AMBIENTE - PIANO CAVE - APPROVAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300012/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato promosso da un raggruppamento di associazioni ambientaliste di rilievo nazionale e locale (FAI, Italia Nostra, Legambiente e WWF) contro una serie di provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Cremona relativi all'approvazione del nuovo piano cave per il territorio provinciale. Le organizzazioni ricorrenti hanno impugnato sia l'adozione del piano da parte del Consiglio provinciale nel febbraio 2014, sia la successiva approvazione regionale avvenuta nell'ottobre 2016, nonché i relativi decreti di valutazione ambientale strategica (VAS) e i provvedimenti connessi in materia di individuazione delle aree idonee per impianti di recupero e smaltimento di rifiuti. Il ricorso era stato depositato nel 2017 e la causa ha avuto un iter procedurale pluriennale, con l'udienza pubblica fissata per il novembre 2022. Intervenivano ad opponendum i Comuni territorialmente interessati (Casaletto di Sopra, Soncino, Romanengo e Ticengo) e la ditta Fornaci Laterizi Danesi spa, evidentemente destinataria di benefici dal nuovo regime pianificatorio.
Il quadro normativo
La controversia rientrava nel complesso ambito della pianificazione territoriale e della valutazione ambientale in materia di risorse minerali e attività estrattive. Erano rilevanti le disposizioni del Decreto Legislativo 42/2004 in materia di beni culturali e paesaggistici, le norme sulla valutazione ambientale strategica di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e successive modificazioni, nonché la normativa regionale lombarda in materia di pianificazione mineraria. Risultavano inoltre applicabili i principi generali sulla partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative di interessi diffusi ai procedimenti amministrativi di pianificazione territoriale, secondo quanto codificato dalla giurisprudenza amministrativa. La sentenza non riporta le considerazioni specifiche su norme del piano, ma il ricorso verteva sulla conformità dei provvedimenti ai vincoli paesaggistici, ai geositi di interesse geologico-naturalistico e alle procedure di valutazione ambientale.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità dei provvedimenti di pianificazione estrattiva e dei relativi contenuti in materia di aree idonee, con specifico riferimento al mancato inserimento di criteri escludenti per i geositi di livello 1 e 2, nonché alla correttezza del procedimento amministrativo di approvazione e alle procedure di valutazione ambientale strategica. Le associazioni ricorrenti contestavano che il nuovo piano non garantisse una adeguata tutela degli elementi di valore naturalistico e paesaggistico del territorio provinciale cremasco, soprattutto rispetto alle emergenze geologiche rappresentate dai geositi. La questione richiamava il dibattito generale sulla corretta ponderazione tra l'interesse economico alle attività estrattive e l'interesse collettivo alla tutela ambientale e paesaggistica, un tema ricorrente nel contenzioso amministrativo in materia di pianificazione territoriale.
La motivazione del giudice
La sentenza, pur nella sua brevità, evidenzia che nel corso del giudizio è sopraggiunta una circostanza in grado di far venir meno la situazione di interesse qualificato che aveva legittimato il ricorso in primo luogo. Questa sopravvenuta carenza di interesse ha condotto il collegio a dichiarare il ricorso improcedibile, secondo le note regole che vogliono il giudizio amministrativo alimentato da un interesse attuale e concreto della parte ricorrente. È probabile che nel corso dei lavori preparatori alla sentenza siano intervenuti sviluppi normativi o fattici che hanno eliminato la ragione stessa della controversia, ovvero che i provvedimenti impugnati siano stati modificati o abrogati, rendendo così privo di utilità pratica il proseguimento del giudizio. La decisione di compensare le spese di giudizio, anziché metterle a carico della parte soccombente, conferma che l'estinzione della controversia non derivava da colpa o comportamento processuale irregolare dell'una o dell'altra parte, bensì da una modifica obiettiva della situazione di fatto o di diritto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso, estinguendo completamente la causa per sopravvenuta carenza di interesse, e ha stabilito una compensazione bilaterale delle spese di giudizio. Questo significa che nessuna delle parti è stata condannata al pagamento delle spese, in considerazione della natura dell'estinzione procedurale e dell'assenza di responsabilità. La sentenza rende esecutiva la propria ordinanza presso l'autorità amministrativa competente, ma in questo caso l'effetto pratico è meramente dichiarativo della perdita di utilità della causa. Le associazioni ricorrenti non hanno quindi ottenuto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, ma neanche hanno subito una soccombenza sostanziale.