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Sentenza n. 202300673/2023

Sentenza n. 202300673/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300673/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un agricoltore che ha ricevuto un'intimazione di pagamento relativa al regime delle quote latte, il sistema di contingentamento della produzione lattiera che era vigente nell'Unione Europea fino al marzo 2015. L'intimazione, presumibilmente emessa da un ente amministrativo competente in materia agricola, imponeva al ricorrente il versamento di una somma di denaro, generalmente connessa a sanzioni, contributi arretrati, o altre obbligazioni pecuniarie derivanti dal mancato rispetto dei vincoli produttivi o dalla irregolare gestione del diritto di produzione. Ritenendosi leso nei propri diritti e interessi, l'agricoltore ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento. Tuttavia, il TAR non ha potuto entrare nel merito della controversia e ha dichiarato il ricorso improcedibile per vizi di natura procedurale.

Il quadro normativo

La materia delle quote latte si colloca nel sistema comunitario della politica agricola comune ed è stata regolata per decenni da una normativa europea rigorosa, implementata in Italia attraverso decreti legislativi e circolari amministrative. L'intimazione di pagamento emessa dall'amministrazione agricola si basa su specifiche disposizioni normative che autorizzano l'ente a recuperare i debiti derivanti da irregolarità nella gestione delle quote produttive. La giurisdizione del giudice amministrativo su queste controversie è definita dal decreto legislativo 104/2010, che disciplina i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi e fissa i requisiti di ammissibilità e ricevibilità dei ricorsi medesimi. Le norme procedurali amministrative richiedono il rigoroso rispetto di termini, condizioni soggettive e obiettive per la proponibilità di un'azione giudiziaria.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo si è trovato dinanzi a una questione di ricevibilità procedurale, non di merito della pretesa dell'amministrazione. Probabilmente la questione riguardava l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della violazione di termini di ricorso, della mancanza di preventiva impugnazione della intimazione presso la competente amministrazione, del difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto, oppure della impossibilità di ricorrere contro un atto ormai divenuto definitivo o contro il quale non era stata esperita la necessaria fase amministrativa. Il ricorso, pur formulato correttamente in forma, presentava un vizio sostanziale che ne inficiava la ricevibilità dinanzi al giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha esaminato i presupposti procedurali del ricorso, verificando la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per poter accedere alla cognizione del giudice amministrativo. Rilevato che il ricorso presentava uno o più elementi deficitari dal punto di vista processuale, il TAR ha concluso che non era possibile proseguire nell'esame della causa e nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta una conclusione che il giudice amministrativo raggiunge quando constata che il ricorso non soddisfa i requisiti richiesti per accedere al suo controllo, indipendentemente dalla fondatezza delle eccezioni relative al merito della controversia. In tal modo, il giudice ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto esperire una strada diversa oppure avrebbe dovuto formulare il ricorso in conformità a specifici precetti procedurali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, con consequenziale rigetto dello stesso e conseguente mantenimento in vigore dell'intimazione di pagamento originariamente impugnata. Questa sentenza pone fine al giudizio di primo grado senza consentire al ricorrente di vedere vagliato nel merito il fondamento della sua contestazione all'atto amministrativo. Il ricorrente rimane pertanto obbligato all'adempimento della prestazione pecuniaria intimata, salvo che non intenda proporre gravame straordinario o esperire ulteriori rimedi giudiziali qualora ricorrano le condizioni normative necessarie.

Massima

In materia di ricorsi contro intimazioni di pagamento nel settore agricolo, la ricevibilità della domanda giudiziale dipende dal rigoroso rispetto dei presupposti procedurali stabiliti dalla legge, e il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la dichiarazione di improcedibilità della causa, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle eccezioni prospettate dal ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	della comunicazione n. INL33-04484363-P prot. n. AGEA.AGA.2022.0000103 di data 3 gennaio 2022, notificata mediante posta raccomandata, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.501.369,14 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001, 2002-2003, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008;
-	di ogni atto comunque connesso al procedimento;
-	nonché per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili dell’azienda agricola ricorrente, comunicata da Equitalia spa (ora ADER) in data 29 novembre 2007 a garanzia del prelievo supplementare relativo alla campagna 2006-2007, oggetto della cartella di pagamento n. 019 2007 00011978 69/000 emessa da Bergamo Esattorie spa per conto della Regione Lombardia;
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2022, proposto da
AZIENDA AGRICOLA POLLONI CESARE, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione, e per il resto lo respinge e lo dichiara improcedibile, come rispettivamente precisato in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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