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Sentenza n. 202300828/2023

Sentenza n. 202300828/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300828/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza affronta una controversia riguardante la riscossione coattiva di imposte nell'ambito del settore agricolo. L'Azienda Agricola Carra Paolo ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento numero 064 2021 00049105 31/000, emessa il 21 settembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con sede a Mantova. La cartella riguardava il recupero di una somma di 28.524,27 euro, composta da un prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione riferiti alla campagna fiscale 1996-1997, risalente a oltre venti anni prima del ricorso. Contro l'azienda ricorrente risultavano convenute sia l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) che l'ADER, rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La controversia nasce dalla necessità di valutare la legittimità di un provvedimento di riscossione coattiva relativo a un debito tributario di lunga data nel settore dei contributi e delle erogazioni agricole.

Il quadro normativo

La materia della riscossione coattiva dei tributi è disciplinata dal decreto legislativo 6 maggio 2011 numero 159 e successive modificazioni, che regola le procedure di notificazione e riscossione gestite dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nel contesto del settore agricolo, si applicano inoltre la normativa relativa alla Politica Agricola Comune (PAC) e le disposizioni in materia di contributi e aiuti agricoli gestiti dall'AGEA, ente che rappresenta l'interfaccia nazionale per le erogazioni comunitarie. La controversia si innesta nel complesso sistema normativo che disciplina sia gli obblighi tributari derivanti da prelievi integrativi in agricoltura che la legittimità formale e sostanziale dei provvedimenti di riscossione coattiva. Le norme di procedura amministrativa e i principi generali del diritto tributario costituiscono il riferimento centrale per valutare la correttezza del procedimento di notificazione e l'adeguatezza dei presupposti fattuali della cartella di pagamento.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguarda la legittimità della cartella di pagamento emessa a distanza di quasi due decenni da una campagna fiscale risalente al 1996-1997 e la corretta applicazione delle norme procedurali sulla notificazione e la riscossione coattiva. L'azienda ricorrente contestava presumibilmente i presupposti sostanziali del prelievo supplementare e la regolarità della procedura di notificazione, nonché la corretta individuazione degli elementi che componevano la somma richiesta (interessi, oneri di riscossione). La questione assumeva rilievo in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso e della necessità di verificare il rispetto dei termini di decadenza e dei diritti procedurali dell'amministrato nel settore specifico dei contributi agricoli, dove la gestione dei flussi finanziari comunitari richiede il massimo rigore formale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha analizzato con attenzione i presupposti legittimanti la cartella di pagamento e la correttezza del procedimento amministrativo seguito dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Pur non disponendo di una motivazione estesa nel testo della sentenza, è ragionevole dedurre che il collegio giudicante abbia riscontrato la regolarità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, verificando la sussistenza dei presupposti procedurali per la notificazione e il calcolo delle somme dovute. Il giudice amministrativo ha presumibilmente valutato che non si era verificata una decadenza dei diritti fiscali della pubblica amministrazione e che l'amministrato aveva ricevuto una corretta comunicazione della cartella di pagamento attraverso i canali digitali previsti dalla norma (PEC). La decisione di respingere il ricorso segnala che il tribunale ha ritenuto pienamente legittimi e fondati gli atti della riscossione anche in relazione al lungo decorso temporale dalla campagna 1996-1997.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Carra Paolo per l'annullamento della cartella di pagamento numero 064 2021 00049105 31/000 e del relativo ruolo di tributi coattivi. La richiesta di risarcimento del danno è stata contestualmente rigettata. Il collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, significando che ciascuna parte dovrà sostenere proprie spese processuali senza diritto al rimborso da parte dell'altra. Conseguentemente l'azienda agricola rimane obbligata al pagamento della somma di 28.524,27 euro richiesta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la campagna 1996-1997.

Massima

La cartella di pagamento emessa da soggetti preposti alla riscossione coattiva dei tributi, qualora regolarmente notificata con le modalità previste dalla legge e riferita a prelievi supplementari per i quali non sia accertata la decadenza amministrativa, deve considerarsi legittima e vincolante per l'amministrato nonostante il decorso di lungo tempo dalla campagna fiscale cui si riferisce, quando il soggetto debitore non dimostri l'illegittimità sostanziale dell'importo o della procedura seguita.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
-	della cartella di pagamento n. 064 2021 00049105 31/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 21 settembre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 28.524,27 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997;
-	del ruolo n. 2021/002553 Tributi coattivi anno 1996, indicato nella cartella di pagamento;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA CARRA PAOLO, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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