Sentenza n. 202300849/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Flavio Valli, in qualità di socio amministratore dell'Azienda Agricola Piva & Valli in forma di società semplice, ha ricevuto una cartella di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione il 30 novembre 2021, identificata con il numero 064 2021 00049166 92 000. Tale cartella rappresentava un provvedimento di riscossione coattiva di debiti tributari o di altra natura, il cui importo e le cui motivazioni non sono esplicitati nei documenti disponibili, ma che riguarda verosimilmente obblighi tributari connessi all'attività agricola. Di fronte a questo atto amministrativo ritenuto lesivo dei suoi interessi legittimi, l'agricoltore ha deciso di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella speranza di ottenere l'annullamento della cartella e il ristabilimento della legalità amministrativa. La causa è stata iscritta al numero 211 del 2022 e ha visto il ricorrente contrastare direttamente l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale organo potenzialmente coinvolto in relazione all'attività agricola oggetto della riscossione.
Il quadro normativo
La riscossione coattiva delle entrate tributarie è disciplinata da norme del Codice della riscossione e dalle disposizioni in materia di diritto tributario amministrativo. Il ricorso amministrativo costituisce lo strumento attraverso il quale i contribuenti e i soggetti interessati possono impugnare i provvedimenti amministrativi che ritengono illegittimi, invocando violazioni di legge, eccesso di potere o violazione di diritti fondamentali. In materia di riscossione, il sindacato del giudice amministrativo si estende alla corretta applicazione delle procedure di notifica, alla sussistenza dei presupposti sostanziali del debito e alla compatibilità con i principi di legalità e proporzionalità. Le agenzie coinvolte, quali l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, esercitano funzioni amministrative vincolate dalla legge, e i loro atti sono assoggettati al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo secondo i criteri della giurisprudenza consolidata.
La questione giuridica
La questione centrale era se la cartella di pagamento notificata a Flavio Valli fosse legittima dal punto di vista amministrativo e se non violasse diritti o interessi legittimi della parte ricorrente. Il ricorso poneva il tema della legittimità dell'atto di riscossione, presumibilmente contestando la corretta individuazione del debitore, la corretta liquidazione del debito, la regolarità delle procedure di notifica oppure ancora la sussistenza stessa della pretesa erariale. Questa tematica presenta notevole rilevanza pratica in un contesto di agricoltura, dove le erogazioni pubbliche e gli obblighi tributari spesso si intrecciano e possono dar luogo a situazioni complesse di quantificazione del debito.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto da Bernardo Massari ed integrato da Mauro Pedron e Luigi Rossetti, ha affrontato la causa nel corso dell'udienza pubblica del 9 novembre 2023, ascoltando le difese di entrambe le parti. Nel corso del procedimento amministrativo, tuttavia, è sopravvenuto un fatto significativo che ha mutato la situazione di fatto sottesa al ricorso: è venuta meno la situazione che rendeva sussistente l'interesse legittimo del ricorrente a ottenere l'annullamento. Questo potrebbe essersi verificato perché la cartella è stata pagata, ritirata dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, oggetto di rinuncia, oppure perché la situazione contestata è stata altrimenti risolta durante il corso del procedimento. Secondo la consolidata jurisprudenza del giudice amministrativo, qualora venga meno l'interesse del ricorrente nel corso del procedimento, il ricorso diventa improcedibile, indipendentemente dal merito della controversia, poiché il giudice amministrativo non deve risolvere questioni astratte prive di effetti concreti e lesivi per chi ricorre.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, impedendo così che il giudice procedesse all'esame del merito della questione. La compensazione delle spese di giudizio tra le parti rappresenta la conseguenza naturale di una sentenza di improcedibilità, in quanto non c'è stata una vera pronuncia sul merito e dunque nessuna delle parti può dirsi definitivamente soccombente. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio e resta esecutiva a partire dalla sua pubblicazione, pur non contenendo vere e proprie condanne economiche tra le parti.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse durante il corso del procedimento amministrativo rende improcedibile il ricorso al giudice amministrativo, poiché la funzione giurisdizionale non può esercitarsi su questioni che abbiano perduto rilevanza pratica e concretezza lesiva.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 064 2021 00049166 92 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione al sig. Valli Flavio quale socio amministratore dell'Azienda Agricola Piva & Valli ss in data 30.11.2021; sul ricorso numero di registro generale 211 del 2022, proposto da Flavio Valli, Az. Agr. Piva & Valli S.S., rappresentati e difesi dagli avvocati Manuela Milani, Giulia Brutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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