AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300062/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agricoltore o un operatore del settore lattiero-caseario ha ricevuto un'intimazione di pagamento relativa a obblighi contributivi o fiscali connessi alle quote latte, strumento amministrativo che disciplina la produzione di latte in ambito europeo. L'interessato, ritenendo ingiusta o illegittima questa intimazione, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a Brescia, chiedendo l'annullamento del provvedimento. Nel corso del procedimento amministrativo, tuttavia, la situazione di fatto è mutata: potrebbe essere sopraggiunto un pagamento, una remissione della cartella, un accordo transattivo con l'amministrazione, o comunque un evento che ha eliminato l'interesse concreto del ricorrente a ottenere dal giudice l'annullamento dell'intimazione. Per questa ragione, al momento della decisione, il collegio giudicante non ha potuto proseguire nel merito della controversia.
Il quadro normativo
Le quote latte rappresentano uno strumento di regolazione della produzione agricola derivante da normative europee successivamente recepite nell'ordinamento italiano, gestite in Italia da enti quali l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). La materia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo pubblico e del diritto tributario, dove l'amministrazione esercita poteri di controllo, accertamento e riscossione nei confronti degli operatori agricoli. L'intimazione di pagamento è il primo atto mediante il quale l'amministrazione dà formale avviso al debitore dell'obbligazione nascente dall'inadempimento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo e della fase esecutiva di riscossione coattiva.
La questione giuridica
La questione rilevante per il giudice amministrativo non era tanto il merito della legittimità dell'intimazione, bensì la verificazione della persistenza dell'interesse giuridico del ricorrente a proseguire nel ricorso sino al pronunciamento di una sentenza di merito. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, il ricorso deve mantenersi durante tutto il procedimento; una volta che sopravvenga un evento estintivo che renda inutile la pronuncia del giudice, viene meno il presupposto processuale necessario per la continuazione del giudizio e la pronuncia sulla questione di fondo.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Brescia ha ritenuto che, indipendentemente dalla validità sostanziale dell'intimazione impugnata, il ricorrente non poteva più avere interesse alla decisione del ricorso perché la controversia era venuta meno durante il procedimento. Tale conclusione si desume dal principio generale secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere costituisce motivo di improcedibilità della controversia amministrativa, non essendo possibile che il giudice amministrativo si pronunci su questioni rese oziose dal mutamento della situazione di fatto. Peraltro, questa dichiarazione di improcedibilità non costituisce una pronuncia nel merito e non pregiudica eventuali diritti del ricorrente rispetto a ciò che è sopraggiunto (ad esempio, l'efficacia di un pagamento volontario oppure di un accordo).
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, evitando così di pronunciarsi sugli aspetti sostanziali riguardanti la legittimità dell'intimazione di pagamento. Questa decisione comporta l'estinzione del giudizio e il suo archiviazione senza che il merito sia stato affrontato. Le spese di giudizio sono generalmente rimesse, dato che la causa non ha avuto esito dovuto a fatto del ricorrente ma a sopraggiunto venir meno della controversia.
Massima
Quando sopraggiunge durante il procedimento un evento che elimina l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento, il ricorso amministrativo diventa improcedibile indipendentemente dal merito della questione dedotta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento 1. – della “Cartella di pagamento n. 06420210004915783000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it il 30.11.2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 1.012.535,08 per “prelievi latte”, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” (doc. 1); 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 120 del 2022, proposto da Paolo Cogo, Società Agricola Cogo Elio e Paolo S.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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