Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300673/2023

Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	della comunicazione n. INL33-04484363-P prot. n. AGEA.AGA.2022.0000103 di data 3 gennaio 2022, notificata mediante posta raccomandata, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.501.369,14 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001, 2002-2003, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008;
-	di ogni atto comunque connesso al procedimento;
-	nonché per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili dell’azienda agricola ricorrente, comunicata da Equitalia spa (ora ADER) in data 29 novembre 2007 a garanzia del prelievo supplementare relativo alla campagna 2006-2007, oggetto della cartella di pagamento n. 019 2007 00011978 69/000 emessa da Bergamo Esattorie spa per conto della Regione Lombardia;
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2022, proposto da
AZIENDA AGRICOLA POLLONI CESARE, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione, e per il resto lo respinge e lo dichiara improcedibile, come rispettivamente precisato in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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