AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300691/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Premoli Emilio e Sergio ha impugnato mediante ricorso amministrativo l'intimazione di pagamento numero AGEA.AGA.2022.0000104 notificata il 13 gennaio 2022, con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha richiesto il pagamento della somma di € 598.829,56 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativamente alle campagne agricole 2006-2007 e 2007-2008. La società ricorrente ha contestato la legittimità e la correttezza del provvedimento di riscossione, sostenendo che l'intimazione fosse viziata nei suoi presupposti procedurali e sostanziali. La controversia si inscrive nel settore della gestione dei fondi europei destinati agli agricoltori e della riscossione dei dovuti supplementari verso gli organismi pagatori, ambito dove frequentemente sorgono contenziosi sulla corretta quantificazione dell'importo dovuto e sulla legittimità della procedura amministrativa seguita.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle normative comunitarie e nazionali che regolano l'erogazione dei contributi agricoli, in particolare dalle disposizioni in materia di condizionalità, controlli e riscossione dei prelievi supplementari nei confronti dei beneficiari di aiuti. AGEA, quale ente responsabile della gestione e dell'erogazione dei contributi agricoli nel territorio nazionale, opera secondo procedure stabilite dal diritto europeo e dalle normative di recepimento nazionale, che prevedono meccanismi di verifica ex post e facoltà di recupero delle somme indebitamente erogate o di applicazione di penalità. Le norme pertinenti disciplinano sia la corretta motivazione e notificazione dei provvedimenti di riscossione sia i diritti dei ricorrenti di contestare tali provvedimenti dinanzi ai giudici amministrativi.
La questione giuridica
La controversia riguardava l'accertamento della legittimità sostanziale e procedimentale dell'intimazione di pagamento, in particolare se AGEA avesse correttamente determinato l'importo dovuto e se avesse osservato le procedure e i termini previsti dalla normativa per la notificazione e la motivazione del provvedimento. In discussione vi erano anche i diritti della società ricorrente di contrastare una pretesa tributaria risalente a campagne agricole ormai risalenti nel tempo, nonché il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e corretta amministrazione nella gestione dei fondi agricoli comunitari. La complessità della materia derivava dalla necessità di coordinare la normativa comunitaria con quella nazionale e di applicare correttamente i criteri di calcolo dei prelievi supplementari.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, nel corso dell'esame della causa, ha approfondito i profili di legittimità dell'intimazione, valutando la documentazione prodotta da entrambe le parti e i precedenti amministrativi rilevanti. Il collegio giudicante ha riconosciuto la fondatezza di alcuni dei rilievi critici avanzati dalla società ricorrente in relazione ai vizi procedurali o sostanziali che inficiavano il provvedimento di riscossione, pur ritenendo non interamente accoglibili tutte le doglianze proposte. La sentenza è quindi giunta a una soluzione di parziale accoglimento del ricorso, il che indica che il giudice ha ritenuto il provvedimento viziato almeno in parte, pur non annullando completamente l'obbligo di pagamento nei termini assoluti come richiesto dalla ricorrente.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Società Agricola Premoli Emilio e Sergio, disponendo l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento nella parte indicata in motivazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sostenuto i propri costi processuali, e ha posto il contributo unificato interamente a carico dell'AGEA quale parte soccombente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, come previsto dalla disciplina dei ricorsi amministrativi.
Massima
In materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi a fondi agricoli comunitari, l'intimazione di pagamento è legittima soltanto se notificata secondo le corrette procedure amministrative e se sufficientemente motivata nei presupposti di fatto e di diritto, essendo annullabile nelle parti viziate qualora la pubblica amministrazione non abbia compiutamente osservato le formalità sostanziali previste dalla normativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2022.0000104 di data 3 gennaio 2022 (comunicazione n. INL33-04484364-P), notificata mediante raccomandata il 13 gennaio 2022, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 598.829,56 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2006-2007 e 2007-2008; sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA PREMOLI EMILIO E SERGIO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:
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