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo in materia di pianificazione territoriale viene a mancare la situazione di interesse attuale e concreto della parte ricorrente per effetto di interventi normativi o fattici sopravvenuti che eliminano la controversia, il giudice deve dichiararsi incompetente per sopraggiunta carenza di interesse e compensare le spese di giudizio tra le parti. Testo integrale completo della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda. Colleggio giudicante: Bernardo Massari (Presidente), Mauro Pedron (Consigliere Estensore), Massimo Zampicinini (Referendario). Ricorso numero di registro generale 695 del 2017. Ricorrenti: FAI Fondo Ambiente Italiano, Italia Nostra Onlus, Legambiente Onlus, WWF Cremona Onlus, Circolo Legambiente Altocremasco, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Brambilla. Convenuti: Regione Lombardia rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, Province di Cremona rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Guffanti, Fornaci Laterizi Danesi spa rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo. Intervenienti ad opponendum: Comuni di Casaletto di Sopra, Soncino, Romanengo e Ticengo rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Fontana e Michele Rizzo. Provvedimenti impugnati: deliberazione del Consiglio regionale n. 10/1278 del 25 ottobre 2016 di approvazione del nuovo piano cave della Provincia di Cremona; deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 10 febbraio 2014 di adozione del nuovo piano cave della Provincia di Cremona; deliberazione della Giunta regionale n. 4796 dell'8 febbraio 2016 di decisione della sottoposizione al Consiglio regionale della proposta del nuovo piano cave della Provincia di Cremona; decreti dirigenziali n. 9787 del 17 novembre 2015 e n. 7135 del 20 luglio 2016 relativi alla valutazione ambientale strategica del nuovo piano cave; deliberazione della Giunta regionale n. 10/6306 del 6 marzo 2017 di approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Cremona, nella parte in cui non prevede il criterio escludente per i geositi di livello 1 e 2; tutti i provvedimenti connessi al nuovo piano cave. Dispositivo: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese di giudizio; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati sopra nominati. Esito: improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio regionale n. 10/1278 di data 25 ottobre 2016, con la quale è stato approvato il nuovo piano cave della Provincia di Cremona; - della deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 di data 10 febbraio 2014, con la quale è stato adottato il nuovo piano cave della Provincia di Cremona; - della deliberazione della Giunta regionale n. 4796 di data 8 febbraio 2016, con la quale è stata decisa la sottoposizione al Consiglio regionale della proposta del nuovo piano cave della Provincia di Cremona; - dei decreti dirigenziali n. 9787 del 17 novembre 2015 e n. 7135 del 20 luglio 2016 relativi alla VAS del nuovo piano cave; - di tutti i provvedimenti connessi al nuovo piano cave; - della deliberazione della Giunta regionale n. 10/6306 di data 6 marzo 2017, con la quale sono stati approvati i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Cremona, nella parte in cui non prevede il criterio escludente anche per i geositi di livello 1 e 2; sul ricorso numero di registro generale 695 del 2017, proposto da FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO, ITALIA NOSTRA ONLUS, LEGAMBIENTE ONLUS, WWF CREMONA ONLUS, CIRCOLO LEGAMBIENTE ALTOCREMASCO, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Luisella Savoldi in Brescia, via Solferino 67; PROVINCIA DI CREMONA, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Guffanti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Giorgio Maione in Brescia, corso Martiri della Libertà 56; FORNACI LATERIZI DANESI SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre 8; ad opponendum COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA, COMUNE DI SONCINO, COMUNE DI ROMANENGO, COMUNE DI TICENGO rappresentati e difesi dagli avv. Marco Fontana e Michele Rizzo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Marco Vezzola in Brescia, via Vittorio Emanuele II; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione, della Provincia di Cremona e di Fornaci Laterizi Danesi spa; Visti gli atti di intervento ad opponendum dei Comuni di Casaletto di Sopra, Soncino, Romanengo e Ticengo; Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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