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Sentenza n. 202300090/2023

Sentenza n. 202300090/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300090/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia trae origine dalle intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brescia il 15 dicembre 2021 nei confronti di Luigi Guarneri, Alberto Guarneri e Marisa Bresciani, relative alla campagna agricola 2002-2003. Le intimazioni contestavano tre prelievi supplementari, per un importo complessivo di circa 3,4 milioni di euro, comprensivi di interessi e oneri di riscossione. I ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, chiedendo l'annullamento di questi provvedimenti in quanto ritenuti illegittimi. La controversia riguarda questioni tecniche relative alla corretta determinazione dei contributi agricoli derivanti dai fondi comunitari, materia in cui le Agenzie coinvolte, AGEA ed ADER, rivestono ruolo di amministrazioni centrali competenti per la gestione dei contributi europei nel settore agricolo.

Il quadro normativo

La materia in questione si inserisce nel complesso sistema normativo che regola i contributi agricoli erogati secondo le disposizioni dell'Unione Europea e il loro recupero mediante riscossione coattiva. Le agenzie controllate AGEA e ADER operano secondo il regime previsto dal Codice della riscossione e dalle normative relative ai fondi comunitari per l'agricoltura. Il procedimento di riscossione coattiva è disciplinato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46, il quale stabilisce le modalità secondo cui le Agenzie della riscossione possono intimare il pagamento di somme dovute allo Stato. Le intimazioni di pagamento devono rispondere a rigorosi requisiti procedurali e formali, inclusa la corretta determinazione delle somme dovute e l'adeguata motivazione del provvedimento, come richiesto dai principi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso concerne la legittimità delle intimazioni di pagamento relative ai prelievi supplementari per la campagna 2002-2003, in particolare se le Agenzie della riscossione e le amministrazioni competenti abbiano agito conformemente alle norme procedurali e sostanziali applicabili. La questione riveste complessità rilevante perché coinvolge l'interpretazione corretta dei criteri di calcolo dei contributi agricoli secondo il diritto comunitario, la corretta individuazione dei destinatari delle intimazioni, e il rispetto delle garanzie procedurali dovute ai contribuenti. In caso di parziale accoglimento del ricorso, occorre distinguere quali elementi della pretesa fiscale sono legittimi e quali invece affetti da vizi sostanziali o procedurali tali da determinare l'annullamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso e le memorie difensive delle parti, ha riconosciuto l'esistenza di irregolarità nelle intimazioni di pagamento tali da determinare un parziale accoglimento della domanda ricorrente. Il collegio giudicante ha valutato le specifiche contestazioni mosse dai ricorrenti contro i tre provvedimenti di riscossione, accertando che alcuni elementi delle intimazioni non erano conformi alle disposizioni procedurali applicabili oppure contenevano errori nella determinazione delle somme dovute. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che non tutti gli elementi contestati dai ricorrenti fossero affetti da vizi invalidanti, operando così una distinzione tra le porzioni delle intimazioni da annullare e quelle da mantenere in vigore. La decisione di compensare le spese di giudizio riflette la valutazione che il contenzioso presentava elementi di incertezza giuridica per entrambe le parti, mentre la condanna dell'AGEA al pagamento del contributo unificato sottolinea la responsabilità dell'amministrazione nel contenzioso insorto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso, ordinando l'annullamento delle intimazioni di pagamento limitatamente agli aspetti specifici indicati nella motivazione. La compensazione delle spese processuali significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese legali, senza che una sia condannata a versare all'altra le somme sostenute per la lite. Il contributo unificato è stato invece posto interamente a carico dell'AGEA, riflettendo una responsabilità maggiore di questa amministrazione nel procedimento. La sentenza è definitiva e deve essere eseguita dalle autorità amministrative competenti, le quali dovranno conformarsi al dispositivo della pronuncia modificando o revocando gli elementi delle intimazioni risultati illegittimi.

Massima

L'amministrazione procedente è tenuta a fondare le intimazioni di pagamento di prelievi supplementari su corrette determinazioni tecniche conforme alle norme comunitarie applicabili e a garantire il pieno rispetto delle procedure legalmente prescritte, pena l'annullamento della pretesa per vizi invalidanti riconosciuti dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018324 45/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata mediante lettera raccomandata in data 15 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.151.489,39 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2002-2003;
-	dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 900 18329 50/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata mediante lettera raccomandata in data 15 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.151.543,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2002-2003;
-	dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018328 49/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata mediante lettera raccomandata in data 15 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.151.543,79 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2002-2003;
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da
LUIGI GUARNERI, ALBERTO GUARNERI, MARISA BRESCIANI, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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