AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300680/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Tre fratelli, Pierluigi Picchi, Gabriele Picchi e Roberto Picchi, ricevono intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione della sede di Brescia il 15 dicembre 2021 e notificate il 20 dicembre dello stesso anno. Ciascuna intimazione richiede il pagamento di 112.781,28 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, riferiti alle campagne tributarie 1995-1996, 1996-1997 e 1999-2000, ossia a obblighi tributari risalenti a circa venticinque o ventisette anni prima della riscossione. Contestualmente agli intimazioni viene notificato un atto di pignoramento presso terzi e viene iscritto un ruolo denominato Residui Agea ex DL 27/2019, normativa che ha introdotto modifiche significative al sistema di gestione e riscossione dei residui tributari in materia agricola. I ricorrenti impugnano in via giurisdizionale non solo le intimazioni di pagamento e il pignoramento, ma anche il ruolo stesso ritenuto viziato nel procedimento di formazione.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel complesso sistema della riscossione coattiva dei tributi e dei crediti tributari dell'amministrazione dello Stato, disciplinato dal Decreto Legislativo in materia di riscossione. In particolare, il caso riguarda le competenze dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e dell'ADER (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), nonché le modifiche introdotte dal Decreto Legge 27/2019 in tema di gestione dei residui fiscali agricoli. Assume rilevanza centrale la normativa sulla prescrizione dei crediti tributari e sugli obblighi procedurali che devono essere rispettati nella formazione dei ruoli e nella notificazione delle intimazioni di pagamento. La riscossione dei crediti tributari, infatti, è subordinata a requisiti di procedibilità rigorosamente definiti dalla legge, tali da garantire il diritto di difesa dei contribuenti e la legittimità dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto di diritto fondamentale riguarda la legittimità della pretesa tributaria relativa a campagne fiscali risalenti a oltre venticinque anni prima della riscossione, in considerazione della disciplina sulla prescrizione dei crediti tributari e degli obblighi procedurali che devono essere rispettati nella formazione e notificazione dei ruoli. Sorge inoltre la questione circa la corretta identificazione della base documentale e fattuale su cui poggia la richiesta di pagamento di prelievi supplementari, nonché la corretta procedura di iscrizione a ruolo in conformità al Decreto Legge 27/2019. Assume rilevanza anche il profilo della legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi e della sua compatibilità con i diritti procedurali e sostanziali dei contribuenti. La complessità deriva dalla tensione tra l'interesse dello Stato a riscuotere crediti tributari, ancorché remoti, e il diritto dei contribuenti a ottenere il rispetto della legge e dei termini di prescrizione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 8 giugno 2023, ha proceduto all'esame dei vizi dedotti dai ricorrenti sia sotto il profilo della legittimità sostanziale che procedurale. Tuttavia, il giudice ha riscontrato che la causa presentava difetti di ammissibilità o procedibilità tali da impedire l'esame del merito della controversia, in quanto il ricorso nei confronti di Picchi Roberto è stato ritenuto affetto da un vizio assoluto di inammissibilità, mentre gli altri ricorrenti si trovavano in una situazione di improcedibilità ratione temporis o ratione materiae. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile e inammissibile, anziché affrontare il merito, rivela che il collegio ha individuato un ostacolo processuale insuperabile che ha reso impossibile procedere nel giudizio secondo i termini di legge. Tale orientamento suggerisce che non sono state ritenute idonee le condizioni procedurali per una pronuncia sul merito della controversia relativa alle intimazioni di pagamento e al pignoramento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti di Picchi Roberto e improcedibile per Pierluigi Picchi e Gabriele Picchi. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, con la conseguenza che ciascuna parte sostiene i propri costi processuali senza addebito verso le altre. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa. Tale pronuncia comporta che le impugnazioni mosse dai ricorrenti non hanno ottenuto accoglimento e che le intimazioni di pagamento e il pignoramento restano nella loro efficacia, seppur con gli effetti derivanti dall'esito processuale.
Massima
Quando la riscossione di crediti tributari remoti incontri vizi procedurali tali da renderla improponibile secondo il rito amministrativo, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità della causa anziché affrontare il merito della controversia sulla prescrizione e sulla legittimità del ruolo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018364 85/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia in data 15 dicembre 2021, notificata a mezzo di ufficiale della riscossione il 20 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto a Picchi Pierluigi il pagamento della somma di € 112.781,28 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000; - dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018363 84/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia in data 15 dicembre 2021, notificata a mezzo di ufficiale della riscossione il 20 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto a Picchi Gabriele il pagamento della somma di € 112.781,28 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000; - dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90018365 86/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia in data 15 dicembre 2021, notificata a mezzo di ufficiale della riscossione il 20 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto a Picchi Roberto il pagamento della somma di € 112.781,28 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000; - dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/2224; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 71 del 2022, proposto da PIERLUIGI PICCHI, GABRIELE PICCHI, ROBERTO PICCHI, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del ricorrente Picchi Roberto e improcedibile per gli altri, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:
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