Sentenza n. 202300678/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Paolo Malatesta, in qualità di socio solidalmente e illimitatamente responsabile della società agricola Malatesta Aldo e Paolo, ha ricevuto il 26 ottobre 2021 un'intimazione di pagamento dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Mantova. L'intimazione richiedeva il pagamento di 22.341,55 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne agricole 1995-1996, 1996-1997 e 2001-2002. Contro tale atto Paolo Malatesta ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, impugnando il provvedimento di riscossione e contestando la legittimità dell'intimazione di pagamento nei suoi confronti. La controversia trae origine da una precedente vicenda amministrativa relativa a finanziamenti agricoli concessi alla società, probabilmente nel contesto della Politica Agricola Comune, dove sarebbero emerse irregolarità successivamente sfociate nella richiesta di restituzione.
Il quadro normativo
La materia dei contributi e delle erogazioni agricole è disciplinata da una complessa normativa che comprende sia il diritto dell'Unione europea sulla Politica Agricola Comune che il diritto interno italiano. Le responsabilità solidali e illimitate dei soci nelle società di persone, in particolare nelle società agricole, sono regolate dal Codice Civile, che prevede che i soci rispondono dei debiti sociali con tutto il loro patrimonio personale. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono autorità competenti nel settore dei contributi agricoli e della loro eventuale revoca e recupero. La materia è inoltre governata dai principi di legalità amministrativa, proporzionalità e rispetto dei termini di prescrizione nell'esercizio del potere amministrativo di riscossione coattiva.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguarda se l'intimazione di pagamento rivolta a Paolo Malatesta sia legittima sotto il profilo sostanziale e procedurale, data la qualifica di socio a responsabilità illimitata della società che ha ricevuto i finanziamenti agricoli e successivamente dovrebbe restituire il prelievo supplementare. Il ricorrente ha contestato presumibilmente l'applicazione del principio di responsabilità solidale al singolo socio oppure ha eccepito la decadenza dal potere di riscossione a causa del decorso del termine di prescrizione, dato il lasso di tempo considerevole tra le campagne agricole di riferimento (risalenti agli anni novanta e ai primi duemila) e l'emissione dell'intimazione nel 2021. La questione riveste carattere sia sostanziale, riguardando l'estensione della responsabilità personale del socio, sia procedurale, concernente l'osservanza dei termini amministrativi e della prescrivibilità del credito della pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la vicenda distinguendo il trattamento riservato alle tre campagne agricole. Per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, il collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo probabilmente legittimo l'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate e confermando la responsabilità solidale di Paolo Malatesta in quanto socio della società agricola. Questo significa che il giudice ha ritenuto corretta sia la fondatezza della pretesa contributiva da parte dell'amministrazione sia la legittimità dell'estensione della responsabilità al ricorrente. Per quanto concerne invece la campagna 2001-2002, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, una decisione che generalmente indica l'impossibilità di proseguire il giudizio per motivi processuali formali, come l'intervenuta prescrizione del diritto di azione oppure l'avvenuta mancanza dei presupposti procedurali per l'esame del merito della controversia. La compensazione delle spese di giudizio, infine, evidenzia che il collegio non ha ritenuto nessuna delle parti vincitrice della lite.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso di Paolo Malatesta per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, confermando pertanto la legittimità dell'intimazione di pagamento relativa a tali periodi e la conseguente obbligazione del ricorrente a versare la somma di 22.341,55 euro comprensiva di interessi e oneri di riscossione. Ha inoltre dichiarato il ricorso improcedibile per la campagna 2001-2002, con la conseguenza che su questa parte della controversia il giudice non ha potuto pronunciarsi nel merito, probabilmente per decadenza del diritto di azione. La sentenza ordina l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa e stabilisce che le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
Massima
Il socio di una società agricola che ha ricevuto contributi successivamente assoggettati a revoca amministrativa rimane responsabile solidalmente e illimitatamente della restituzione delle somme indebitamente percepite, nel rispetto dei termini prescrittivi applicabili al credito tributario della pubblica amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003605 02/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 26 ottobre 2021, notificata a mezzo posta, con la quale è stato chiesto al ricorrente, in qualità di socio solidalmente e illimitatamente responsabile della società agricola Malatesta Aldo e Paolo, il pagamento della somma di € 22.341,55 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002; sul ricorso numero di registro generale 182 del 2022, proposto da MALATESTA PAOLO, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, e lo dichiara improcedibile per la campagna 2001-2002, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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