Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300687/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90009089 05/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo in data 5 novembre 2021, notificata in data 17 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 203.198,81 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2005-2006; - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90009090 06/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo in data 5 novembre 2021, notificata in data 17 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 331.639,12 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2006-2007 e 2007-2008; sul ricorso numero di registro generale 181 del 2022, proposto da AZIENDA AGRICOLA BOSETTI ANGELO, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso ai fini della ripetizione del calcolo del prelievo supplementare per le campagne 2006-2007 e 2007-2008, come precisato in motivazione, e per il resto lo respinge; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:
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