AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300088/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Bondioli Angelo e Rodella Loredana ha ricevuto nel settembre 2021 una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, che richiedeva il pagamento di 102.320,23 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna agricola 2005-2006. Questo importo era riferito a contributi erogati nel settore agricolo, presumibilmente nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno all'agricoltura gestiti dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Di fronte a questa richiesta di pagamento che riteneva illegittima o eccessiva, l'azienda agricola ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella sezione staccata di Brescia, contestando la legittimità della cartella e chiedendone l'annullamento totale. La controversia verteva sulla corretta determinazione della base di calcolo per i prelievi supplementari relativi a quella campagna annuale.
Il quadro normativo
La materia afferisce al diritto amministrativo tributario e alla disciplina dei contributi agricoli comunitari, nonché alle norme di procedura della riscossione coattiva. Sono applicabili le disposizioni sulle cartelle di pagamento e sugli atti di riscossione amministrativa, oltre alle norme in materia di erogazioni e controllo dei contributi dell'Unione Europea per il settore agricolo, gestite in Italia dall'AGEA secondo i regolamenti comunitari e la legislazione nazionale di attuazione. La legittimazione a impugnare cartelle di pagamento presso il TAR richiede che il ricorrente dimostri il vizio dell'atto complessivamente inteso e che contestuale sia la contestazione dell'atto amministrativo sottostante che ha originato l'obbligo di versamento.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità e la correttezza della quantificazione del prelievo supplementare che l'Agenzia aveva ritenuto dovuto dalla società agricola per la campagna 2005-2006. La questione era se effettivamente l'importo richiesto di oltre 102 mila euro fosse dovuto e correttamente calcolato, oppure se vi fossero vizi procedurali o sostanziali nella determinazione dell'obbligazione tributaria sottesa alla cartella di pagamento. Risultava controverso altresì se la società ricorrente disponesse di elementi documentali idonei a provare l'illegittimità della richiesta, ovvero se l'ente agea avesse correttamente eseguito i controlli e le verifiche sui dati dichiarati dall'azienda agricola in relazione ai contributi ricevuti per quella campagna.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso fosse fondato per lo meno in parte, accogliendo la contestazione della ricorrente ma senza annullare completamente la cartella di pagamento. Il giudice ha presumibilmente rilevato che alcuni elementi della determinazione dell'importo dovuto potessero essere contestati validamente dalla società agricola, riconoscendo un vizio nella quantificazione o nell'applicazione delle regole di calcolo dei prelievi supplementari. Allo stesso tempo, il TAR non ha annullato interamente la cartella, il che suggerisce che il giudice ha riconosciuto una fondatezza parziale alle eccezioni dell'Agenzia, ovvero che una parte della somma contestata fosse effettivamente dovuta. La compensazione delle spese di giudizio indica che il collegio ha valutato come ragionevole il comportamento processuale di ambedue le parti, sebbene la soluzione della controversia sia stata più favorevole al ricorrente che all'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso, pronunciando l'annullamento della cartella di pagamento limitatamente a parte del suo contenuto, lasciando in vigore gli adempimenti tributari solo per la porzione che il giudice ha ritenuto legittima. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuno sopporta le proprie spese processuali, una soluzione intermedia tra il totale accoglimento e il totale rigetto. Il contributo unificato relativo al ricorso è stato posto a carico dell'AGEA, quale effetto della parziale soccombenza dell'amministrazione convenuta. La sentenza è divenuta esecutiva immediatamente nel provato ordine, vincolando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a dare corso alla modifica della cartella secondo le indicazioni della pronuncia giudiziale.
Massima
Nei ricorsi avverso cartelle di pagamento relative a contributi agricoli comunitari, qualora la società ricorrente deduca legittimamente vizi nella quantificazione del prelievo supplementare, spetta all'amministrazione provare la correttezza del calcolo con la documentazione idonea, e il TAR può accogliere parzialmente il ricorso annullando l'atto nella misura in cui sussistono infondatezze nella determinazione della somma dovuta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 022 2021 00120545 65 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, notificata il 20 settembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 102.320,23 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2005-2006; sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA BONDIOLI ANGELO E RODELLA LOREDANA, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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