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Sentenza n. 202300144/2023

Sentenza n. 202300144/2023

AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - DINIEGO – ILLEGITTIMITA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300144/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La signora Helga Burgmann ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il diniego di autorizzazione paesaggistica emanato dal Comune di Toscolano Maderno con provvedimento n. Reg. 53/2020 del 25 giugno 2020. Il diniego era fondato sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia con nota Prot. 3189 del 27 febbraio 2020, che aveva ritenuto incompatibile paesaggisticamente il progetto di realizzazione di una nuova costruzione di casa unifamiliare distribuita su un unico piano fuori terra, caratterizzata da una superficie complessiva contenuta. La ricorrente contestava la legittimità sia del parere della Soprintendenza che del conseguente provvedimento amministrativo di diniego dell'autorizzazione, sostenendo l'illegittimità dell'istruttoria e della valutazione paesaggistica effettuata. Il caso si colloca nel contesto della disciplina della tutela paesaggistica nel territorio del comune lacustre, area caratterizzata da vincoli specifici derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto legislativo n. 42 del 2004, che subordina i lavori di trasformazione territoriale in aree sottoposte a vincolo paesaggistico al rilascio di specifica autorizzazione paesaggistica. L'articolo 146 del suddetto Codice prevede che le opere di nuova costruzione in zone vincolate richiedono l'autorizzazione dell'amministrazione competente, acquisendo il parere della Soprintendenza territorialmente competente, la quale deve valutare la compatibilità dell'intervento con i vincoli paesaggistici sottesi. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi di proporzionalità, congruità motivazionale e ragionevolezza nella valutazione tecnica, garantendo che il diniego sia fondato su valutazioni concrete e sufficientemente esplicitate circa le ragioni della presunta incompatibilità paesaggistica.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se la Soprintendenza avesse correttamente valutato la compatibilità paesaggistica della proposta costruzione e se il Comune avesse legittimamente fondato il diniego su tale valutazione. La ricorrente lamentava che il parere negativo della Soprintendenza non avesse adeguatamente considerato il carattere modesto dell'intervento e la sua inserzione nel tessuto urbano esistente, nonché l'assenza di dettagliate motivazioni sulla contrarietà ai valori paesaggistici tutelati. La questione implicava la verifica della correttezza formale e sostanziale dell'istruttoria paesaggistica, ovvero se gli uffici pubblici avessero effettivamente valutato la proposta con la dovuta attenzione ai caratteri specifici dell'intervento e del contesto locale, oppure se avessero adottato valutazioni generiche o sproporzionate.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nell'esaminare gli atti impugnati, ha ritenuto che la Soprintendenza e il Comune non avessero fornito una motivazione giuridicamente sufficiente a giustificare il diniego dell'autorizzazione paesaggistica. Il collegio ha evidenziato che, pur riconoscendo l'ampia discrezionalità amministrativa in materia di valutazioni paesaggistiche, tale discrezionalità non può degenerare in arbitrio e deve essere supportata da una adeguata analisi delle specificità del caso concreto. Il giudice ha presumibilmente ritenuto che il diniego fosse stato adottato senza una ponderazione sufficientemente esplicita dei fattori rilevanti, quali le dimensioni contenute della costruzione, l'unicità del piano fuori terra, l'integrazione nel contesto circostante e la necessità di bilanciare l'interesse alla tutela paesaggistica con gli interessi proprietari e abilitativi del ricorrente. La decisione di accoglimento del ricorso rivela che il TAR ha concluso per l'illegittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati, ritenuti adottati in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica n. Reg. 53/2020 del 25 giugno 2020 che il parere negativo della Soprintendenza espresso con nota Prot. 3189 del 27 febbraio 2020, oltre a ogni atto presupposto, preordinato e connesso. Ha condannato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 3.500 euro oltre accessori di legge, con compensazione delle spese nei confronti del Comune di Toscolano Maderno. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune dovrà riconsiderare la richiesta di autorizzazione paesaggistica, presumibilmente rilasciandola sulla base di una corretta valutazione tecnica.

Massima

L'amministrazione non può negare un'autorizzazione paesaggistica per una costruzione di modeste dimensioni senza fornire una motivazione congrua e specifica che consideri adeguatamente le caratteristiche concrete dell'intervento e il principio di proporzionalità tra tutela paesaggistica e diritti del proprietario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento n. Reg. 53/2020 in data 25.06.2020, recante diniego di autorizzazione paesaggistica per la “nuova costruzione di casa unifamiliare distribuita su un unico piano fuori terra, di superficie complessiva contenuta”;
- della nota n. Prot. 3189 in data 27.02.2020, con la quale la ‘SOPRINTENDENZA’ ha espresso parere negativo di compatibilità paesaggistica delle richiamate opere;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2020, proposto da
Burgmann Helga, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Bassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via A. Diaz n. 28;
Comune di Toscolano Maderno, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a rifondere alla signora Helga Burgmann le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.500,00, oltre ad accessori di legge; compensa le spese con il Comune.
Al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis.1, D.P.R. n. 115/2002, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo provvederà a rimborsare alla signora Helga Burgmann il contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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