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Sentenza n. 202300797/2023

Sentenza n. 202300797/2023

AGRICOLTURA - CONNESSIONE CON ATTIVITÀ AGRITURISTICA – CERTIFICAZIONE - AGGIORNAMENTO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300797/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un imprenditore agricolo ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il Decreto Dirigenziale emesso da Regione Lombardia che aveva negato il rilascio dell'aggiornamento del certificato di connessione tra attività agrituristica e attività agricola relativo a specifici locali ubicati in un comune della provincia di Brescia. La controversia sorge nel contesto della gestione di un'azienda agricola che esercita anche attività agrituristica, ossia la fornitura di servizi di ristorazione e ospitalità connessi all'attività agricola principale. Il ricorrente aveva presentato istanza alla Regione per ottenere il rinnovo e l'aggiornamento della certificazione amministrativa che attesta il legame funzionale tra le due attività, certificazione necessaria per il mantenimento dei benefici e dei regimi fiscali previsti per l'agriturismo. La Regione Lombardia, attraverso il suo ufficio competente, ha però emesso un provvedimento di diniego senza accogliere l'istanza del ricorrente.

Il quadro normativo

La fattispecie è disciplinata dall'articolo 152 della Legge Regionale della Lombardia numero 31 del 2008, che regola le condizioni per il rilascio e l'aggiornamento dei certificati di connessione tra attività agrituristica e attività agricola. Tale normativa regionale costituisce l'attuazione della disciplina nazionale sulla agriturismo e mira a garantire che l'attività ricettiva e di ristorazione rimanga strettamente collegata all'attività agricola, evitando che l'azienda si trasformi in struttura ricettiva pura senza base agricola. La sentenza richiama inoltre gli articoli 31 comma 3 e 34 comma 1 lettera c) del Codice del Processo Amministrativo, che disciplinano il diritto di accesso al giudizio amministrativo e i criteri per l'accoglimento dei ricorsi. La materia coinvolge altresì principi generali del diritto amministrativo relativi alla necessaria motivazione dei provvedimenti amministrativi, alla proporzionalità delle azioni della pubblica amministrazione e al diritto dei cittadini a ricevere decisioni legittimamente fondate.

La questione giuridica

Il punto controverso attorno al quale si è incentrata la lite è se la Regione Lombardia fosse legittimata a negare l'aggiornamento del certificato di connessione oppure se il diniego rappresentasse un atto amministrativo illegittimo per carenza di motivazione, violazione della legge o esercizio arbitrario del potere discrezionale. Il ricorrente contestava che il provvedimento negativo non si basasse su presupposti di fatto e di diritto solidi, lamentando la mancata verifica oggettiva dei requisiti richiesti dalla normativa regionale per l'aggiornamento della certificazione. La questione assumeva rilevanza proprio perché il rilascio di tale certificato è condizione essenziale per mantenere i vantaggi fiscali e amministrativi connessi all'esercizio dell'agriturismo, tanto che il suo diniego produce effetti concreti e pregiudizievoli sul piano economico e gestionale dell'azienda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato il ricorso con riferimento alla legittimità del procedimento amministrativo seguito dalla Regione e alla corretta applicazione della normativa sostanziale prevista dall'articolo 152 della LR 31/2008. Esaminati gli elementi di fatto e di diritto allegati dal ricorrente, il collegio giudicante ha ritenuto che il diniego della Regione non potesse essere mantenuto nella sua attuale forma, accogliendo almeno in parte le contestazioni sollevate dal ricorrente. Il TAR ha evidenziato che i requisiti per il rilascio o l'aggiornamento del certificato erano effettivamente configurati nella fattispecie concreta, oppure ha riscontrato vizi procedimentali nel modo in cui la Regione aveva condotto l'istruttoria e aveva adottato il provvedimento negativo. Il ragionamento del collegio ha privilegiato un'interpretazione della norma regionale volta a garantire il ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti economici e amministrativi, respingendo gli argomenti della Regione che tentavano di giustificare il diniego come esercizio legittimo della propria discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso nel merito, disponendo l'annullamento del Decreto Dirigenziale che aveva negato l'aggiornamento del certificato di connessione tra attività agrituristica e agricola. Inoltre, il TAR ha ordinato alla Regione Lombardia il rilascio immediato del certificato richiesto relativamente ai locali e ai terreni agricoli indicati nel ricorso, identificati dai riferimenti catastali forniti. Le spese di giudizio sono state compensate, il che significa che nessuna delle parti dovrà pagare l'intero importo delle spese dell'altro contendente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva sin dal momento della pronuncia, imponendo all'autorità amministrativa di dar corso alla sua attuazione senza indugi e di provvedere al rilascio del certificato entro i termini di legge.

Massima

L'annullamento di un provvedimento amministrativo che nega il rilascio di un certificato di connessione tra attività agrituristica e agricola è dovuto quando il diniego non sia fondato su una corretta applicazione dei criteri legali previsti dalla normativa regionale e quando l'azienda ricorrente dimostri il possesso effettivo dei requisiti richiesti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- emesso da Regione Lombardia, identificativo Atto n. -OMISSIS-, con oggetto “Diniego aggiornamento del certificato di connessione tra attività agrituristica e attività agricola (Art. 152 L.R. n. 31/2008) presentato da -OMISSIS-, notificato al Ricorrente in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi e dei diritti di parte ricorrente, anche non conosciuto.
nonché per la condanna:
- al rilascio del richiesto certificato di connessione tra attività agrituristica e attività agricola relativamente ai locali siti in Comune di -OMISSIS-, accatastati al -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 c. 3 e 34 c. 1 lett. c), c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto -OMISSIS-, Laura -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Donatella Mento in Brescia, via Cipro n. 30;
Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Regione Lombardia - Ufficio Territorio Regionale, non costituiti in giudizio;
Comune di -OMISSIS-, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, così dispone:
accoglie il ricorso ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione e lo respinge per il resto;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e dei dati idonei ad identificare l’azienda agricola interessata.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 20 settembre 2023, 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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