AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300915/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Alari Alessandro ha proposto ricorso avanti al TAR Lombardia di Brescia contro le intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e dell'ADER (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). La controversia riguarda prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione relativi alle campagne agricole 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009 e 2006-2007, per un importo complessivo di oltre 525.812 euro. La situazione è stata ulteriormente aggravata dall'iscrizione di un preavviso di ipoteca immobiliare, notificato nell'autunno 2022, che rappresentava una minaccia concreta al patrimonio dell'azienda agricola. La ricorrente ha contestato il calcolo e la legittimità dei prelievi supplementari, sostenendo che gli uffici avessero applicato metodologie di calcolo errate o non conformi alla normativa vigente per il settore agricolo.
Il quadro normativo
La vicenda si inserisce nel complesso sistema di regolamentazione dei finanziamenti agricoli europei e delle relative procedure di controllo e recupero amministrato dall'AGEA. Le campagne agricole menzionate (2005-2009) rientrano in periodi caratterizzati da specifiche normative comunitarie in materia di pagamenti diretti agli agricoltori e di obblighi di tracciabilità. Il prelievo supplementare costituisce un meccanismo previsto dalla normativa in materia di fondi comunitari, volto a recuperare somme non correttamente gestite o indebite per il ricorrente. La procedura di riscossione è disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 15, che definisce i criteri per la notificazione delle intimazioni di pagamento e per l'iscrizione delle ipoteche. La controversia verteva sulla corretta applicazione di tali normative al caso specifico.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se l'AGEA avesse calcolato correttamente il prelievo supplementare dovuto dalla ricorrente secondo la normativa applicabile alle campagne agricole in questione. Era controversa anche la legittimità della procedura seguita nell'emissione delle intimazioni e nell'iscrizione del preavviso di ipoteca. La ricorrente prospettava possibili errori nel calcolo delle aliquote, nell'imputazione dei periodi, nella determinazione dell'importo base su cui operare il prelievo, nonché possibili vizi procedurali nella notificazione e nella comunicazione dei dati di dettaglio dei conteggi. La questione interessava la corretta determinazione di obblighi economici di notevole entità, con implicazioni patrimoniali significative per l'azienda agricola.
La motivazione del giudice
Il TAR ha esaminato il calcolo del prelievo supplementare effettuato dall'AGEA, ritenendo che in parte il medesimo fosse affetto da errori metodologici o applicativi. Pur non accogliendo integralmente le censure della ricorrente, il collegio ha riscontrato la fondatezza di almeno alcune obiezioni relative al metodo di determinazione delle somme da recuperare. Ha quindi ritenuto necessario che l'amministrazione procedesse a un ricalcolo secondo i criteri corretti, dando così ragione parziale alla ricorrente. Tuttavia, il TAR non ha annullato completamente gli atti impugnati, ma ha limitato l'annullamento all'aspetto specifico del calcolo del prelievo, ritenendo probabilmente legittimi gli altri elementi delle intimazioni di pagamento, quali gli interessi e gli oneri di riscossione sulla base di quanto ricalcolato. La compensazione delle spese di giudizio indica una situazione processuale sostanzialmente equilibrata, dove nessuna parte ha subito una soccombenza totale.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando all'AGEA di procedere alla ripetizione del calcolo del prelievo supplementare secondo i criteri che il giudice ha individuato come corretti. Ha respinto le ulteriori censure della ricorrente relative ad altri aspetti delle intimazioni di pagamento. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che non esiste condanna a pagamento di spese specifiche tra le parti. Il contributo unificato, ordinariamente a carico del ricorrente soccombente, è stato posto integralmente a carico dell'AGEA, quale riconoscimento dell'errore amministrativo commesso nel calcolo iniziale. La sentenza è stata ordina da eseguire dall'autorità amministrativa, con effetto vincolante per l'AGEA.
Massima
Nelle procedure di recupero di fondi comunitari gestiti dall'AGEA, il calcolo del prelievo supplementare deve seguire rigidamente i criteri e le metodologie previste dalla normativa di riferimento; l'errato computo, anche se parziale, determina l'annullamento della relativa determinazione e l'obbligo di ricalcolo conforme alla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003150 18/000 di data 7 ottobre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, notificata in data successiva, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 375.097,98 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009; - dell’intimazione di pagamento n. 019 2022 90059982 10/000 di data 11 ottobre 2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, notificata in data successiva, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 150.714,27 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2006-2007; - del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2022/18995 di data 18 novembre 2022, basato sulle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni di pagamento impugnate; sul ricorso numero di registro generale 79 del 2023, proposto da AZIENDA AGRICOLA ALARI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso ai fini della ripetizione del calcolo del prelievo supplementare, come precisato in motivazione, e per il resto lo respinge; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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