AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300724/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia origina da un procedimento relativo al recupero di contributi agricoli gestiti da Agea, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. La Società Agricola Dendena Roberto e Dendena Sanzio Mario S.S., azienda operante nel settore lattiero-caseario, ha ricevuto due intimazioni di pagamento nell'ottobre 2021, rispettivamente per un importo di 44.777,44 euro relativo all'annata 2006/2007 e di 120.720,93 euro relativo all'annata 2007/2008. Tali intimazioni riguardavano prelievi supplementari, cioè risanamenti di posizioni contabili derivanti da verifiche successivi all'erogazione dei contributi comunitari. L'azienda, ritenendo illegittime tali pretese, ha impugnato le intimazioni di pagamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ricorrendo anche all'istituto della prescrizione per contestare il diritto stesso dell'Amministrazione a riscuotere.
Il quadro normativo
Il caso si colloca nell'ambito della gestione dei fondi agricoli europei e della relativa disciplina sulla riscossione dei debiti verso l'Amministrazione. Le norme applicabili concernono tanto le regole comunitarie sulla concessione e il successivo recupero dei contributi alla produzione, quanto le disposizioni italiane sul termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di riscossione da parte dell'Amministrazione. In particolare, rileva il termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa in materia di contributi agricoli, secondo il quale l'Amministrazione deve esperire azioni di recupero entro un determinato lasso di tempo dal verificarsi della pretesa. Il procedimento coinvolge l'interazione tra Agea, quale agenzia erogante, e Ader, società affidataria della riscossione coattiva dei crediti dell'Amministrazione.
La questione giuridica
Il nodo cruciale della controversia è se l'Amministrazione conservasse il diritto di agire in riscossione nelle date in cui ha notificato le intimazioni di pagamento, considerato il decorso dei termini di prescrizione. La ricorrente contesta infatti la legittimità formale e sostanziale delle intimazioni sollevando sia eccezioni procedurali che eccezioni attinenti al termine prescrizionale. In seconda istanza, la questione si pone come una valutazione della compatibilità temporale tra la data di maturazione della pretesa, il momento in cui la prescrizione doveva ritenersi consumata e il momento dell'atto impugnato. La controversia presenta profili di complessità in quanto la prescrizione in materia di contributi agricoli europei si intreccia con le regole di interruzione e sospensione previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi nazionali di attuazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nella sua valutazione, ha accolto parzialmente le eccezioni sollevate dalla ricorrente, riconoscendo che almeno relativamente a una delle due annate controverse, il termine di prescrizione era intervenuto e l'Amministrazione aveva perso il diritto di agire per il recupero del contributo. Ha diversamente respinto ulteriori censure di carattere più generale sollevate dall'azienda agricola, ritenendo inammissibili talune delle impugnazioni formulate. Il collegio giudicante ha fatto prevalere una ricostruzione ristretta della prescrizione, limitando l'accoglimento alle ipotesi in cui il decorso temporale era ormai incontrovertibile, mentre ha mantenuto una prudente cautela rispetto alle altre questioni prospettate. La sentenza evidenzia comunque un atteggiamento di controllo sulla correttezza del procedimento amministrativo di riscossione, ponendo l'accento sulla necessità che l'Amministrazione rispetti i termini temporali entro cui può esercitare le proprie pretese.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso in parte, annullando le intimazioni di pagamento nella misura in cui risultavano colpite da prescrizione, mentre ha respinto ulteriori doglianze ritenute prive di fondamento o inammissibili per vizi procedurali. Ha inoltre accertato formalmente l'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo per una o entrambe le annate oggetto di controversia. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza. La decisione comporta il venir meno della pretesa di riscossione coattiva, almeno per la quota prescritta, e la conseguente estinzione del procedimento esecutivo già avviato mediante pignoramento presso terzi.
Massima
L'Amministrazione che eroga contributi agricoli europei non può agire per il loro recupero dopo il decorso dei termini di prescrizione stabiliti dalla normativa vigente, neppure mediante intimazione di pagamento notificata successivamente al consolidamento della situazione estintiva, e tale prescrizione costituisce causa di illegittimità radicale dell'atto di riscossione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento per l’annullamento, previa sospensiva, - dell’intimazione di pagamento 035 2021 90000649 92/000 dell’importo di €uro 44.777,44 con riferimento all’annata lattiero casearia 2006/2007 notificata in data successiva al 14.10.2021; - dell’intimazione di pagamento 035 2021 90000659 09/000 dell’importo di €uro 120.720,93 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008 notificata in data successiva al 14.10.2021; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, dell'atto di pignoramento presso terzi n. 35/2021/535; e in ogni caso, per l’accertamento: dell’intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2006/2007 e 2007/2008. sul ricorso numero di registro generale 864 del 2021, proposto da Società Agricola Dendena Roberto e Dendena Sanzio Mario S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso, Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, come in motivazione precisato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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