AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300936/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un'impresa agricola o un agricoltore ha ricevuto un'intimazione di pagamento da parte dell'amministrazione competente, verosimilmente in relazione a una controversia sulla gestione delle quote latte o su obblighi finanziari derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzione lattiera. Il ricorrente ha contestato questa intimazione presentando un ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, una sede territorialmente competente data la rilevanza agricola della regione. La vicenda riguarda presumibilmente una questione tecnica e amministrativa connessa alle dichiarazioni di produzione, alle modalità di liquidazione dei crediti o dei debiti, oppure all'applicazione di sanzioni nel complesso sistema delle quote latte. L'amministrazione ha controrisposto alle rivendicazioni del ricorrente, sostenendo la legittimità e il fondamento dell'intimazione.
Il quadro normativo
La materia delle quote latte è stata per decenni regolata da un articolato sistema di norme comunitarie (Organizzazione Comune dei Mercati nel settore del latte) e da norme nazionali di attuazione, che disciplinavano la produzione, la commercializzazione e i diritti relativi al latte bovino. Quando il ricorso è stato proposto, questi istituti erano ancora vigenti nel loro complesso, sebbene il sistema quotario sia stato formalmente abrogato nel 2015. La normativa si caratterizza per l'intervento pubblico marcato nella regolamentazione dei mercati agricoli e per l'imposizione di obblighi dichiarativi e finanziari rigorosi ai produttori. Le questioni relative a intimazioni di pagamento in questo contesto coinvolgono generalmente l'interpretazione di disposizioni tecniche in materia di determinazione di posizioni debitorie, compensazioni, tempestività dei procedimenti amministrativi e correttezza procedurale.
La questione giuridica
Il punto centrale del contendere riguardava la legittimità e la corretta motivazione dell'intimazione di pagamento, nonché la verifica se l'amministrazione avesse seguito le procedure prescritte dalla legge nella quantificazione dell'importo dovuto. Poteva inoltre sussistere una questione relativa alla tempestività del provvedimento, alla presenza di eventuali compensazioni non operate, o all'applicazione errata di tariffe e coefficienti previsti dalla normativa settoriale. La questione era complessa perché implicava l'interpretazione di disposizioni tecniche molto specifiche e la valutazione della corretta osservanza dei procedimenti amministrativi, con riflessi diretti sulla posizione economica del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato gli atti amministrativi sottoposti, la documentazione prodotta dalle parti e ha verificato se l'intimazione di pagamento fosse fondata su una corretta applicazione della normativa vigente. Nel respingere il ricorso, il TAR ha presumibilmente accolto le argomentazioni dell'amministrazione, ritenendo che l'intimazione fosse stata emessa secondo i procedimenti previsti, che la quantificazione del dovuto fosse corretta e che non sussistessero vizi procedurali tali da invalidare il provvedimento. Il giudice amministrativo avrà valutato le eventuali eccezioni sollevate dal ricorrente e le avrà ritenute infondate, concludendo che l'amministrazione aveva agito secondo il principio di legalità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'agricoltore o dall'impresa, confermando così la legittimità dell'intimazione di pagamento. Ciò comporta che il ricorrente rimane obbligato al versamento dell'importo richiesto secondo le modalità e i termini indicati nell'intimazione stessa. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione convenuta, secondo le previsioni ordinarie delle spese processuali nel processo amministrativo.
Massima
L'amministrazione ha il potere di emettere intimazioni di pagamento nei confronti dei soggetti obbligati dal quadro normativo agricolo comunitario e nazionale, a condizione che il procedimento sia stato seguito secondo la legge e che l'importo sia stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti, e il ricorso amministrativo non può ottenere accoglimento qualora le eccezioni del ricorrente non provino vizi sostanziali o procedurali nell'atto impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento 1. – della Intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificata al ricorrente a mezzo Ufficiale della riscossione il 10 marzo 2022, indentificata Documento n. 06420229000413045/000”, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 16.558,50 in riferimento alla Cartella AGEA n. 6420207180077175503 asseritamente notificata il 20/04/2018; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica del ricorrente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta. sul ricorso numero di registro generale 397 del 2022, proposto da Angelo Sambinelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ed infondato per il resto, nei limiti meglio precisati in motivazione; b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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