti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sottoposto a vaglio critico la legittimità del procedimento amministrativo e ha verificato la pertinenza e la correttezza degli accertamenti ambientali acquisiti nel fascicolo. Nel corso dell'analisi del provvedimento di conformazione e della nota di comunicazione degli accertamenti da parte di ARPA, il collegio giudicante ha concluso che la Provincia di Mantova aveva operato in conformità alle prescrizioni normative e procedurali stabilite dal Decreto Legislativo numero 28 del 2011. Il TAR ha ritenuto che gli accertamenti ambientali realizzati da ARPA nel maggio 2019 e successivamente comunicati costituissero acquisizioni valide e corrette per l'esercizio del potere di conformazione, e che il provvedimento fosse stato adeguatamente motivato sulla base di tali accertamenti. Il collegio ha inoltre rigettato le contestazioni sollevate dalla ricorrente relative a presunte violazioni di norme procedurali, a carenze nell'istruttoria o a vizi nella motivazione, accogliendo così pienamente la difesa della Provincia e di ARPA.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente, confermando la piena legittimità del provvedimento di conformazione del 3 agosto 2020 emesso dalla Provincia di Mantova. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in complessivi tremila cinquecento euro per ciascuno dei convenuti costituitisi in giudizio (Provincia di Mantova e ARPA Lombardia), oltre agli accessori di legge secondo le tariffe vigenti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva, consentendo alla Provincia di dare corso al provvedimento di conformazione e determinando la conclusione della controversia amministrativa, salvo ulteriori rimedi straordinari.

Massima

Il provvedimento amministrativo di conformazione al titolo abilitativo, quando emesso in base al Decreto Legislativo numero 28 del 2011 su fondamento di accertamenti ambientali documentati e regolarmente acquisiti nel procedimento secondo le norme procedurali vigenti, è legittimo e non può essere annullato per contestazioni relative alla mera valutazione dei fatti accertati quando tale valutazione sia stata compiuta da ente competente in conformità alle procedure stabilite.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento di conformazione al titolo abilitativo -OMISSIS- del 3 agosto 2020 della Provincia di Mantova avente a oggetto «-OMISSIS-come vulturato e modificato dagli Atti Dir.-OMISSIS-. Provv. di conformazione al titolo abilitativo – art. 44, comma 3, del D.Lvo n. 28 del 03/03/2011» notificato in data 3 agosto 2020, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a esso comunque presupposto, preordinato, collegato e/o connesso, inclusa la nota assunta al prot. provinciale n. 73463 del 18 dicembre 2019 con cui ARPA Lombardia ha comunicato gli esiti degli accertamenti effettuati in data 21 maggio 2019 presso i terreni della -OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2020, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Francesco Viganò, Andrea Farì, Omar Hagi Kassim ed Ernesto Rossi Scarpa Gregorj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – ARPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-S.s., non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio Provincia di Mantova e di ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società -OMISSIS-S.r.l. a rifondere alla Provincia di Mantova e a ARPA Lombardia le spese di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in complessivi €uro 3.500,00, oltre ad accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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