Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202300728/2023

Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2022 90019712 03/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 6 luglio 2022, notificata il 14 luglio 2022 a mezzo di ufficiale della riscossione, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 317.295,87 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002;
-	della presupposta cartella di pagamento dell’AGEA n. 064 2021 00049155 81/502, asseritamente notificata il 21 settembre 2021;
-	dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2022/6195;
-	del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2022, proposto da
AZIENDA AGRICOLA FERRO ANSELMO, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Messora ed Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36 comma 2 cpa;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
non definitivamente pronunciando:
(a)	dispone istruttoria relativamente alla campagna 2001-2002, come precisato in motivazione;
(b)	per il resto, accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(c)	rinvia la pronuncia sulle spese e sul contributo unificato alla sentenza definitiva;
(d)	rimette ad apposito decreto del Presidente della Sezione la fissazione della prossima udienza di trattazione del merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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