AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - FIDEIUSSIONI BANCARIE - RIASSUNZIONE DA G.O.
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300549/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Zanetti Luigi e Vittorio Società Semplice ha promosso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare l'esigibilità di fideiussioni bancarie costituite presso la BCC di Calcio e Covo, successivamente incorporata nella BCC dell'Oglio e del Serio. Tali fideiussioni erano state originate da un rapporto con la società acquirente Kraft Foods Italia spa, oggi Mondelez Italia srl, in qualità di garante del pagamento di un prelievo supplementare richiesto dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) relativamente a contributi agricoli comunitari per le campagne annuali 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000. La ricorrente sosteneva di avere diritto all'inibizione dell'esigibilità di tali fideiussioni, opponendosi così non solo alla pretesa dell'ente pagatore statale ma anche al meccanismo di garanzia che era stato attivato nei suoi confronti. La controversia si inseriva in un procedimento complesso in cui convergevano interessi della azienda agricola ricorrente, di AGEA quale ente creditore dei contributi, della banca garante e della società acquirente coinvolta nel rapporto commerciale originario.
Il quadro normativo
La materia dei contributi agricoli comunitari e della loro erogazione è disciplinata dalla normativa della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea e dalle relative disposizioni di attuazione nazionale. L'AGEA, quale organismo pagatore designato dallo Stato italiano, esercita poteri di controllo e recupero dei fondi, inclusa la possibilità di richiedere il pagamento di importi supplementari quando emergano errori o violazioni delle condizioni per l'erogazione dei contributi stessi. Le fideiussioni bancarie costituiscono uno strumento di garanzia disciplinato dal diritto civile e commerciale, mediante il quale un istituto di credito si impegna a pagare una determinata somma al verificarsi di condizioni specifiche. La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo nella parte relativa alle pretese dei pubblici enti e ai diritti procedurali dei soggetti sottoposti a tale potestà amministrativa.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consisteva nel verificare se le fideiussioni bancarie costituite a garanzia del prelievo supplementare richiesto da AGEA fossero legittimamente esigibili oppure se sussistessero vizi procedurali o sostanziali idonei a rendere illegittime le pretese che tali fideiussioni erano destinate a garantire. In particolare, la ricorrente contestava la fondatezza della pretesa dell'AGEA o comunque la legittimità del meccanismo mediante il quale tale pretesa era stata fatta valere e garantita. La questione riveste rilevanza anche sul piano dei rapporti tra gli strumenti di garanzia reale e i diritti sostanziali oggetto della controversia, oltre che sul piano della tutela amministrativa dei diritti dei soggetti esposti alle pretese della pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, presieduto da Mauro Pedron ed integrato dalla Consigliera Alessandra Tagliasacchi e dal Referendario Massimo Zampicinini, ha accolto parzialmente il ricorso della Azienda Agricola Zanetti, il che significa che ha riconosciuto la fondatezza di almeno parte delle contestazioni proposte dalla ricorrente nei confronti dell'esigibilità incondizionata delle fideiussioni. Tale accoglimento parziale suggerisce che il collegio ha individuato profili di illegittimità nel procedimento di determinazione del prelievo supplementare oppure ha ritenuto che la pretesa dell'AGEA fosse fondata solo in parte, conseguentemente limitando la portata della garanzia bancaria. La compensazione delle spese di giudizio tra le parti è una conseguenza naturale di una decisione di accoglimento parziale, in quanto il tribunale ha diviso il torto e il successo processuale tra i contendenti, considerando che nessuna parte ha ottenuto interamente ragione. Infine, l'imputazione del contributo unificato a carico dell'AGEA rappresenta una scelta del giudicante volta a gravare sui residui costi processuali l'amministrazione che aveva azionato il procedimento di recupero contestato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Zanetti Luigi e Vittorio Società Semplice, inibendo almeno parzialmente l'esigibilità delle fideiussioni bancarie costituite presso la BCC dell'Oglio e del Serio come garanzia delle pretese di AGEA. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutti i contendenti, in quanto ciascun soggetto rimane responsabile esclusivamente dei propri costi legali e amministrativi. Ha posto il contributo unificato a carico dell'AGEA, riconoscendo così una parziale responsabilità all'ente pubblico nella decisione impugnata e nelle questioni contenziose che ne erano derivate. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dalla pubblica amministrazione secondo i termini di legge.
Massima
Le fideiussioni bancarie costituite a garanzia di pretese creditorie della pubblica amministrazione sono sindacabili innanzi al giudice amministrativo qualora sussistano vizi nel procedimento di determinazione della pretesa stessa o illegittimità nella richiesta di costituzione della garanzia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l’inibizione - dell’esigibilità delle fideiussioni bancarie costituite dalla BCC di Calcio e di Covo (ora BCC dell’Oglio e del Serio) nell’interesse dell’azienda agricola ricorrente, a favore dell’acquirente Kraft Foods Italia spa (ora Mondelez Italia srl), e indirettamente dell’AGEA, a garanzia del prelievo supplementare dovuto per le campagne 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000; sul ricorso numero di registro generale 601 del 2022, proposto da AZIENDA AGRICOLA ZANETTI LUIGI E VITTORIO SOCIETÀ SEMPLICE, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Landi e Alessandro Donati, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Daniele Bresciani in Brescia, via Zima 1/A; MONDELEZ ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA, della BCC dell'Oglio e del Serio, e di Mondelez Italia srl; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →