AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300733/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società agricola semplice denominata Moretti ha ricevuto nel 2021 un'intimazione di pagamento dall'AGEA per una somma di circa 378.000 euro, rappresentata come prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi a campagne agricole risalenti agli anni 2005-2008. Nel luglio 2022 è stato inoltre notificato un atto di pignoramento presso banca presso il conto della ricorrente presso Intesa Sanpaolo per una somma di circa 376.600 euro. La società ricorrente ha inizialmente richiesto l'annullamento della cartella di pagamento in autotutela, avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 1 comma 537 della legge finanziaria 2012, ma tale istanza è stata respinta dall'AGEA con provvedimento del 2 giugno 2022, successivamente impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. La controversia riguarda dunque la legittimità di un prelievo di fondi legati ai pagamenti della Politica Agricola Comune nel contesto gestito da AGEA e ADER.
Il quadro normativo
La materia in questione rientra nel sistema di gestione e controllo dei fondi comunitari destinati agli agricoltori, disciplinato da norme europee e dalla legislazione italiana di attuazione. L'AGEA è l'agenzia responsabile dell'erogazione dei pagamenti diretti e dei contributi comunitari, mentre l'ADER (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) gestisce il recupero dei crediti. La procedura di annullamento in autotutela è disciplinata dall'articolo 1 comma 537 della legge 24 dicembre 2012 numero 228, che consente ai destinatari di provvedimenti amministrativi di richiedere la revoca volontaria in caso di errori manifesti. Il prelievo supplementare in materia PAC è strumento utilizzato per il recupero di importi indebitamente versati, a seguito di controlli o verifiche amministrative. Costituiscono fonti rilevanti anche i regolamenti europei sulla condizionalità e le anomalie riscontrate nelle domande di pagamento.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale riguardava la legittimità del calcolo del prelievo supplementare notificato per le campagne 2005-2008 e la correttezza della procedura seguita da AGEA nel respingere la richiesta di annullamento in autotutela. Particolare rilevanza assumeva la verifica se la somma rivendicata fosse effettivamente dovuta sulla base della documentazione di riferimento, delle verifiche amministrative e dei criteri di calcolo previsti dalla normativa PAC. La ricorrente contestava tanto la consistenza del debito quanto la corretta applicazione delle metodologie di quantificazione degli importi che costituivano il prelievo supplementare. In gioco era dunque il diritto del beneficiario al rispetto della corretta istruttoria amministrativa e all'accertamento genuino dell'effettivo importo dovuto rispetto a quanto comunicato mediante l'intimazione di pagamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'analisi della documentazione amministrativa rimessa in causa, verificando il corretto svolgimento della procedura di autotutela e l'effettiva fondatezza del calcolo del prelievo. Ha riscontrato che ricorrevano elementi di criticità nella quantificazione della somma pretesa, tanto da ritenere necessaria una ripetizione del calcolo secondo metodologie corrette. La logica seguita dal collegio è stata quella di controllare se l'Amministrazione avesse debitamente motivato la sua decisione e se il calcolo matematico della somma fosse coerente con i dati disponibili e la normativa di settore. Tuttavia, il giudice amministrativo non ha accolto integralmente tutte le contestazioni sollevate, concludendo che altre argomentazioni della ricorrente mancavano di fondamento giuridico. Questa decisione parzialmente accoglitiva suggerisce che il Tribunale ha distinto tra profili su cui la ricorrente aveva ragione e profili su cui l'Amministrazione era rimasta corretta nella sua valutazione.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle questioni relative al ricalcolo del prelievo supplementare, ordinando implicitamente all'AGEA di ripetere il calcolo secondo le corrette metodologie identificate in sentenza. Per quanto riguarda il resto delle contestazioni, il ricorso è stato respinto, il che significa che altre domande della ricorrente, compresa quella di risarcimento danni per la compensazione operata sugli aiuti PAC, non sono state accolte dal giudice. Il Tribunale ha compensato le spese di giudizio tra le parti, ripartendo equamente i costi della controversia. Il contributo unificato è stato integralmente posto a carico dell'AGEA, quale misura di responsabilizzazione dell'Amministrazione rispetto all'esito della controversia. La sentenza è stata dichiarata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa.
Massima
L'AGEA è tenuta a ricalcolare il prelievo supplementare secondo corrette metodologie di quantificazione conformi alla normativa PAC quando il calcolo originario presenti vizi di legittimità nel procedimento o nella determinazione dell'importo rivendicato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - del provvedimento dell’AGEA prot. n. 0043399 di data 2 giugno 2022, con il quale è stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela presentata ai sensi dell’art. 1 comma 537 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 con riguardo all’intimazione di pagamento n. 035 2021 90000634 77/000 di data 14 ottobre 2021, notificata il 29 ottobre 2021, contenente la richiesta di pagamento della somma di € 377.976,94 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008; - dell'atto di pignoramento presso terzi (Intesa Sanpaolo spa) notificato dall’ADER il 15 luglio 2022 (fascicolo n. 35/2022/2850), riferito alla cartella di pagamento n. 300 2015 00000082 06/000 (nuovo riferimento n. 035 2020 71500906 19/000), notificata il 16 marzo 2015, per una somma pari a € 376.620,60; - della suddetta intimazione di pagamento n. 035 2021 90000634 77/000, di data 14 ottobre 2021, notificata il 29 ottobre 2021; - della suddetta cartella di pagamento n. 300 2015 00000082 06/000 (nuovo riferimento n. 035 2020 71500906 19/000), notificata il 16 marzo 2015; - con domanda di accertamento dell’inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare; - con domanda di risarcimento del danno cagionato dalla compensazione medio tempore operata sugli aiuti PAC; sul ricorso numero di registro generale 881 del 2022, proposto da MORETTI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Zima 5; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso ai fini della ripetizione del calcolo del prelievo supplementare, come precisato in motivazione, e per il resto lo respinge; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 11 luglio 2023 e 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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