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Sentenza n. 202300548/2023

Sentenza n. 202300548/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300548/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola Lenotti Ettore, azienda agricola operante in provincia di Mantova, ha ricevuto nel settembre 2021 una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (sede di Mantova) attraverso canale telematico PEC. La cartella richiede il pagamento di 28.423,15 euro a titolo di prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione riferiti a campagne agricole remote, specificamente gli anni 1995-1996, 1996-1997 e 1999-2000. Tali somme erano relative a contributi e aiuti agricoli gestiti da AGEA e ADER, enti preposti alle erogazioni in agricoltura e al coordinamento della riscossione. L'azienda ha ritenuto illegittima la cartella sotto diversi profili e ha tempestivamente proposto ricorso al TAR al fine di ottenerne l'annullamento totale o parziale, contestando sia i presupposti di fatto che i fondamenti normativi della pretesa.

Il quadro normativo

La materia di cui trattasi attiene ai contributi, agli aiuti e alle agevolazioni per il settore primario, disciplinati dalla normativa europea in materia di politica agricola comune e dalle discipline nazionali di trasposizione e attuazione. L'AGEA è responsabile della gestione amministrativa delle erogazioni in agricoltura, mentre ADER provvede alle funzioni di coordinamento della riscossione coattiva. La cartella di pagamento costituisce un atto amministrativo esecutivo la cui legittimità è soggetta al sindacato pieno del giudice amministrativo secondo le regole del codice del processo amministrativo. La legalità dell'atto è valutata sulla base dei principi generali di diritto amministrativo, ovvero la conformità alle norme di legge, il rispetto della procedura prescritta, l'assenza di eccesso di potere e la motivazione adeguata.

La questione giuridica

Il ricorso ha sollevato questioni complesse attinenti alla legittimità della cartella di pagamento notificata, con particolare riguardo alla corretta individuazione e caratterizzazione dei periodi relativi alle campagne agricole coinvolte e all'applicazione consona dei criteri normativi per il calcolo dei prelievi supplementari, degli interessi moratori e degli oneri di riscossione. In gioco era il delicato equilibrio tra l'esigenza pubblica di recuperare le somme precedentemente erogate a fronte di circostanze successivamente rivelatesi irregolari e il diritto dell'impresa agricola a non essere assoggettata a riscossioni ingiustificate o proceduralmente difettose. La controversia toccava inoltre questioni procedimentali fondamentali quali la corretta notificazione dell'atto amministrativo e la sufficienza della motivazione dello stesso.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha proceduto a un'attenta verifica della legittimità della cartella attraverso l'esame puntuale dei dati forniti da ambedue le parti, accertando la conformità dell'atto alle normative applicabili e ai canoni di legalità amministrativa. L'accoglimento parziale del ricorso rivela che il TAR ha riconosciuto il fondamento di specifiche censure mosse dalla ricorrente, potendo questi vizi riguardare profili procedimentali, calcoli inesatti delle somme dovute, irregolarità nella notificazione formale dell'atto ovvero difetti nella sua intestazione amministrativa. Al contrario, il giudice ha respinto le contestazioni laddove i presupposti della pretesa economica per talune campagne risultavano effettivamente corretti e supportati da idonea documentazione. Il ragionamento giudiziale ha dunque operato una distinzione analitica tra posizioni debitorie viziose e posizioni debitorie pienamente legittime.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella di pagamento nei soli limiti e secondo le specifiche modalità che risultano descritte nella motivazione della sentenza. Ha al contempo dichiarato improcedibile il ricorso per le residue questioni, evitando di pronunciarsi su profili su cui manteneva l'improcedibilità ovvero che riteneva già risolti dalla motivazione. Ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti quale regola di equità, considerata la natura mista della decisione, e ha posto il contributo unificato a carico dell'AGEA quale parte sostanzialmente soccombente. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

La cartella di pagamento emessa per il recupero di somme relative ad agevolazioni agricole è soggetta al controllo di legalità del giudice amministrativo e può essere annullata, in tutto o in parte, qualora affetta da vizi procedimentali o da errori materiali nel calcolo, ferma restando l'obbligazione di riscossione per le quote debitorie correttamente determinate conforme alla normativa regolante le erogazioni in agricoltura.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF, Estensore
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	della cartella di pagamento n. 064 2021 00049114 40/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 21 settembre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 28.423,15 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000;
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA LENOTTI ETTORE, rappresentata e difesa dagli avv. Manuela Milani e Giulia Brutti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione, e per il resto lo dichiara improcedibile, come rispettivamente precisato in motivazione;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:

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