AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300089/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una azienda agricola, Giroli Giovanni Battista, ha impugnato un complesso di atti di riscossione coattiva emessi dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei suoi confronti per debiti agricoli risalenti alla campagna 2000-2001. In particolare, ha contestato un'intimazione di pagamento notificata il 29 ottobre 2021 per un importo complessivo di €60.957,33 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, la quale presupponeva una precedente cartella di pagamento del 2015. Agli atti della riscossione si erano affiancati anche atti ulteriori quali un pignoramento presso terzi e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La controversia era sorta nell'ambito delle procedure di riscossione dei residui aziendali connessi alle erogazioni agricole, come disciplinate dal decreto legge numero 27 del 2019. L'azienda ricorrente contestava l'operato dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e degli enti coinvolti nella gestione di questi debiti, ritenendo gli atti viziati sia sul piano sostanziale che procedurale.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema del diritto tributario amministrativo italiano, in particolare nella disciplina della riscossione coattiva dei tributi e dei contributi attraverso le procedure ordinanze gestite dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il regime dei debiti agricoli e delle erogazioni in agricoltura è stato oggetto di significativi interventi normativi, specialmente con il decreto legge numero 27 del 2019 che ha introdotto disposizioni specifiche sui residui AGEA, proprio come evidenziato dal ruolo iscritto nella presente causa. La notificazione degli atti amministrativi di riscossione deve rispettare le forme previste dal codice del processo amministrativo e dalle norme generali sulla notificazione, con rischi di invalidità qualora non correttamente effettuate. La cartella di pagamento rappresenta l'atto fondamentale della riscossione coattiva e deve presentare i presupposti legittimi per la sua emissione e notificazione.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa attineva alla legittimità e alla validità formale e sostanziale dei vari atti di riscossione impugnati, in particolare l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento che le stava alla base. Era in discussione se l'Agenzia delle Entrate - Riscossione avesse correttamente proceduto sia dal punto di vista procedurale che dal punto di vista dei presupposti sostanziali, e se gli atti fossero stati regolarmente notificati e legittimamente emessi. Ulteriore profilo di complessità riguardava i vizi che potevano essere imputati agli atti antecedenti della cartella del 2015 e se questi vizi si trascinassero negli atti successivi, compresa l'intimazione del 2021. Il ricorso presentava quindi una questione sfaccettata concernente la legittimità della intera sequenza procedimentale di riscossione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, almeno in parte, accertando l'esistenza di vizi nei procedimenti di riscossione impugnati. Nella sua valutazione degli atti e delle circostanze, il giudice ha determinato che alcuni degli atti ricorsi dovessero essere annullati, sebbene non nella loro totalità, il che spiega il carattere parziale dell'accoglimento. La decisione di compensare le spese di giudizio costituisce un elemento indicativo del fatto che il tribunale ha riconosciuto elementi di fondatezza alla posizione dell'azienda ricorrente, pur non concordando integralmente con tutte le contestazioni proposte. Il contributo unificato è stato posto interamente a carico dell'AGEA, evidenziando che la responsabilità per l'esercizio del potere di riscossione ricadeva principalmente su tale ente. L'accoglimento parziale del ricorso significa che il giudice ha accolto alcuni dei capi di ricorso, annullando specifici atti della cascata procedimentale di riscossione, pur mantenendo in vita altri.
La decisione
Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso dell'azienda agricola, disponendo l'annullamento di specifici atti di riscossione secondo le modalità precisate nella motivazione della sentenza. In concreto, ha annullato una parte dei provvedimenti impugnati, rimettendo conseguentemente in questione la legittimità dell'intera procedura di riscossione coattiva nei confronti dell'azienda. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese legali, risultato che riflette una controversia dove le ragioni non erano interamente da una sola parte. Il costo del contributo unificato è stato interamente addebitato all'AGEA quale principale responsabile della gestione dei procedure di riscossione, e la sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Gli atti di riscossione coattiva emessi dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per debiti agricoli debbono rispettare rigorosamente i presupposti di legittimità formale e sostanziale, potendo essere annullati dal giudice amministrativo qualora affetti da vizi procedimentali o materiali nelle loro fondamenta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001504 40/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 60.957,33 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2000-2001; - della presupposta cartella di pagamento n. 300 2015 00000079 66/000, notificata il 16 marzo 2015; - dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/625; - della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2021/604 di data 22 novembre 2021; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; sul ricorso numero di registro generale 992 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA GIROLI GIOVANNI BATTISTA, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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