AMBIENTE – IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI – TRATTAMENTO OLI MINERALI USATI – INADEMPIMENTO OBBLIGHI VIGILANZA E SOSTITUTIVI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300870/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La R.O.B.I. s.r.l. unipersonale, società che gestisce un impianto di trattamento rifiuti a Treviolo in provincia di Bergamo, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando una nota protocollare del Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente datata 26 febbraio 2019. Tale provvedimento riguardava prescrizioni di monitoraggio delle attività svolte presso l'impianto della ricorrente, nel settore specifico della gestione degli oli minerali usati. La ricorrente riteneva che il provvedimento fosse illegittimo per violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti e dei principi generali del diritto amministrativo, opponendosi alle modalità e alle prescrizioni imposte dal ministero. Nel corso del procedimento giudiziario, instauratosi nel 2021 dinanzi al TAR, emerse tuttavia una situazione fattuale sopravvenuta che modificò radicalmente la posizione processuale della ricorrente.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito del diritto amministrativo ambientale e della disciplina sulla gestione dei rifiuti, in particolare relativamente agli oli minerali usati, materia sottoposta a rigida vigilanza ministeriale e consortile. L'ordinamento italiano prevede che la Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente eserciti poteri di controllo, vigilanza e imposizione di prescrizioni tecniche sugli impianti di trattamento e gestione dei rifiuti, al fine di assicurare il rispetto delle normative ambientali e la tutela della salute umana. Nel contesto del ricorso era quindi rilevante la legittimità dei provvedimenti ministeriali di monitoraggio e l'osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza che governano l'azione della pubblica amministrazione nel settore ambientale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se la nota ministeriale contenente le prescrizioni di monitoraggio fosse adottata secondo le corrette procedure e nel rispetto dei criteri tecnici e giuridici applicabili. La ricorrente contestava sostanzialmente l'imposizione di determinati adempimenti, ritenendoli eccessivi, non proporzionati alle effettive esigenze di controllo ambientale, o comunque illegittimi sotto il profilo formale e sostanziale. Tuttavia, durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, la situazione fattuale si modificò in modo tale che la pronuncia del giudice non avrebbe più potuto produrre effetti pratici utili per la ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nella persona del referendario estensore Alessandro Fede, ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse sopravvenuta una carenza di interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato. Questo accade tipicamente quando l'impianto ha cessato le proprie attività, o quando il provvedimento è stato revocato, modificato o è divenuto inapplicabile per cause sopravvenute, oppure quando gli effetti dannosi prodotti dal provvedimento medesimo si sono consolidati in modo irreversibile. In tali ipotesi, l'annullamento in giudizio non porterebbe più alcun beneficio pratico alla parte ricorrente, rendendo il ricorso privo di utilità concreta. La carenza sopravvenuta di interesse costituisce motivo di improcedibilità del ricorso, distinto dall'accoglimento nel merito, poiché eliminato il presupposto della utilità della decisione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettando quindi ogni pretesa della ricorrente senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La sentenza ha inoltre condannato la R.O.B.I. s.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquide e esigibili, in favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese del 15% e in favore del Consorzio nazionale per la gestione degli oli minerali usati per euro 4.000,00 con medesimo rimborso forfettario, importi dovuti al netto di CPA e IVA se dovuta. La sentenza è stata dichiarata esecutiva.
Massima
Ricorre causa di improcedibilità del ricorso amministrativo quando sopravvenga durante il procedimento una carenza di interesse della parte ricorrente, in quanto l'annullamento del provvedimento non comporterebbe alcun beneficio pratico ovvero gli effetti medesimi risultino ormai irreversibili, rendendosi così inutile la pronuncia giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento della nota prot. 3611 del 26 febbraio 2019 del direttore generale della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto “Monitoraggio della attività da svolgere presso l'impianto della ditta ROBI S.r.l. di Treviolo (BG)”, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto e/o connesso e/o collegato. sul ricorso numero di registro generale 443 del 2021, proposto da R.O.B.I. s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica, e prima ancora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Zotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica e del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna la ricorrente a rifondere al Ministero resistente e al Consorzio controinteressato le spese di lite, che liquida per il primo in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, e per il secondo in euro 4.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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