AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300676/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Romano Zanotti ha presentato un ricorso contro l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), impugnando un'intimazione di pagamento del 26 ottobre 2021, notificata il 12 novembre 2021, con cui gli era stata richiesta la somma di 543.462,67 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alle campagne agricole 2005-2006, 2007-2008 e 2008-2009. Il ricorrente contestava altresì l'atto di pignoramento presso terzi successivamente emesso (numero 64/2021/787) e il ruolo iscritto quale "Residui Agea ex DL 27/2019". La controversia nasceva dalla richiesta di restituzione di contributi versati per le campagne agricole citate, un prelievo supplementare notificato a distanza di oltre dieci anni dall'anno di riferimento delle campagne stesse. Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dei provvedimenti e il risarcimento dei danni derivanti dall'azione intrapresa dalle agenzie.
Il quadro normativo
La fattispecie si inscrive nel complesso sistema di gestione dei fondi comunitari in materia agricola, disciplinato dalle norme europee sulla Politica Agricola Comune e dalle loro trasposizioni nazionali, nonché dal Decreto Legge numero 27 del 2019, che ha introdotto specifiche disposizioni sulla gestione dei residui e dei debiti tributari dell'AGEA verso i beneficiari. Il DL 27/2019 costituisce il fondamento normativo del ruolo oggetto della controversia. Rilevano inoltre le disposizioni generali sul diritto amministrativo sostanziale e processuale, in particolare i principi di certezza del diritto, di affidamento legittimo e di proporzionalità, nonché le regole sulla prescrizione e sulla decadenza relative alla notificazione e alla riscossione dei crediti amministrativi derivanti dalla gestione dei fondi comunitari e degli aiuti agricoli.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della richiesta di prelievo supplementare notificata a distanza di molti anni dalle campagne cui si riferiva, sollevando questioni critiche in ordine al rispetto dei termini di prescrizione o decadenza per la notificazione di tali crediti e alla compatibilità del provvedimento con i principi di certezza del diritto e di affidamento legittimo del cittadino. In secondo luogo, era in discussione la corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal DL 27/2019, che avrebbe potuto produrre effetti rilevanti sulla validità del ruolo e sulla procedura di riscossione. Terzo elemento della controversia era la legittimità del pignoramento presso terzi, tanto sotto il profilo procedimentale quanto sotto quello sostanziale, alla luce dei vizi eventualmente affetti dal credito sottostante. Il ricorrente contestava inoltre se la determinazione dell'importo dovuto fosse stata effettuata nel rispetto delle procedure amministrative previste.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affrontato la questione mediante un'analisi articolata dei provvedimenti impugnati, accogliendo parzialmente il ricorso nei limiti descritti in motivazione e respingendo il resto, nonché dichiarando improcedibile parte della domanda. Questa struttura della decisione suggerisce che il collegio giudicante ha ritenuto fondati alcuni dei vizi lamentati dal ricorrente, probabilmente in relazione al rispetto dei termini di notificazione o alla corretta applicazione della normativa emergenziale introdotta dal DL 27/2019, mentre ha invece respinto altre contestazioni. La compensazione delle spese e la condanna al pagamento del contributo unificato a carico dell'AGEA indicano che il giudice ha riconosciuto un sostanziale fondamento nella linea difensiva del ricorrente, sebbene non in modo integrale. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa evidenzia che sono stati disposti provvedimenti concreti di annullamento parziale dei titoli di riscossione.
La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso di Romano Zanotti, annullando gli atti in questione nei limiti e secondo le modalità indicate nella motivazione estesa della sentenza, mentre ha respinto le restanti domande e dichiarato improcedibile parte della prospettazione del ricorrente. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, distribuzione che riflette un sostanziale equilibrio negli esiti della causa, con il contributo unificato integralmente a carico dell'AGEA. La sentenza è stata resa esecutiva, imponendo alle autorità amministrative di ottemperarvi, il che significa che almeno parte dei provvedimenti di riscossione deve essere ritirata o modificata dalle agenzie convenute.
Massima
L'annullamento parziale di una richiesta di prelievo supplementare relativa a campagne agricole risalenti nel tempo è ammissibile quando sussistano vizi nella notificazione, nell'applicazione della normativa emergenziale ovvero nella violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento legittimo del contribuente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003609 06/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 26 ottobre 2021, notificata a mezzo di ufficiale della riscossione il 12 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 543.462,67 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009; - dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/787; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, proposto da ROMANO ZANOTTI, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione, e per il resto lo respinge e lo dichiara improcedibile, come rispettivamente precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:
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