AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - CARTELLA DI PAGAMENTO - RIASSUNZIONE DA G.O.
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300525/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Schenato Romeo, titolare di un'azienda agricola con la medesima denominazione, ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) la cartella di pagamento numero 30020150000008138000 emessa dall'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, notificata il 16 marzo 2015 mediante posta elettronica certificata. Con tale cartella era stato intimato al ricorrente il versamento della somma di euro 239.535,65 entro sessanta giorni dal ricevimento. Il ricorso, depositato nel 2022, contestava altresì il ruolo formato da AGEA numero 2015/000001 e tutti gli atti di iscrizione a ruolo e gli atti comunque connessi, presupposti o conseguenti a tale cartella, ritenuti illegittimi nella loro incidenza sulla sfera giuridica del ricorrente. La controversia si inserisce nel contesto delle agevolazioni e dei finanziamenti pubblici in agricoltura, settore in cui l'AGEA opera come soggetto erogatore di fondi comunitari e nazionali.
Il quadro normativo
L'AGEA opera secondo una complessa disciplina che combina il diritto amministrativo nazionale con il diritto della Unione Europea in materia di politica agricola comune e di gestione dei fondi strutturali. Le cartelle esattoriali emesse dall'agenzia rientrano nel sistema della riscossione coattiva di somme dovute all'amministrazione pubblica e sono soggette al controllo del giudice amministrativo quanto alla loro legittimità formale e sostanziale. Le questioni relative alle cartelle di pagamento riguardano tipicamente la corretta individuazione dei presupposti sostanziali che legittimano la pretesa creditoria, la regolarità procedurale della loro formazione e la corretta comunicazione al debitore, nonché il rispetto dei termini e dei presupposti previsti dalla normativa vigente.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni sulla legittimità della cartella esattoriale, verosimilmente contestando la fondatezza della pretesa creditoria sottostante ovvero l'osservanza dei procedimenti amministrativi e delle formalità richieste per la sua emissione. Il punto controverso riguardava se l'AGEA avesse agito in conformità alle normative che disciplinano le sue funzioni in qualità di ente erogatore e riscossore, oppure se la cartella fosse stata emessa in violazione di norme amministrative, di diritto sostanziale o procedurali. La distanza temporale tra l'emissione della cartella (marzo 2015) e il ricorso (2022) rendeva la questione ulteriormente complessa, potendo incidere sulla tempestività del ricorso medesimo e sulla permanenza dei vizi denunciati.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha proceduto all'esame del ricorso con una valutazione articolata che lo ha condotto a dichiarare in parte il ricorso improcedibile e in parte a respingerlo nel merito. La dichiarazione di improcedibilità, riguardante presumibilmente alcuni capi del ricorso, suggerisce che il giudice abbia riscontrato profili di inammissibilità formale o temporale, quali il mancato rispetto dei termini di decadenza per proporre il ricorso oppure l'impossibilità di provvedere su specifiche istanze per ragioni procedurali. Quanto alla parte del ricorso dichiarata inammissibile nel merito, il tribunale ha presumibilmente valutato che le doglianze relative alla legittimità della cartella e della sua iscrizione a ruolo non fossero sufficientemente fondate sulla norma, sugli atti o sugli elementi idonei a dimostrare l'illegittimità sostenuta dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto che l'AGEA avesse agito in conformità alle proprie competenze normative, confermando così l'esistenza e la validità della pretesa creditoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente pronunciato un provvedimento complesso che respinge il ricorso per annullamento della cartella e del ruolo, dichiarando in parte il ricorso improcedibile. Questo significa che la cartella di pagamento numero 30020150000008138000 e l'iscrizione a ruolo rimangono pienamente efficaci e la somma di euro 239.535,65 resta dovuta da Schenato Romeo all'AGEA. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva di euro 1.500,00 a favore dell'AGEA, secondo quanto liquidato dal tribunale. La sentenza è stata resa immediatamente esecutiva secondo le modalità ordinarie del processo amministrativo.
Massima
La cartella esattoriale emessa da un'agenzia pubblica conserva piena legittimità e vincolatività nei confronti del debitore agricolo ricorrente allorché il ricorso avverso di essa sia dichiarato improcedibile nel merito ovvero riscontri nella loro fondatezza le contestazioni mosse dal ricorrente medesimo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento - della cartella di pagamento n. 30020150000008138000 emessa da AGEA, notificata a Schenato Romeo in data 16 marzo 2015 a mezzo PEC, con la quale è stato intimato al medesimo il pagamento, entro 60 giorni, della somma di €uro 239.535,65; - del ruolo formato da AGEA n. 2015/000001, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento del deposito della citazione del presente atto, ed in particolare dell’atto e/o degli atti di iscrizione a ruolo e quindi del e/o dei ruoli indicati nella medesima cartella – non conosciuti – nella parte in cui in detti atti incidono nella sfera giuridica del medesimo. sul ricorso numero di registro generale 186 del 2022, proposto da Schenato Romeo, quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall’avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge, come specificato in motivazione. Condanna il signor Romeo Schenato a rifondere ad AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →