AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300895/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Nasi Mauro e Iury, insieme ai suoi soci illimitatamente responsabili Mauro Nasi e Iury Nasi, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando una serie di atti emessi tra ottobre e dicembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sede di Mantova, su indicazione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). I ricorrenti si sono opposti a tre distinte intimazioni di pagamento, per un importo complessivo di oltre centoventiduemila euro, relative a pretesi prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione riferiti alla campagna 2000-2001, nonché a due atti di pignoramento presso terzi notificati e comunicati successivamente. La controversia scaturisce dalle modalità di calcolo e dalla legittimità di tali pretese di pagamento riferite a una campagna agricola risalente a più di venti anni prima, quando ancora non si erano applicati i sistemi di controllo e gestione dei fondi agricoli comuni odierni.
Il quadro normativo
La materia degli aiuti agricoli e dei fondi comunitari per l'agricoltura è disciplinata da una complessa normativa comunitaria e nazionale, coordinata dalle direttive e dai regolamenti europei sugli aiuti diretti e dalle normative nazionali di recepimento. Nel caso di specie risultano rilevanti le disposizioni del decreto legge 27 marzo 2019 numero 27, dalla cui denominazione deriva il ruolo "Residui Agea ex DL 27/2019" su cui verte parzialmente la controversia. La riscossione dei contributi dovuti è affidata all'ADER (Agenzia Nazionale Delle Entrate - Riscossione), mentre l'accertamento spetta all'AGEA, quale organo competente in materia di erogazioni agricole comunitarie. Le norme sulla compensazione delle spese di giudizio e sul contributo unificato sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il nocciolo della controversia riguardava la legittimità e la correttezza del calcolo del prelievo supplementare, nonché la fondatezza delle intimazioni di pagamento notificate per una campagna risalente a oltre due decenni prima. I ricorrenti contestavano sia la sostanza del debito accertato sia la regolarità della procedura di riscossione coattiva avviata, e inoltre la corretta identificazione dei soggetti passivi dell'obbligazione (la società nel suo insieme ovvero i singoli soci illimitatamente responsabili). La questione presentava particolare complessità poiché investiva il tema della riscossione di residui, ossia importi rimasti inevasi per un lungo periodo, e della loro legittima imputazione tributaria agli attuali titolari della posizione giuridica.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha valutato con attenzione la documentazione prodotta dalle parti, rinvenendo elementi tali da giustificare un intervento correttivo sul calcolo del prelievo supplementare. Pur non astraendosi completamente dalle pretese amministrative dell'AGEA, il tribunale ha ritenuto che il metodo di calcolo impiegato richiedesse una ricorrezione e una ricalcolazione, probabilmente per errori metodologici o per applicazione non corretta dei parametri normativi e regolamentari. Tuttavia, il giudice non ha accolto nella sua totalità le tesi dei ricorrenti, respingendo invece le censure rivolte ad altre componenti del provvedimento, quali la legittimità di base dell'accertamento, la corretta identificazione dei soggetti responsabili e la regolarità procedimentale dei pignoramento. La decisione sulla compensazione delle spese di giudizio riflette questa parzialità di accoglimento, mentre l'imposizione del contributo unificato all'AGEA segnala l'erroneità di almeno una componente significativa della contestazione amministrativa.
La decisione
Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla necessità di una ripetizione del calcolo del prelievo supplementare, ordinando quindi all'AGEA di ricalcolare l'importo dovuto secondo la corretta metodologia, mentre ha respinto tutte le altre censure ricorse, confermando sostanzialmente la legittimità degli altri atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti secondo la generale equiparazione delle soccombenze parziali, mentre il contributo unificato è stato posto integralmente a carico dell'AGEA quale amministrazione pubblica soccombente. La sentenza è esecutiva dal giorno della sua pronuncia in camera di consiglio avvenuta il 4 ottobre 2023 e comporta l'obbligo per l'amministrazione di procedere con sollecitudine al ricalcolo richiesto dal giudice.
Massima
Nei procedimenti di riscossione coattiva di residui tributari riferiti a campagne agricole, la pubblica amministrazione rimane obbligata a verificare la correttezza metodologica del calcolo dei prelievi supplementari e a rettificarli qualora sia accertato un errore nel suo computo, indipendentemente dalla risalenza temporale della pretesa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001559 02/000 di data 14 ottobre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto alla società il pagamento della somma di € 45.856,42 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2000-2001; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008575 43/000 di data 15 dicembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo ufficiale della riscossione il 17 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 38.180,60 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2000-2001; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008573 41/000 di data 15 dicembre 2021, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo ufficiale della riscossione il 17 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 38.180,60 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2000-2001; - dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/887 di data 16 dicembre 2021; - di un ulteriore atto di pignoramento presso terzi, comunicato ma non ancora notificato; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2021, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA NASI MAURO E IURY, MAURO NASI, IURY NASI, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso ai fini della ripetizione del calcolo del prelievo supplementare, come precisato in motivazione, e per il resto lo respinge; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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