AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 27 gennaio 2026 |
| Numero | 202600083/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Begni s.s. ha ricorso al TAR Lombardia (sezione staccata di Brescia) impugnando due cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) relative a prelievi di latte. La prima cartella (numero 022 2021 00120542 62 000) è stata trasmessa al ricorrente via PEC il 21 settembre 2021, mentre una seconda intimazione di pagamento (numero 022 2022 90075312 07/000) è stata notificata il 18 ottobre 2022. Il ricorrente ha impugnato non soltanto le cartelle e le intimazioni di pagamento, ma anche gli atti di iscrizione a ruolo sottostanti, contestando l'intera procedura di riscossione in quanto lesiva della propria sfera giuridica. La controversia rientra nell'ambito del contenzioso tributario-amministrativo relativo ai versamenti obbligatori in agricoltura, gestiti dalla pubblica amministrazione attraverso la procedura di riscossione coattiva.
Il quadro normativo
La materia dei prelievi agricoli e della riscossione delle somme dovute da parte di AGEA si iscrive nel complesso sistema di regolazione del settore agricolo comunitario e nazionale. AGEA agisce come agenzia amministrativa per l'erogazione dei fondi e la gestione dei prelievi, utilizzando la procedura di riscossione tramite cartella di pagamento secondo le disposizioni del decreto legislativo sulla riscossione coattiva. L'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella rappresentano atti amministrativi che incidono significativamente sulla sfera giuridica dei contribuenti agricoli. La legittimità di tali atti è soggetta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale verifica la conformità alle norme procedurali e sostanziali, nonché l'assenza di difetti che ne compromettano la validità.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della procedura di iscrizione a ruolo e dell'emissione delle cartelle di pagamento in relazione ai prelievi di latte da parte di AGEA. Il ricorrente contendeva che l'atto di iscrizione a ruolo e le conseguenti cartelle di pagamento fossero viziati da illegittimità di natura procedimentale o sostanziale, tali da determinare l'annullamento degli stessi. La questione presentava profili di interesse generale in ordine alla corretta applicazione della disciplina sulla riscossione coattiva nel settore agricolo e sulla tutela dei diritti soggettivi dei contribuenti agricoli.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando gli atti di causa e ascoltando le argomentazioni del ricorrente in udienza pubblica dell'8 gennaio 2026, ha ritenuto di accogliere il ricorso solamente in parte e negli stretti limiti precisati nella motivazione della sentenza. Tale formulazione indica che il collegio ha riconosciuto la sussistenza di specifici vizi, almeno su alcuni profili della controversia, che hanno determinato l'illegittimità parziale degli atti impugnati. Il TAR ha acquisito la convinzione che taluni aspetti procedimentali o sostanziali risultassero difformi dal quadro normativo applicabile in materia di iscrizione a ruolo e cartelle di pagamento. Tuttavia, il respingimento della restante parte del ricorso suggerisce che su altri profili il TAR ha ritenuto legittimi gli atti oppure ha escluso il diritto al totale annullamento richiesto. La compensazione delle spese di lite rappresenta un ulteriore indice della valutazione equilibrata dei meriti controversi da parte del giudicante, confermando che la decisione rispecchia un bilanciamento ponderato fra le posizioni delle parti in causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso limitatamente ai profili di illegittimità riscontrati, ordinando l'annullamento degli atti amministrativi nella parte in cui risultavano illegittimi secondo quanto precisato nella motivazione della sentenza, pur respingendo le doglianze relative ai restanti aspetti della controversia. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, il che significa che ciascuna parte sosterrà le proprie spese processuali. La sentenza è divenuta definitiva poiché pronunciata in primo e ultimo grado dal TAR, e l'esecuzione della presente decisione è stata ordinata all'autorità amministrativa secondo le modalità ivi previste.
Massima
Nelle iscrizioni a ruolo relative a prelievi agricoli, l'illegittimità della procedura determina l'annullamento parziale degli atti amministrativi nella misura in cui il vizio colpisca specifici profili della riscossione, fermo restando il dovere di conformazione dell'amministrazione alle decisioni del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della cartella di pagamento 022 2021 00120542 62 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l''atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2022: - dell’intimazione di pagamento 022 2022 90075312 07/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 18/10/2022 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l''iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. sul ricorso numero di registro generale 825 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Azienda Agricola Begni s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno presente per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti: a) lo accoglie in parte, negli stretti limiti precisati in motivazione; b) lo respinge nel resto; c) compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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