AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - ISCRIZIONE IPOTECARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300658/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un'azienda agricola, titolare di una quota latte in ambito della produzione lattiera comunitaria, è stata destinataria di un'intimazione di pagamento da parte dell'amministrazione competente, relativa a somme presumibilmente dovute in relazione alle quote latte assegnate. Successivamente, a garanzia del credito vantato dall'amministrazione, è stata disposta l'iscrizione di un'ipoteca sui beni del ricorrente. Ritenendo illegittime tale intimazione e l'iscrizione ipotecaria che ne era conseguita, l'azienda agricola ha proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, contestando sia la legittimità del provvedimento che i criteri e le modalità con cui era stato calcolato l'importo rivendicato.
Il quadro normativo
La materia delle quote latte è disciplinata da una complessa normativa comunitaria e nazionale volta a regolamentare la produzione di latte e prodotti lattieri. Le procedure di recupero crediti da parte dell'amministrazione sono assoggettate ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui la necessità del rispetto del contraddittorio, la motivazione adeguata dei provvedimenti, la proporzionalità e il divieto di abuso di potere. Particolarmente rilevanti sono le norme sulla iscrizione di ipoteche, che costituisce una misura cautelare di notevole incisività sulla sfera patrimoniale del ricorrente e che pertanto deve essere proporzionata al credito vantato e funzionalmente necessaria.
La questione giuridica
Il ricorso pone in discussione tanto la legittimità della determinazione della somma dovuta quanto la correttezza del procedimento amministrativo seguito. In particolare, sorge il dubbio se l'intimazione sia stata preceduta dal rispetto di adeguati contraddittori e se il calcolo delle somme dovute risulti corretto e verificabile sulla base della documentazione amministrativa. Inoltre, la questione investe la proporzionalità dell'iscrizione ipotecaria, misura estremamente invasiva che richiede una giustificazione particolarmente rigorosa.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha sottoposto a sindacato il provvedimento impugnato secondo i criteri di legittimità del diritto amministrativo, verificando la sussistenza di un contraddittorio effettivo e la correttezza logica e matematica del calcolo delle somme dovute. Ha accertato che laddove la documentazione risultasse deficitaria o il procedimento amministrativo fosse viziato in aspetti procedurali essenziali, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, perlomeno in parte. Tuttavia, ha ritenuto che sotto altri profili, eventualmente relativi a taluni elementi della pretesa amministrativa o a specifiche componenti della somma richiesta, la posizione dell'amministrazione potesse resultare fondata. Di conseguenza, ha accolto il ricorso solo parzialmente, accogliendo cioè le censure relative ad alcuni vizi procedurali o a elementi specifici della quantificazione, mentre ha respinto le censure relative ad altri elementi della pretesa medesima.
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando in tutto o in parte illegittime talune componenti dell'intimazione di pagamento o della procedura seguita, mentre ha confermato la legittimità di altri aspetti della pretesa amministrativa. Con riguardo all'iscrizione ipotecaria, il giudice ha probabilmente disposto che fosse mantenuta in parte o cancellata integralmente qualora il suo importo fosse sproporzionato rispetto alla quota di credito rimasta legittima. Le conseguenze pratiche consistono nella rideterminazione delle somme dovute secondo le linee tracciate dalla sentenza, con obbligo per l'amministrazione di provvedere alle conseguenti variazioni amministrative.
Massima
Nelle controversie relative al recupero di crediti nell'ambito della regolamentazione delle quote latte, l'amministrazione è tenuta al rigoroso rispetto delle procedure di contraddittorio e della correttezza nel calcolo delle somme dovute, e l'iscrizione di ipoteca deve risultare proporzionata all'effettiva esposizione creditoria accertata secondo il principio di ragionevolezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento (a) quanto al ricorso n. 947 del 2021: - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001451 80/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 7 ottobre 2021, notificata in data 12 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 446.213,82 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; (b) quanto al ricorso n. 117 del 2023: - della comunicazione dell’ADER sede di Mantova n. 064 2021 14600000 11/006 di data 17 novembre 2022, notificata in data 29 novembre 2022, riguardante l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale (con nota n. 12679/2240 di data 6 ottobre 2022) presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Mantova dell'Agenzia delle Entrate, a garanzia della somma di € 455.793,65 dovuta sulla base della cartella di pagamento n. 300 2015 00000081 94/000 (nuova numerazione n. 064 2020 71500894 30/000), notificata il 16 marzo 2015, a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; sul ricorso numero di registro generale 947 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA ZALDINI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 117 del 2023, proposto da AZIENDA AGRICOLA ZALDINI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) riunisce i ricorsi; (b) accoglie parzialmente i ricorsi riuniti, come specificato in motivazione; (c) compensa le spese di giudizio; (d) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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