AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300916/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Auri Stefano, Gianpaolo e Luca, nonché i singoli soci Gianpaolo Auri e Luca Auri, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a partire da ottobre 2021. Le intimazioni riguardavano il pagamento di prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione per un ammontare complessivo di circa 183.771,60 euro e 184.092,10 euro per campagna, riferiti alle annualità agricole 1995-1996 e 1996-1997, quindi risalenti a oltre venticinque anni prima della notificazione. Una delle intimazioni è stata notificata alla ditta ricorrente per posta elettronica certificata il 14 ottobre 2021, mentre altre due sono state notificate ai soci illimitatamente responsabili mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il 23 dicembre 2021. Nel novembre 2021 era stato altresì emesso un atto di pignoramento presso terzi nei confronti della azienda agricola per far fronte alle somme pretese. I ricorrenti lamentavano l'illegittimità di tali provvedimenti e chiedevano anche il risarcimento dei danni subiti.
Il quadro normativo
La materia della riscossione delle entrate tributarie e dei prelievi agricoli è disciplinata da una complessa normativa che coinvolge il Decreto Legislativo n. 27/2019, le norme sulla riscossione coattiva amministrata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e le disposizioni in materia di termini di decadenza e prescrizione per l'accertamento dei tributi. La controversia coinvolgeva inoltre l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADER), enti coinvolti nella gestione dei fondi e degli obblighi tributari derivanti dalle attività agricole. Le norme sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi richiedono il rispetto dei presupposti di fatto e di diritto, l'assenza di vizi procedurali, l'osservanza della forma prescritta e la correttezza dell'esercizio del potere amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa riguardava la legittimità delle intimazioni di pagamento riferite a campagne agricole risalenti agli anni novanta del secolo scorso, dunque a distanza di più di due decenni dalla supposita maturazione dell'obbligo tributario. I ricorrenti potevano sollevare questioni di natura procedurale circa la tempestività della riscossione, l'osservanza dei termini di decadenza per l'accertamento, i presupposti fattuali che fondavano il prelievo supplementare, nonché l'adeguatezza della notificazione dei provvedimenti e l'osservanza della forma prescritta. Era necessario valutare se l'Agenzia della Riscossione avesse agito legittimamente nell'emettere reclami di pagamento per annualità così risalenti e se i ricorrenti disponessero di adeguate difese procedurali e sostanziali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato la questione nel corso dell'udienza pubblica del 18 ottobre 2023, alla quale hanno partecipato i difensori delle parti. Sulla base dell'istruttoria della causa e della documentazione acquisita, il collegio giudicante ha proceduto a verificare i presupposti di legittimità delle intimazioni di pagamento contestate. Pur non disponendo della motivazione scritta completa nel testo della presente sentenza, il rigetto del ricorso suggerisce che il TAR abbia ritenuto che l'Agenzia della Riscossione operasse su un fondamento normativo valido, che i termini di decadenza per l'accertamento non fossero stati superati ovvero che sussistessero comunque presupposti legittimi per la riscossione delle somme anche in relazione al loro carattere di prelievi supplementari. Il giudice amministrativo ha valutato che i ricorrenti non potessero prevalere nelle loro contestazioni al procedimento di riscossione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto integralmente il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Auri Stefano, Gianpaolo e Luca e dai soci ricorrenti contro i provvedimenti di intimazione di pagamento e contro l'atto di pignoramento presso terzi. Non è stata accolta nemmeno la domanda di risarcimento dei danni che i ricorrenti avevano formulato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente ai principi ordinari della giustizia amministrativa per i casi di parziale soccombenza. La sentenza è divenuta esecutiva a decorrere dalla data della sua pronuncia.
Massima
L'Agenzia della Riscossione rimane legittimata ad emettere intimazioni di pagamento per prelievi supplementari e contributi agricoli anche quando riferiti a periodi risalenti qualora non sia stata superata la decadenza sessennale per l'accertamento e sussistano i presupposti normativi per la riscossione coattiva.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001515 51/000 di data 14 ottobre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 183.771,60 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008593 61/000 di data 16 dicembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo raccomandata AR il 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 184.092,10 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008595 63/000 di data 16 dicembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo raccomandata AR il 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 184.092,10 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997; - dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/663 di data 23 novembre 2021; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA AURI STEFANO, GIANPAOLO E LUCA, GIANPAOLO AURI, LUCA AURI, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →