AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300677/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Azienda Agricola Sisti Andrea ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per contestare tre atti di riscossione coattiva emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cremona, rispettivamente in data 14 ottobre 2021 e successivamente notificati. Tali atti richiedevano il pagamento di tre diverse somme, complessivamente pari a circa 1 milione e 167 mila euro, a titolo di prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione, relativi a varie campagne agricole comprese tra il 2000 e il 2009. Il ricorso ha interessato anche il presupposto ruolo ordinario sotteso alla cartella di pagamento n. 035 2021 00080664 40/000, notificata il 26 novembre 2021. La controversia scaturisce dunque dalla contestazione di richieste di pagamento supplementari riferite a contributi o prelievi agricoli per un periodo temporale ampio e per campagne diverse, circostanza che suggerisce una questione relativa alla corretta determinazione dei versamenti dovuti in materia di agricoltura o di contributi previdenziali agricoli.
Il quadro normativo
La materia è regolata dalla normativa in tema di contributi agricoli e di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema di riscossione delle cartelle di pagamento è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 159 del 1999 e dalle relative norme regolamentari, che prevedono il procedimento attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione procede al recupero coattivo dei crediti erariali. In materia agricola, sono rilevanti le disposizioni relative all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e ai contributi dovuti dagli imprenditori agricoli. Il ricorrente poteva eccepire vizi procedurali nella formazione degli atti, errori nel calcolo dei supplementi dovuti, prescrizione dei crediti, ovvero mancanza di una corretta comunicazione e intimazione circa la determinazione dei nuovi importi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità e la correttezza formale e sostanziale dei tre atti di riscossione coattiva, in particolare quanto alla fase di calcolo dei prelievi supplementari e alla loro comunicazione all'obbligato. Era in discussione se l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse correttamente quantificato i supplementi dovuti per le campagne in questione, se fossero stati rispettati i termini procedurali di legge e le regole sulla notifica, e se non fossero eventualmente intervenuti fenomeni estintivi del credito quali la prescrizione. La questione risultava complessa data l'ampiezza temporale coperta dagli atti (quasi un decennio) e la pluralità di campagne agricole coinvolte.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della presente versione non riporti la motivazione estesa, il collegio giudicante ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso, il che indica che almeno sotto uno o più profili il ricorrente aveva ragione: potrebbe trattarsi dell'illegittimità di uno o più tra gli atti contestati, dell'errore nel calcolo di determinati supplementi, oppure della corretta applicazione di termini di prescrizione che avevano estinto parte dei crediti. Il respingimento parziale della doglianza lascia intendere che altri profili della contestazione non hanno trovato accoglimento, o che soltanto parte degli importi richiesti era effettivamente dovuta. La circostanza che il contributo unificato sia posto a carico dell'AGEA suggerisce che il giudice abbia riconosciuto una responsabilità primaria all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura nella determinazione complessiva dei crediti, anche se l'atto materiale di riscossione era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando dunque, nei limiti descritti nella motivazione non riportata in questa versione, gli atti di riscossione contestati ovvero parte di essi. Il ricorso è stato invece respinto per quanto non accoglibile. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre il contributo unificato è stato posto a carico dell'AGEA, segnale che il giudice ha ritenuto responsabile l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sotto il profilo sostanziale della corretta determinazione dei crediti oggetto di controversia.
Massima
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve rispettare i vincoli procedurali e sostanziali nel procedimento di riscossione coattiva dei crediti tributari e agricoli, e la mancanza di una corretta determinazione o comunicazione dei supplementi dovuti può determinare l'annullamento della cartella di pagamento per violazione di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 035 2021 00080664 40/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona, notificata mezzo raccomandata il 26 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 344.299,87 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2002-2003 e 2006-2007; - del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002475; - dell’intimazione di pagamento n. 035 2021 90000646 89/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona in data 14 ottobre 2021, notificata a mezzo raccomandata in data successiva al 26 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 718.563,12 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009; - dell’intimazione di pagamento n. 035 2021 90000632 75/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona in data 14 ottobre 2021, notificata a mezzo raccomandata in data successiva al 26 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 104.334,41 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2000-2001; sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA SISTI ANDREA, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione, e per il resto lo respinge, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:
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