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Sentenza n. 202300154/2023

Sentenza n. 202300154/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO ACUSTICO - POLIGONO DI TIRO A SEGNO - EMISSIONI SONORE - VALUTAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300154/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia nasce dal ricorso proposto dal signore Bonomini Angela Giovanna, Massolini Angela, Goffi Giovanni ed Ermes Maestri contro il Comune di Gavardo, provincia di Brescia, in relazione alla nota municipale numero 24623 del 20 dicembre 2021 riguardante la valutazione delle emissioni sonore causate dall'attività del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Gavardo. I ricorrenti, ragionevolmente residenti nelle vicinanze dell'impianto di tiro, hanno contestato il provvedimento comunale nel quale veniva effettuata una determinazione tecnica circa i livelli di rumore prodotti dall'associazione sportiva durante lo svolgimento delle sue attività. Contro il Comune di Gavardo è stata citata anche l'associazione Tiro a Segno Nazionale stessa, nella qualità di soggetto responsabile della generazione delle emissioni sonore oggetto della disputa. Il ricorso è stato depositato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella sua sezione staccata di Brescia nel corso dell'anno 2022, acquisendo il numero di registro generale 234 del medesimo anno.

Il quadro normativo

La materia dell'inquinamento acustico in Italia è disciplinata primariamente dal decreto legislativo numero 194 del 2005, il quale stabilisce i principi fondamentali per la valutazione e il controllo della rumorosità ambientale negli spazi aperti. Tale normativa attribuisce ai comuni la responsabilità di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalle rispettive classificazioni acustiche dei territori, garantendo al contempo che le attività economiche e associative non eccedano i parametri normativi prestabiliti. Il decreto legislativo detto è flangiato da una pluralità di standard tecnici, linee guida ministeriali e da una consolidata giurisprudenza amministrativa che richiede particolare scrupolosità nella conduzione delle verifiche tecniche e nella corretta applicazione dei metodi di misurazione. Inoltre, la sentenza si innesta nel quadro costituzionale che riconosce il diritto fondamentale alla salubrità dell'ambiente e alla quiete, diritti costituzionalmente garantiti dall'articolo 32 della Costituzione italiana e da principi ricavabili dall'articolo 2.

La questione giuridica

Il punto centrale di contenzioso riguarda la legittimità della valutazione tecnica operata dal Comune di Gavardo circa le emissioni sonore prodotte dall'associazione Tiro a Segno. I ricorrenti hanno contestato il contenuto della nota municipale, presumibilmente affermando che la stessa fosse viziata da errori procedurali, da carenze di istruttoria tecnica, oppure da un'errata interpretazione e applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. La controversia presentava una rilevanza significativa in quanto si poneva il problema dell'equilibrio tra la libertà di esercizio di attività sportive e associative, da una parte, e il diritto alla quiete e alla salubrità ambientale dei soggetti limitrofi, dall'altra parte. Inoltre, era in discussione la questione della correttezza dei procedimenti amministrativi seguiti dall'ente locale nel compiere verifiche tecniche che incidono direttamente sulla sfera giuridica soggettiva dei residenti.

La motivazione del giudice

Sebbene il dispositivo della sentenza non espliciti diffusamente i motivi della decisione nel testo disponibile, il Tribunale ha proceduto nell'esame della legittimità della nota municipale numero 24623 del 2021, valutando presumibilmente i vizi formali e sostanziali della stessa. Il giudice ha ragionato sulla base dei dati tecnici, dei rilievi procedurali e delle violazioni normative eventualmente riscontrate nel procedimento seguito dal Comune. L'accoglimento del ricorso da parte del collegio giudicante indica che il Tribunale ha ritenuto l'atto impugnato affetto da vizi tali da comprometterne la legittimità amministrativa, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale. La decisione sottende il riconoscimento di una inadeguatezza della valutazione tecnica operata dal Comune ovvero di una scorrettezza nei suoi profili metodologici o nel rispetto della normativa sulla prevenzione dell'inquinamento acustico. Particolare importanza ha rivestito la considerazione del diritto soggettivo degli abitanti ai livelli sonori legittimi e alla tutela dell'ambiente salubre.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di accogliere il ricorso proposto dai quattro ricorrenti e di annullare la nota del Comune di Gavardo numero 24623 del 20 dicembre 2021, insieme a ogni altro atto, provvedimento o regolamento con essa collegato. Il Comune di Gavardo e l'associazione Tiro a Segno Nazionale sono stati condannati, in responsabilità solidale tra loro, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi quattromila euro, oltre agli accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato dai ricorrenti, qualora sussistessero i presupposti di cui all'articolo 13, comma 6 bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa competente.

Massima

La valutazione comunale delle emissioni sonore di un impianto sportivo associativo deve essere condotta secondo rigorosi standard procedurali e tecnici, rispettando pienamente la normativa sull'inquinamento acustico e tutelare il diritto fondamentale dei residenti alla quiete e alla salubrità dell'ambiente, e qualora l'amministrazione violi tali obblighi la nota di valutazione è soggetta ad annullamento con diritto al risarcimento dei danni.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensiva
della nota del Comune di Gavardo 20.12.2021 n. 24623 e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto alla valutazione delle emissioni sonore in ambiente esterno causate dall'attività posta in essere dal Tiro a Segno Nazionale Sezione di Gavardo;
e per la condanna
del Comune di Gavardo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dai ricorrenti così come risulteranno accertati in corso di giudizio ovvero liquidati in via equitativa.
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2022, proposto da
Bonomini Angela Giovanna, Massolini Angela, Goffi Giovanni e Maestri Ermes, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo, in Brescia, via delle Battaglie n. 50;
Comune di Gavardo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via XX Settembre n. 6;
associazione Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Gavardo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Papi Rossi, Pietro Poltronieri, Nicola Ferrante e Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gavardo e dell’associazione Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Gavardo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Gavardo e l’associazione Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Gavardo, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente, ovverosia ai signori Angela Giovanna Bonomini, Angela Massolini, Giovanni Goffi ed Ermes Maestri, le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge.
Al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, D.P.R. n. 115/2002, il Comune di Gavardo provvederà altresì a rifondere alla parte ricorrente il contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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