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Sentenza n. 202300728/2023

Sentenza n. 202300728/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300728/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola Ferro Anselmo ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia sezione di Brescia contro l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADER), impugnando molteplici atti relativi al recupero di somme dovute. In particolare, la ricorrente contestava un'intimazione di pagamento emessa il 6 luglio 2022 e notificata il 14 luglio 2022 dalla sede di Mantova dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con la quale veniva richiesto il versamento della somma di 317.295,87 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione. Questo importo era riferito a diverse campagne agricole coperte dal sistema comunitario di aiuti, nello specifico per gli anni 1996 fino al 2002. Collegato a tale intimazione di pagamento era un precedente atto della AGEA del settembre 2021, una cartella di pagamento che rappresentava il presupposto della richiesta di recupero. La ricorrente contestava inoltre un atto di pignoramento presso terzi notificato successivamente, nonché l'intero ruolo denominato "Residui Agea ex DL 27/2019" in cui era iscritta. La controversia emergeva quindi dal tentativo di recupero amministrativo di somme che l'azienda agricola riteneva illegittimamente rivendicate dalle autorità pubbliche competenti.

Il quadro normativo

La fattispecie rientra nella materia del diritto amministrativo tributario in relazione ai contributi e alle sovvenzioni erogate nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea. Le norme di riferimento riguardano il procedimento di riscossione coattiva delle somme dovute dagli agricoltori beneficiari di aiuti, le modalità di verifica e di contestazione delle irregolarità, e le garantie procedurali previste dalla normativa sugli aiuti agricoli comunitari. Il decreto legge n. 27 del 2019, come richiamato dal titolo del ruolo, rappresenta una normativa emergenziale che ha inciso sulla gestione e il recupero dei residui di gestione dell'AGEA. La controversia si inserisce nel contesto complesso della gestione dei fondi comunitari agricoli e della relativa riscossione, dove l'amministrazione deve rispettare tanto la legalità formale e sostanziale degli atti quanto i diritti processuali e di difesa dei destinatari.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità degli atti di recupero notificati all'azienda ricorrente, in particolare l'illegittimità della cartella di pagamento emessa dalla AGEA e dei conseguenti atti di intimazione di pagamento e pignoramento presso terzi. La ricorrente deduceva presumibilmente vizi procedurali negli atti di contestazione, carenze di motivazione, difetti di forma nella notificazione, ovvero la fondamentale illegittimità della pretesa stessa, sollevando questioni circa la corretta applicazione della normativa sui contributi e sulla verifica dei presupposti per il recupero coattivo. La questione rivestiva complessità in quanto toccava la delicata equilibrio tra il potere-dovere dell'amministrazione di recuperare somme effettivamente non dovute dai beneficiari e il diritto delle aziende agricole a non subire pretese illegittime. Era inoltre in gioco il rispetto delle forme procedurali previste per la notificazione e la comunicazione degli atti amministrativi di riscossione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato complessivamente la documentazione prodotta dalle parti, esaminando la legittimità degli atti impugnati in relazione al procedimento seguito e ai presupposti sostanziali. Per quanto riguarda la maggior parte delle campagne agricole oggetto di contestazione (1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001), il giudice ha ritenuto di dover accogliere il ricorso della azienda agricola, evidentemente riscontrando vizi significativi negli atti notificati, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. Tuttavia, relativamente alla campagna 2001-2002, il collegio ha ritenuto necessario disporre un'istruttoria ulteriore, rimettendo il pronunciamento definitivo su questa specifica annualità a una fase successiva del giudizio. Tale decisione di rinvio per istruttoria indica che il giudice riteneva di dover acquisire elementi di prova ulteriori prima di potere decidere definitivamente. La decisione riflette quindi un accoglimento parziale della ricorsa, con una pronuncia favorevole per la maggior parte delle contestazioni ma con la necessità di approfondimento per la questione più complessa.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando l'annullamento dell'intimazione di pagamento, della cartella di pagamento dell'AGEA, dell'atto di pignoramento presso terzi e della relativa iscrizione nel ruolo "Residui Agea ex DL 27/2019" per le campagne relative agli anni 1996 attraverso 2001, con conseguente eliminazione delle pretese di pagamento della somma di 317.295,87 euro per tali periodi. Parallelamente, il giudice ha disposto il proseguimento del procedimento con una fase istruttoria specifica per la campagna 2001-2002, rimettendo al Presidente della Sezione la fissazione della prossima udienza di merito. Le spese processuali e il contributo unificato sono stati rinviati alla pronuncia della sentenza definitiva, così da essere liquidati solo al termine completo del giudizio. La sentenza è stata ordinata esecutiva, obbligando l'autorità amministrativa a dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali quanto agli annullamenti decisi.

Massima

L'amministrazione che intenda recuperare coattivamente contributi agricoli attraverso cartelle di pagamento e intimazioni deve rispettare rigorosamente le forme procedurali prescritte e supportare le proprie pretese di illegittimità mediante adeguata motivazione e elementi probatori, pena l'annullamento degli atti di riscossione anche per importi considerevoli.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2022 90019712 03/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 6 luglio 2022, notificata il 14 luglio 2022 a mezzo di ufficiale della riscossione, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 317.295,87 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002;
-	della presupposta cartella di pagamento dell’AGEA n. 064 2021 00049155 81/502, asseritamente notificata il 21 settembre 2021;
-	dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2022/6195;
-	del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2022, proposto da
AZIENDA AGRICOLA FERRO ANSELMO, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Messora ed Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36 comma 2 cpa;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
non definitivamente pronunciando:
(a)	dispone istruttoria relativamente alla campagna 2001-2002, come precisato in motivazione;
(b)	per il resto, accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(c)	rinvia la pronuncia sulle spese e sul contributo unificato alla sentenza definitiva;
(d)	rimette ad apposito decreto del Presidente della Sezione la fissazione della prossima udienza di trattazione del merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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