AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300547/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Brugnoli Romano e Stefano ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la cartella di pagamento numero 064 2021 00049146 72/000, emessa il 21 settembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione della sede di Mantova, per un importo complessivo di euro 51.384,29. La pretesa tributaria contestata riguardava un prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alla campagna agro-climatica dell'annualità 1996-1997, nonostante fossero decorsi oltre venti anni dal periodo cui la cartella faceva riferimento. La società ricorrente ha contestato sia la legittimità della cartella stessa sia quella del sottostante ruolo di riscossione, proponendo altresì una domanda di risarcimento dei danni cagionati dall'Agenzia della Riscossione. Il ricorso è stato proposto secondo il rito ordinario del processo amministrativo, coinvolgendo come controparte l'AGEA e l'ADER, rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito del diritto tributario e amministrativo, in particolare nelle materie relative all'avviso di accertamento tributario, alla riscossione coattiva delle somme dovute e ai termini entro cui l'Amministrazione finanziaria può procedere alla quantificazione e al recupero di tributi. È applicabile il Decreto Legislativo 546 del 1992, che disciplina il processo tributario, nonché le disposizioni del Decreto Legislativo 300 del 1999 sulla organizzazione dell'Agenzia delle Entrate. Rilevanti risultano inoltre le norme relative ai termini di decadenza dell'amministrazione finanziaria e alle modalità di notificazione degli atti di riscossione attraverso i sistemi telematici certificati. In questo contesto normativo si inscrivono anche i principi costituzionali relativi alla capacità contributiva e alla ragionevolezza dei tributi, oltre alle norme sulla procedura amministrativa che garantiscono la trasparenza e la legittimità dei provvedimenti.
La questione giuridica
Il ricorso della società agricola sollevava questioni rilevanti sulla legittimità di un accertamento tributario notificato a distanza di più di due decenni dal periodo agro-climatico cui faceva riferimento, ossia dall'annualità 1996-1997. La società contestava verosimilmente la regolarità formale della cartella di pagamento, l'eventuale violazione di termini di decadenza entro cui l'Amministrazione avrebbe potuto procedere, la corretta quantificazione dell'importo preteso e la legittimità complessiva del procedimento amministrativo seguito. In particolare, era rilevante verificare se la cartella fosse stata regolarmente notificata secondo le disposizioni vigenti, se sussistessero motivi di illegittimità procedimentale o sostanziale nel provvedimento sottostante, e se l'Amministrazione fosse stata legittimata a recuperare somme relative a una campagna così risalente nel tempo, fermi restando eventuali diritti acquisiti dalla società nel corso del lungo periodo decorso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato nel merito tutti i motivi di ricorso proposti dalla società agricola Brugnoli, valutando sia le questioni formali e procedimentali sia il fondamento sostanziale della pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Sulla base della documentazione prodotta in giudizio e degli atti amministrativi in contestazione, il TAR ha ritenuto che la cartella di pagamento e il ruolo sottostante fossero stati validamente emessi dall'Agenzia della Riscossione, senza riscontrare vizi procedimentali o sostanziali tali da comportare l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Il giudice amministrativo ha dunque ritenuto che l'Amministrazione finanziaria avesse agito entro i propri poteri, applicando correttamente le norme tributarie e osservando le prescrizioni relative ai termini di notificazione e alle modalità procedimentali. La conclusione a cui il collegio è pervenuto è stata che la società ricorrente non disponeva di fondamento giuridico per ottenere l'annullamento dei provvedimenti, né tantomeno per far valere il diritto al risarcimento dei danni da essa dedotto in ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sezione staccata di Brescia, ha definitivamente pronunciato il respingimento della totalità del ricorso presentato dalla Società Agricola Brugnoli Romano e Stefano, sia per quanto concerne la cartella di pagamento che per quanto riguarda il ruolo di riscossione sottostante. Il giudice ha altresì compensato le spese di giudizio tra le parti, significando che ciascuna parte doveva sostenere le proprie spese legali senza beneficiare di condanne verso la controparte. La sentenza è stata pronunziata dal collegio composto dal Presidente Mauro Pedron in funzione di estensore, dalla Consigliera Alessandra Tagliasacchi e dal Referendario Massimo Zampicinini, nella seduta camerale del 6 aprile 2023. L'ordine finale della sentenza dispone che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, conseguendone l'obbligo per la società ricorrente di provvedere al pagamento della somma pretesa attraverso i canali ordinari della riscossione.
Massima
L'Amministrazione finanziaria conserva il potere di accertamento tributario e di riscossione coattiva delle somme dovute secondo le procedure e i termini stabiliti dalla normativa vigente, senza che l'inerzia della medesima amministrazione nel corso del tempo comporti perdita del diritto al recupero qualora gli atti siano stati validamente emessi e regolarmente notificati entro i termini di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 064 2021 00049146 72/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, inviata il 21 settembre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 51.384,29 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 1996-1997; - del ruolo indicato nella cartella impugnata; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 902 del 2021, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA BRUGNOLI ROMANO E STEFANO, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
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