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Sentenza n. 202300141/2023

Sentenza n. 202300141/2023

AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – VERIFICA, AGGIORNAMENTO E MODIFICA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300141/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Ambivere ha ricorso contro una serie di provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia di Bergamo e dalla Regione Lombardia concernenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla società Somet S.p.A. per uno stabilimento ubicato nel territorio comunale, operante nel settore dell'industria dei metalli non ferrosi. Gli atti impugnati sono principalmente tre: una determina dirigenziale provinciale del giugno 2020 che ha effettuato una verifica dell'AIA secondo le modalità semplificate introdotte dalla Regione Lombardia, una deliberazione della Giunta regionale che ha approvato appunto tali modalità semplificate, e successivamente una determina dell'ottobre 2020 e infine una determina del febbraio 2021 relativa alla conclusione della conferenza di servizi decisoria e al rinnovo dell'AIA. Il Comune ha depositato il ricorso principale seguito da due ricorsi per motivi aggiunti in date successive, a man mano che si susseguivano gli atti amministrativi di cui lamentava l'illegittimità.

Il quadro normativo

L'AIA rappresenta lo strumento di autorizzazione amministrativa previsto dal Decreto legislativo n. 59 del 2005 per gli impianti industriali che producono rilevanti impatti ambientali, disciplinato successivamente dal Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) e comunemente chiamato autorizzazione IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). La Regione Lombardia ha introdotto con la Legge di semplificazione 2020 (L.R. n. 11/2020) una procedura semplificata per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques) nel settore dei metalli non ferrosi e degli allevamenti, prevedendo specifiche modalità operative mediante deliberazione della Giunta regionale. Il procedimento amministrativo è stato condotto attraverso una conferenza di servizi decisoria ai sensi della Legge n. 241/1990, strumento che consente il coordinamento tra le amministrazioni pubbliche coinvolte.

La questione giuridica

La controversia riguardava principalmente la legittimità della procedura semplificata introdotta dalla Regione per il riesame dell'AIA e la correttezza dei singoli atti amministrativi adottati nel corso di tale procedimento, con particolare riguardo alla verifica effettuata e al successivo rinnovo dell'autorizzazione. Il Comune di Ambivera contestava presumibilmente sia l'adeguatezza procedimentale dei provvedimenti che l'assenza o l'insufficienza della motivazione rispetto agli obblighi di trasparenza amministrativa, sollevando questioni circa la legittimità della semplificazione normativa e la corretta applicazione della medesima ai danni dei propri interessi di amministrazione locale, nonché della comunità amministrata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha operato una distinzione fra i vari atti impugnati, ritenendo che il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti fossero divenuti improcedibili a causa della sopravvenuta carenza di interesse, circostanza che ricorre quando il provvedimento amministrativo della cui annullabilità si contende sia stato successivamente sostituito da un altro provvedimento che regola definitivamente la situazione della parte ricorrente. L'emanazione della determina dirigenziale n. 218 del febbraio 2021, con la quale è stata conclusa la conferenza di servizi e rinnovata l'AIA, ha infatti modificato il contesto normativo di riferimento, rendendo superata la contestazione relativa ai provvedimenti intermedi. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, diretto specificamente contro questo atto finale, il TAR lo ha respinto nel merito, valutando che le argomentazioni addotte dal Comune non erano idonee a dimostrare l'illegittimità della determina conclusiva.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, respingendo invece il secondo ricorso per motivi aggiunti che contestava il rinnovo definitivo dell'AIA. Il Comune di Ambivere è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, fissate in quattromila euro ciascuna per la Provincia di Bergamo e per la Somet S.p.A. e duemila euro per la Regione Lombardia, oltre agli accessori di legge, a copertura dei costi sostenuti dalle amministrazioni e dalla società nella difesa dei propri interessi nel procedimento.

Massima

L'amministrazione locale non può contestare in sede giurisdizionale la legittimità di provvedimenti autorizzativi relativi ad attività insediate nel proprio territorio qualora il ricorso si riveli tardivo rispetto all'acquisizione di una situazione amministrativa consolidata tramite successivi atti definitivi che regolano la materia, ovvero quando manchi l'interesse attuale al loro annullamento per essere la situazione giuridica già sopravvenuta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
Per quanto riguarda il ricorso principale:
per l’annullamento
- della determina dirigenziale n. 934 del 10.06.2020 recante Verifica di cui all’articolo 20, comma 3, L.R. Lombardia n. 11/2020, effettuata seguendo le modalità approvate con D.G.R. n. 3206/2020, nelle more del complessivo aggiornamento dell’autorizzazione e modifica della determina dirigenziale n. 957 del 18.05.2016 e n. s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Somet S.p.A. per lo stabilimento di Ambivere;
- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 3 giugno 2020 - n. XI/3206 recante Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell’industria dei metalli non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 20 L.R. Lombardia 21 maggio 2020 - n. 11 «Legge di semplificazione 2020;
- di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche non noto;
Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato dal Comune di Ambivere in data 21 dicembre 2020:
per l’annullamento
oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale,
- della determina dirigenziale n. 1845 dell’ 1.10.2020: modifica non sostanziale del Decreto AIA n 7624 del 3.07.2006: Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 rilasciata a Somet S.p.A. con sede legale in Via Schievano, 7 - Milano per l’impianto in Via Kennedy, 18 - Ambivere (BG), modificato dalla Provincia di Bergamo con determine dirigenziali n. 2378 del 13.08.2008, n. 4149 del 31.12.2009, n. 279 del 502.2013, n. 559 del 29.03.2018 e n. 934 del 10.06.2020;
- di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche non noto;
Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato dal Comune di Ambivere in data 19 aprile 2021:
per l’annullamento
oltre che degli atti impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti,
- della determina dirigenziale n. 218 dell’ 1.02.2021 di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex articolo 14, comma 2, L. n. 241/1990 in forma simultanea in modalità sincrona e conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) di Somet S.p.A. per lo stabilimento in Comune di Ambivere (BG);
- dei verbali di conferenza di servizi del 22 dicembre 2020 e del 21 gennaio 2021;
- della nota della Provincia di Bergamo del 19.03.2021 prot. n. 17296;
- di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche non noto.
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Ambivere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Diana Della Vedova, in Brescia, via Cavallotti n. 7;
Somet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e di Somet S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sul primo ricorso per motivi aggiunti e sul secondo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:
i) dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;
ii) respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti;
iii) condanna il Comune di Ambivere a rifondere le spese di giudizio alle controparti, che liquida, quanto alla Provincia di Bergamo e alla società Somet S.p.A. in complessivi €uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge, per ciascuna parte, quanto alla Regione Lombardia in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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