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Sentenza n. 202300687/2023

Sentenza n. 202300687/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300687/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola Bosetti Angelo ha ricorso contro due intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sede di Bergamo, nella data del 5 novembre 2021, notificate il 17 novembre 2021. La prima intimazione richiede il pagamento di 203.198,81 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alla campagna agricola 2005-2006; la seconda intimazione contesta 331.639,12 euro per le campagne 2006-2007 e 2007-2008. L'azienda ricorrente, attraverso il suo legale rappresentante, ha contestato il merito e la legittimità di questi prelievi supplementari, impugnando i computi e le modalità di calcolo utilizzati dall'Agenzia delle Entrate nella determinazione degli importi dovuti. Il ricorso è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, assumendo vizi procedurali e sostanziali nel calcolo dei prelievi stessi.

Il quadro normativo

La controversia riguarda il sistema dei prelievi supplementari in materia di contributi agricoli, disciplinato dalla normativa comunitaria e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione. I prelievi supplementari rappresentano importi dovuti dagli agricoltori al di là dei contributi ordinari, calcolati secondo metodologie stabilite da AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, su specifiche basi normative riferite ai periodi di riferimento delle campagne agricole. Il calcolo di tali prelievi deve seguire criteri univoci e trasparenti, generalmente correlati a parametri europei e a indicatori tecnici che devono essere applicati in modo corretto e coerente. La normativa di riferimento prevede che i prelievi siano comunicati in via preliminare agli interessati e che eventuali contestazioni possano essere proposte davanti all'autorità giurisdizionale competente.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa consisteva nella corretta determinazione degli importi dei prelievi supplementari per i tre periodi agricoli contestati, poiché l'azienda ricorrente riteneva che l'Agenzia delle Entrate avesse commesso errori nei computi, applicando metodologie errate o non corrispondenti ai parametri normativi richiesti. La controversia verteva sulla legittimità del procedimento di calcolo dei prelievi, sulla corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali, e sulla possibilità che fossero stati adottati criteri difformi da quelli previsti dalla normativa per determinare le somme dovute. Costituiva questione rilevante anche la valutazione dei dati sottostanti il calcolo e la loro congruità con i documenti amministrativi e le basi fattiche sulle quali il prelievo stesso era stato fondato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato il ricorso e le contestazioni sollevate dall'azienda, valutando la fondatezza delle eccezioni relative al calcolo dei prelievi supplementari. Per quanto riguarda il prelievo relativo alla campagna 2005-2006, il tribunale ha ritenuto infondati i rilievi della ricorrente, respingendo la contestazione. Al contrario, per le campagne 2006-2007 e 2007-2008, il giudice ha riscontrato errori o irregolarità nel calcolo del prelievo supplementare eseguito dall'AGEA e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riconoscendo la necessità di una ripetizione del computo secondo le corrette metodologie normative. Il tribunale ha quindi accolto parzialmente il ricorso nella parte in cui richiedeva l'annullamento e la ricalcolazione del prelievo per i due periodi agricoli in cui avevano riscontrato effettive irregolarità nei calcoli, mentre ha mantenuto la decisione negativa per il primo periodo, non riscontrando difetti nella determinazione dell'importo contestato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando all'AGEA la ripetizione del calcolo del prelievo supplementare per le sole campagne 2006-2007 e 2007-2008, secondo le corrette metodologie normative; ha invece respinto la contestazione relativa alla campagna 2005-2006, confermando la legittimità di quel prelievo. Il tribunale ha compensato le spese di giudizio tra le parti, non gravando alcuna parte dell'intero costo del contenzioso, e ha posto il contributo unificato a carico dell'AGEA, in considerazione dell'esito parzialmente favorevole al ricorrente. La sentenza è stata pronunciata definitivamente nella camera di consiglio del 8 giugno 2023 e ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione del provvedimento.

Massima

Qualora l'amministrazione agricola comunichi prelievi supplementari contenenti errori nei computi tecnici relativi a specifici periodi agricoli, il giudice amministrativo è tenuto ad annullare parzialmente il provvedimento e a disporre la ricalcolazione secondo le corrette metodologie normative comunitarie e nazionali, laddove riscontri irregolarità sostanziali nella determinazione degli importi dovuti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90009089 05/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo in data 5 novembre 2021, notificata in data 17 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 203.198,81 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2005-2006;
-	dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90009090 06/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo in data 5 novembre 2021, notificata in data 17 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 331.639,12 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2006-2007 e 2007-2008;
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2022, proposto da
AZIENDA AGRICOLA BOSETTI ANGELO, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso ai fini della ripetizione del calcolo del prelievo supplementare per le campagne 2006-2007 e 2007-2008, come precisato in motivazione, e per il resto lo respinge;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:

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