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Sentenza n. 202300671/2023

Sentenza n. 202300671/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300671/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Gianluigi Cappa, quale socio della società "Cappa Gianluigi e Marco", ha ricevuto il 16 novembre 2021 un'intimazione di pagamento dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ufficio di Mantova) per un ammontare di € 206.557,34. Tale intimazione richiamava una pretesa relativa a prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione derivanti da erogazioni agricole per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001 e 2001-2002, risalenti dunque a circa 25-30 anni prima. In qualità di socio solidalmente e illimitatamente responsabile della società, Cappa Gianluigi è stato personalmente chiamato a rispondere del debito della società. Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento e il sottostante ruolo iscritto come "Residui Agea ex DL 27/2019", contendendo la legittimità della procedura di riscossione e richiedendo altresì il risarcimento dei danni patiti.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto della disciplina sulle erogazioni agricole gestite dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), una struttura amministrativa incaricata di riscuotere somme in base a norme di carattere comunitario e nazionale relative alla Politica Agricola Comune. Il DL 27/2019, cui espressamente richiama il ruolo di riscossione, ha introdotto specifiche disposizioni in merito alla gestione dei residui e dei crediti agricoli derivanti da precedenti campagne. La materia è inoltre regolata dal Codice della riscossione dei tributi e da regolamenti europei in tema di aiuti agricoli. Rientra nella competenza del Tribunale Amministrativo Regionale valutare la corretta applicazione di tali norme e l'eventuale illegittimità dei provvedimenti amministrativi che hanno origine al debito fatto valere in sede di riscossione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'intimazione di pagamento e della procedura di riscossione coattiva, presumibilmente sotto il profilo della prescrizione del credito, della legittimità della determinazione della pretesa nei suoi elementi constitutivi (capitale, interessi e oneri), nonché della corretta applicazione della normativa vigente al momento della riscossione. Ulteriore elemento controverso era la responsabilità personale e solidale del socio per debiti risalenti a campagne agricole così remote nel tempo. Il ricorrente eccepiva inoltre potenziali violazioni procedurali nel processo di notificazione dell'intimazione e nella sua corretta tassazione nel ruolo.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto fondato il ricorso almeno parzialmente, accogliendo le doglianze del ricorrente sotto specifici profili. Sebbene il testo della sentenza non riproduca pienamente la motivazione, l'accoglimento parziale suggerisce che il giudice ha riconosciuto l'illegittimità di parte della pretesa tributaria, probabilmente per violazione di norme sulla prescrizione, per erronea determinazione della somma dovuta o per violazione di specifiche disposizioni procedurali. La circostanza che il contributo unificato sia stato posto a carico dell'AGEA dimostra che il giudice ha ritenuto sostanzialmente fondato il ricorso, attribuendo all'amministrazione agricola una responsabilità significativa nella vicenda. La compensazione delle spese di giudizio indica comunque che il ricorrente non ha ottenuto una vittoria completa, bensì una vittoria parziale con benefici limitati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando quindi parte dell'intimazione di pagamento e/o parte del ruolo "Residui Agea ex DL 27/2019" nei limiti precisati nella motivazione completa della sentenza. Ha compensato le spese di giudizio tra le parti, il che significa che nessuna parte ha dovuto sostenere le spese processuali dell'altra. Ha posto il contributo unificato (la somma dovuta come contributo alla giustizia amministrativa) a carico dell'AGEA, segnalando così un apprezzamento sostanziale delle ragioni del ricorrente. Il provvedimento rappresenta un'invalidazione parziale della pretesa riscossa, con probabili riflessi restitutori per il ricorrente relative alla parte di somma indebitamente riscossa.

Massima

Quando vengono avanzate pretese tributarie per erogazioni agricole derivanti da campagne risalenti a decenni precedenti, l'amministrazione deve rispettare rigorosamente sia i termini di prescrizione che le procedure formali di determinazione e notificazione della pretesa, sotto pena di annullamento dell'intimazione di pagamento in tutto o in parte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90004142 74/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 4 novembre 2021, notificata a mezzo di ufficiale della riscossione il 16 novembre 2021, con la quale è stato chiesto al ricorrente Cappa Gianluigi, quale socio solidalmente e illimitatamente responsabile della società Cappa Gianluigi e Marco, il pagamento della somma di € 206.557,34 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001, 2001-2002;
-	del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2022, proposto da
CAPPA GIANLUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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